Green pass obbligatorio al lavoro
Il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, che in mancanza non potranno accedere sul proprio posto di lavoro e che, dopo cinque giorni di assenza, verranno considerati assenti ingiustificati e non sospesi, ma lasciati senza stipendio. Questo significa che continueranno a decorrere termini per la maturazione delle ferie e dei permessi, del TFR e tutti i diritti connessi con il regolare svolgimento della mansione lavorativa, ma che il lavoratore verrà considerato in permesso non retribuito, fermo restando il divieto di licenziamento. Leggi anche l’articolo “Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori: chi controlla e quali sono le sanzioni”
I controlli
I datori di lavoro hanno dovuto utilizzare questi giorni per mettere in campo le misure tecniche ed organizzative per effettuare i controlli, mentre ai lavoratori che ancora non lo avevano fatto è stato dato il tempo di effettuare il vaccino. Ma il vero nodo che rimane irrisolto è strettamente pratico ed operativo, ed al momento rimane senza risposta: come e da chi dovranno essere effettuati i controlli?
Le misure attuative dell’obbligo di green pass sono al momento contenute nel DPCM 17 giugno 2021 art. 13. Dunque, a meno di un nuovo DPCM nei prossimi dieci giorni, è a questo che si dovrà fare riferimento. Ricordando che obbligo di green pass non coincide con obbligo vaccinale (al momento a quest’ultimo sono tenuti solo i lavoratori del comparto sanitario e i dipendenti delle RSA), i preposti al controllo del possesso e della validità del pass sono i datori di lavoro, che all’interno della propria struttura potranno delegare uno o più soggetti autorizzati, che dovranno essere debitamente istruiti. Gli stessi soggetti autorizzati dovranno controllare il pass del datore di lavoro, il quale (si presume) avrà preventivamente controllato a sua volta quello degli autorizzati (risposta di buon senso alla domanda che occupa molti esperti in questo periodo, ovvero chi controlla i controllori).
Tutela della privacy e controllo green pass
Per quanto riguarda la normativa a tutela dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che il controllo risulta legittimo solo se e nella misura in cui venga rispettato il principio di minimizzazione, ovvero se il trattamento (controllo) dei dati sia limitato solo a quelli effettivamente e strettamente necessari per la finalità. In altre parole, dunque, il verificatore potrà e dovrà controllare soltanto il nome e il cognome del soggetto e la presenza della spunta verde all’interno del QR Code, cioè la validità del pass, senza poter sapere sulla base di quale condizione il pass è stato rilasciato. Un altro modo per dirlo è che il datore di lavoro, e per esso i suoi autorizzati, non potranno sapere se i propri lavoratori sono no vax oppure si sono sottoposti al vaccino. Questa informazione appartiene infatti ai c.d. dati sanitari, o più propriamente dati appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 GDPR e dunque non può essere trattata senza il consenso dell’interessato ed è eccedente rispetto alla finalità.
Per maggiori approfondimenti in tema di trattamento dei dati consigliamo il volume “Privacy e GDPR: Manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali”, edito da Maggioli Editore.
Privacy e GDPR: Manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali
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Considerazioni
Conseguenza diretta di questo divieto è che il datore non potrà conoscere la scadenza del green pass, dato anch’esso eccedente la finalità per cui il trattamento viene effettuato né potrà in alcun modo conservare i dati relativi ad esso, in banche dati cartacee o telematiche. Vietati dunque elenchi, liste, o altre modalità scorciatoie per tenere traccia dei lavoratori verdi o meno: il green pass dovrà essere controllato dal datore di lavoro tutti i giorni.
Per quanto riguarda i docenti ed il personale scolastico, è stata avviata una piattaforma nazionale che fa parte del sistema informatico della pubblica istruzione ed è collegata direttamente col data base nazionale del green pass, ma una analoga agevolazione non è al momento prevista per i datori di lavoro pubblici e privati che non siano scuole, i quali hanno a disposizione solo il controllo manuale con la app Verifica C19.
Dunque, a meno di novità in questi ultimi dieci giorni di interregno, si prospettano tempi duri per i datori, che se vorranno ottemperare alla normativa in maniera ineccepibile ed evitare le salate multe previste sia per loro sia per i lavoratori trovati all’interno dei luoghi di lavoro senza un valido certificato, dovranno mettere in campo uno sforzo organizzativo e logistico davvero non indifferente.
Si prevedono lunghe code di lavoratori ogni mattina all’ingresso di fabbriche, uffici e stabilimenti, tanto che viene da chiedersi se qualcuno non penserà, bilanciando i diversi interessi in gioco ed il rapporto tra sforzi e risultati, che sia preferibile rischiare la multa ed essere un po’ meno fiscale nei controlli.
Come sempre in questi tempi confusi, non ci rimane che aspettare e scoprirlo.
DPO
Per quanto riguarda la figura del Responsabile del trattamento dei dati personali, consigliamo un utile guida che tratta i diversi aspetti legati ai compiti ed alle attività del DPO “Manuale operativo del D.P.O.” edito da Maggioli Editore.
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