Guard rail: obbligo dell’ente proprietario di disporlo e manutenerlo

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Con la sentenza numero 11950 del 03.5.24 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Destefano, relatore Giannitti, chiarisce che la responsabilità ex. Art. 2051 cc dell’Ente proprietario della strada non si esaurisce con la predisposizione del guard rail ma si estende all’obbligo di manutenerlo.

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Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 11950 del 03/05/2024

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Tizia veniva coinvolta in un sinistro stradale, così uscendo fuori strada senza intervento di auto terze e a causa, come accertato dagli organi di polizia intervenuti, della elevata velocità tenuta. Gli stretti congiunti di Tizia, e segnatamente la madre e le sorelle, agivano in giudizio affermando sussistere una causa concorrente nel tragico evento che si identificava nell’anomalia della barriera guardrail, in quanto priva della parte terminale arrotondata e non continua, la quale che era penetrata nell’abitacolo dell’autovettura provocando la morte di Tizia. Gli stretti congiunti di Tizia affermavano, quindi, sussistere una corresponsabilità di Anas, quale Ente proprietario della sede stradale, nel tragico evento stradale, e la convenivano in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti in proporzione al grado di corresponsabilità che identificavano nel 30-35%.
Anas di costituiva ed eccepiva la condotta colposa di Tizia, e quindi l’elevata velocità tenuta, quale unica causa dell’evento.
Il giudizio di primo grado si svolgeva con la sola acquisizione del rapporto di incidente, e la domanda veniva rigettata dal Tribunale.
Proponevano appello gli stretti congiunti ed eredi di Tizia, e la corte di appello disponeva CTu tesa a stimare l’esatta condotta di guida della de cuius e segnatamente la velocità tenuta, e la regolare tenuta del guard rail.
In esito della CTU, che si dipanava con l’accertamento tecnico previa acquisizione dall’Anas della documentazione tecnica in ordine alla costruzione e tenuta del guard rail, e respinta una eccezione dell’appellata in ordine alla propria legittimazione passiva, la Corte di appello accoglieva il gravame individuando la responsabilità di Anas nella misura del 30% e condannandola al risarcimento dei danni subiti dai congiunti nella relativa misura.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: 

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

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2. Guard rail e obbligo dell’ente proprietario di disporlo e manutenerlo: il giudizio di legittimità

Il giudizio di merito ha accertato, con valutazione non più sindacabile che Tizia  “procedendo lungo la tangenziale Sud, con direzione S-M, in prossimità dell’uscita n. (Omissis) per C, perdeva il controllo del mezzo a causa della velocità e, sbandando verso destra, collideva: dapprima, con lo spigolo destro, contro la parte terminale del primo tratto di guardrail, proseguendo la sua corsa lungo il varco esistente nella barriera guardrail, ed impattava con la fiancata sinistra, all’altezza della portiera anteriore sinistra, contro la parte iniziale del secondo tratto di guardrail, la cui lamiera penetrava all’interno dell’abitacolo del veicolo, fuoriuscendo in diagonale all’altezza della portiera posteriore destra”.
Come noto, i guardrail sono dispositivi di sicurezza stradale che: possono presentarsi in diversi formati a seconda delle necessità del luogo in cui vengono installati; sono classificabili in diverse categorie a seconda della loro destinazione e ubicazione; ma hanno sempre come funzione fondamentale: da un lato, di impedire a un veicolo di uscire dalla carreggiata, agendo come una barriera protettiva; dall’altro, di evitare collisioni frontali, prevenendo la possibilità che i veicoli sbandino nella corsia opposta. Nel nostro ordinamento, la progettazione, la validazione e l’installazione delle barriere stradali di sicurezza ha formato oggetto, dapprima, del D.M. n. 223 del 1992 e, poi, dal D.M. n. 2367 del 2004, successivamente integrato da diverse circolari. Attualmente, i guardrail installati in Italia e in tutta l’Unione Europea sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dalla norma armonizzata UNI EN 1317.
In materia di responsabilità dell’Ente stradale per la cattiva manutenzione e tenuta del guard rail, si segnalano i seguenti precedenti della Corte di legittimità:
– “le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l’apposizione di una recinzione dell’intera rete viaria, mediante guardrail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti” (Cass. n. 15723/2011);
– “la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell’art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica)” (Cass. n. 10916/2017);
– “la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo” (Cass. n. 26527/2020).
– la P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile (Cass. n. 22801/2017);
– la responsabilità della pubblica amministrazione per una res che presenti un vizio costruttivo o manutentivo che la renda inidonea alla funzione protettiva cui dovrebbe assolvere può derivare non solo dall’inosservanza di specifiche norme prescrittive di standard di sicurezza, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza (Cass. n. 25925/2019).
In questo quadro si colloca il ricorso per cassazione di Anas, che si articola in tre motivi, dei quali uno, il secondo, di interesse per il tema trattato.
La censura si delinea come violazione dell’art. 132 cpc, e quindi nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 I comma n. 4.
La parte di motivazione incriminata recita “doveva escludersi … che la causa remota, costituita dalla condotta di guida tenuta dal E.E. (velocità ed impatto contro il guardrail) fosse connotata da peculiarità tali da porsi come antecedente imprevedibile né da sola era idonea a determinare l’evento, che non si sarebbe verificato se, ove la barriera di protezione fosse stata continua ed in buono stato di manutenzione“.
La ricorrente affermava che l’istruttoria aveva accertato che Tizia viaggiasse alla velocità di 125/130 km/h in tratto di strada che prevede il limite di 70 km/h, che il tratto di strada era rettilineo e privo di insidie e che quindi la condotta di Tizia era idonea da sola a determinare l’evento.
In particolare afferma l’Anas che Osserva che, secondo i precedenti (Cass. n. 15723/2011, ribadita da Cass. n. 13187/2015 e da Cass. n. 9315/2019), “le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore … l’apposizione di una recinzione dell’intera rete viaria, mediante guardrail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti“.
La Corte rigetta il ricorso con la seguente motivazione.
In primis si evidenzia che sotto l’alveo del vizio motivazionale la ricorrente propone un motivo sussumibile nel n. 3 del 360 I comma cpc. Infatti la motivazione della Corte di merito afferma che “avuto riguardo alla preponderante gravità della condotta di guida tenuta da Tizia, considerata l’entità del superamento dei limiti di velocità consentiti nel tratto di strada“, la corresponsabilità dell’ente convenuto, si basa sul fatto che “La discontinuità del guardrail, costituito da due segmenti separati da un ampio varco di circa 8/9 metri e le caratteristiche della barriera di protezione in questione, priva in particolare di arrotondamento nella parte iniziale nel secondo tratto, hanno concorso in modo evidente nella causazione del sinistro: a causa dell’interruzione della barriera stradale, questa non solo non è stata in grado di assolvere alla funzione contenitiva, ma è divenuta essa stessa causa diretta dell’evento mortale, determinando l’intrusione del segmento del secondo tratto di guardrail nell’abitacolo del veicolo“.
E tanto è stato affermato sulla base di un giudizio di fatto non implausibile, né viziato (nei termini precisati dalla Sezioni Unite con sentenza n. 8053/14) e quindi incensurabile nel giudizio di legittimità.
In conclusione la Corte di legittimità, rigettando il ricorso, afferma il seguente principio di diritto.
La P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile“.

    Michele Allamprese

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