Green pass, nuovo decreto su quarantene a scuola

Redazione 03/02/22
Scarica PDF Stampa
Il Consiglio dei ministri di ieri, 2 febbraio 2022, ha approvato il decreto legge “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” e ha introdotto nuove regole sul green pass per i vaccinati o i guariti, sulle quarantene a scuola e sulla circolazione degli stranieri in Italia.

Vediamo nel dettaglio le nuove misure che entrano in vigore dal giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Scuola 

Come specificato nel comunicato del Consiglio dei Ministri, per quanto riguarda le quarantene a scuola, viene fatta una differenziazione tra asili, scuole elementari, medie e superiori. In particolare, viene stabilito che:

  • nelle scuole per l’infanzia
  1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
  2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
  • nella scuola primaria
  1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
  2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
  • nella scuola secondaria di primo e secondo grado
  1. con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
  2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass 

Sulle certificazioni verdi, il nuovo decreto stabilisce che se rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato a chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).
Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

>> Leggi il Comunicato del Consiglio dei Ministri

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento