Green pass per entrare al lavoro: chi controlla e quali sono le sanzioni

Redazione 19/11/21
Il green pass è obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati. L’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Questo è quanto stabilito dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito nella legge 19 novembre 2021, n. 165.
>> Clicca QUI per consultare il testo di legge.

Ma chi controlla e quali sono le sanzioni?

Dopo la decisione di estendere l’obbligatorietà del green pass nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie ora l’obbligo è previsto per tutti i lavoratori. 
Vediamo nel dettaglio chi controlla e quali sono le sanzioni per chi va al lavoro senza green pass.

Dipendenti pubblici

Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione il green pass è obbligatorio dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Sanzioni

Il dipendente pubblico che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o che risulti privo della certificazione, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato. Questo, come specificato nel decreto, non comporta conseguenze disciplinari e dà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nei casi di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di green pass.

Controlli

Come evidenziato nelle linee guida per il rientro al lavoro dei dipendenti pubblici: “Ciascuna amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli. È auspicabile, tuttavia, che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy.
L’accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all’accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa
“.

La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro.

Tribunali

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, anche il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire il green pass. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Organi costituzionali

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego del green pass.

Lavoro privato

Anche per i lavoratori privati viene introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il green pass nel momento in cui accedono ai luoghi di lavoro. >> Leggi l’articolo “Green pass: Confindustria stabilisce le linee guida per il controllo”

Chi controlla?

Ora i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per effettuare i controlli e individuare i soggetti incaricati dell’accertamento. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. >> CLICCA QUI per approfondimenti sui controlli del green pass al lavoro

Sanzioni

La sanzione amministrativa per l’accesso senza green pass va da 600 a 1500 euro.

La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro.

Le sanzioni saranno irrogate in ogni caso dai Prefetti, su segnalazione dei datori di lavoro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Lavoro domestico

Anche per colf ,badanti, baby sitter e assistenti familiari in genere l’obbligo di green pass è operativo, sia in caso di lavoro subordinato che per lavoro occasionale con Libretto famiglia. I lavoratori in regola in questo settore sono quasi un milione. Pare che i non vaccinati nel settore siano quasi 600 mila.

Si ricorda che il DL n. 122/2021 che ha esteso l’obbligo di certificazione verde anche a baby sitter e genitori per l’accesso nelle scuole a portare/recuperare i bimbi.

Lavoratori per cui era già in vigore l’obbligo del green pass

Personale sanitario

L’articolo 4 del Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44 prevede la vaccinazione quale “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative” per i lavoratori sanitari, dunque solo per questa categoria esiste non tanto l’obbligo di esibire il green pass, quanto quello di essere vaccinati.

Per quanto riguarda l’esibizione del green pass, solo nel caso del personale sanitario, poiché green pass e vaccino coincidono necessariamente, l’unico soggetto autorizzato a verificare l’esistenza del green pass sarà il medico competente, nella sua qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati, che al datore di lavoro dovrà limitarsi a riferire se il lavoratore è idoneo o meno alla mansione lavorativa svolta.

Personale scolastico

Non è lo stesso per il personale scolastico, che in caso di rifiuto al vaccino, potrebbe percorrere la complessa via del tampone a giorni alterni, dal momento che per questa categoria la norma prevede non già l’obbligo di vaccinazione, ma quello di esibizione del green pass. Ricordiamo che in caso di mancanza della certificazione verde, il personale scolastico non potrà essere ammesso sul luogo di lavoro, e dopo cinque giorni di assenza per tale motivo, che verrà considerata ingiustificata, verrà sospeso dalla mansione lavorativa e dallo stipendio.

>> Leggi l’articolo Obbligo per docenti e personale Ata di possedere il Green pass

In questo caso, il controllo della misura è affidato ai dirigenti scolastici ed ai responsabili dei servizi ed è stata predisposta una piattaforma automatizzata per il controllo dei green pass collegata al data base nazionale, su cui il Garante per la Protezione dei dati personali con parere 9694010 si è espresso favorevolmente sull’utilizzo di tale piattaforma, che rispetta i requisiti privacy previsti dal Reg. UE 679/2016 relativamente al principio di minimizzazione dei dati, alla sicurezza degli stessi ed al personale autorizzato ad effettuare la verifica.

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