Green pass: chi verifica, quali dati e possibili sanzioni

A partire da domani, venerdì 6 agosto, entrerà in vigore in Italia l’obbligo di esibire il green pass per accedere a gran parte delle attività al chiuso, quali ristoranti, palestre, cinema, mostre, sagre, centri culturali e sociali, piscine e centri termali al chiuso, eventi, convegni e congressi. Ma le novità sembrano non finire qui ed il Governo Draghi sta discutendo un nuovo decreto, che dovrebbe entrare in vigore da settembre, per estendere l’obbligo di green pass anche a scuole e trasporti, al fine di contenere l’emergenza sanitaria Covid 19 ed evitare una possibile quarta ondata di contagi da Sars-Cov-2.

Dopo la guida completa al green pass, vediamo insieme quali sono le novità dell’ultima ora.

Domani è il D-day, anzi il Green Pass day: entreranno in vigore, infatti, le norme del decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 n. 175, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Ormai abbiamo imparato come si ottiene, quanto dura e per che cosa serve il certificato verde, anche se da settembre potrebbe ampliarsi il suo raggio di applicazione, diventando obbligatorio per il personale docente, per assicurare la ripresa delle scuole in presenza, e per i trasporti quali treni, aerei, treni e autobus.

Ricordiamo che il green pass, sotto forma di QR Code, può essere scansionato solo con l’app Verifica C19, unico strumento ritenuto idoneo dal Garante per la Protezione dei Dati Personali a garantire da un lato la validità della certificazione e dall’altro la protezione dei dati personali degli interessati, in conformità con i principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ed in particolare al principio di minimizzazione.

>> Leggi anche Green pass: dal 6 agosto le nuove regole. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Indice

Quali dati vengono comunicati con il QR Code?

Il soggetto verificatore vedrà solamente

  • il nome e il cognome del soggetto che presenta il pass (che dovrà essere confermato da un documento di riconoscimento)
  • una spunta verde in caso di validità del certificato,
  • o una croce rossa nel caso di certificato non valido perché scaduto.

Non sono indicati altri dati, in particolare non vengono fornite informazioni circa le condizioni sulla base delle quali il pass è stato rilasciato (se si è fatto il vaccino e quale, se si è guariti dal Covi o se si è effettuato un tampone), o altre generalità riferite all’interessato. Nessun dato viene registrato o memorizzato.

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Gli aspetti giuridici dei vaccini

La necessità di dare una risposta a una infezione sconosciuta ha portato a una contrazione dei tempi di sperimentazione precedenti alla messa in commercio che ha suscitato qualche interrogativo, per non parlare della logica impossibilità di conoscere possibili effetti negativi a lungo termine. Il presente lavoro intende fare chiarezza, per quanto possibile, sulle questioni più discusse in merito alla somministrazione dei vaccini, analizzando aspetti sanitari, medico – legali e professionali, anche in termini di responsabilità.   Fabio M. DonelliSpecialista in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni e in Medicina dello Sport. Profes­sore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano nel Dipartimento di Scienze Biomediche e docente presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Già docente nella scuola di Medicina dello Sport dell’Uni­versità di Brescia, già professore a contratto in Traumatologia Forense presso l’Università degli Studi di Bologna e tutor in Ortopedia e Traumatologia nel corso di laurea in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Siena. Responsabile della formazione per l’Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica. Promotore e coordinatore scientifico di corsi in ambito ortogeriatrico, ortopedico-traumatologico e medico-legale.Mario GabbrielliSpecialista in Medicina Legale. Già Professore Associato in Medicina Legale presso la Università di Roma La Sapienza. Professore ordinario di Medicina Legale presso la Università di Siena. Già direttore della UOC Me­dicina Legale nella Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Direttore della Scuola di Specializzazione in Me­dicina Legale dell’Università di Siena, membro del Comitato Etico della Area Vasta Toscana Sud, Membro del Comitato Regionale Valutazione Sinistri della Regione Toscana, autore di 190 pubblicazioni.Con i contributi di: Maria Grazia Cusi, Matteo Benvenuti, Tommaso Candelori, Giulia Nucci, Anna Coluccia, Giacomo Gualtieri, Daniele Capano, Isabella Mercurio, Gianni Gori Savellini, Claudia Gandolfo.

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Chi potrà procedere alla verifica?

Non più solo le forze dell’ordine, come inizialmente ipotizzato, ma poiché il green pass sarà richiesto da domani anche nell’ambito di attività commerciali, di ristorazione, ludiche o associative, saranno autorizzati a scansionare il QR Code anche gli addetti all’ingresso di tali strutture.

Il Garante della privacy ha preteso e ottenuto che detti soggetti debbano essere chiaramente individuati dal responsabile o proprietario della struttura e debitamente istruiti sulle procedure di verifica.

Vale la pena di aggiungere che, essendo entrato in vigore da più di tre anni il GDPR, le strutture che avranno l’onere di verificare sono, o per lo meno dovrebbero essere, pienamente in regola con la normativa per il trattamento dei dati personali, dunque il personale avrebbe già dovuto essere autorizzato dal Titolare e dovrebbe aver ricevuto adeguata formazione in materia.

>> Consulta tutte le notizie sul Green Pass

Quali saranno le possibili sanzioni?

Le multe previste da chi non rispetterà l’obbligo di green pass vanno dai 400,00 ai 1.000,00 euro, sia per i cittadini, sia per gli esercenti, con possibilità per questi ultimi di ricevere la sanzione aggiuntiva della chiusura fino a dieci giorni.

Resta da vedere quali e quanti controlli verranno effettuati, considerando che, non esistendo al momento un obbligo di vaccinazione per i dipendenti (con esclusione dell’obbligo per i sanitari, stabilito dal decreto legge 44/2021) ci si potrà trovare nella paradossale situazione di avere seduti al tavolo di un ristorante commensali in possesso di green pass, serviti da personale privo del medesimo documento, non potendo supporre che per un rapporto di lavoro continuativo possa vigere l’obbligo di effettuare un tampone ogni due giorni.

Rimaniamo quindi in attesa delle novità del Governo, che già oggi dovrebbe emanare nuove misure, mentre ci prepariamo al D-Day di domani venerdì 6 agosto, con la sensazione, anzi la certezza, che il bello (o brutto, a seconda di come la si pensi) debba ancora venire.

Guarda il VIDEO su Green pass e tutto quello che c’è da sapere


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Avv. Luisa Di Giacomo

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