Il caso
Lo scrivente ha ritenuto di dover impugnare il provvedimento Prefettizio, fondato (erroneamente) sull’art. 223 c.1 c.d.s., poiché ingiusto, infondato in diritto e comunque basato su presupposti errati e/o norme non applicabili nel caso di specie; senza poi considerare l’ingiustizia sostanziale di un soggetto che potrebbe vedersi sospesa la patente di guida per un periodo maggiore della sanzione eventualmente irrogata dal Giudice in sede penale. Mi spiego meglio: la violazione dell’art. 186 c. 2 lett c) C.d.s. (guida in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l) costituisce un illecito penale. Il relativo procedimento è di competenza del Tribunale Penale e nello stesso l’indagato può avvalersi della facoltà di eseguire i c.d. lavori di pubblica utilità (artt. 186-187 c.d.s.), il cui esito positivo produce l’estinzione del reato con il conseguente dimezzamento della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente così come quantificata dal Giudice Penale. Da tale premessa è evidente la reductio ad absurdum che nella quasi totalità dei casi analoghi si verifica a causa delle lunghe tempistiche amministrative e processuali (dell’emissione dell’ordinanza Prefettizia, del procedimento penale nonché in considerazione del tempo necessario per espletare il lavoro di pubblica utilità), ovvero è frequente che il periodo di sospensione “cautelare” disposta dal Prefetto sia di gran lunga maggiore della sospensione inflitta (successivamente) dal Giudice Penale. Il soggetto colpito da un provvedimento di tale portata verrebbe quindi privato del suo Giudice naturale, con limitazione delle garanzie costituzionali. Onde evitare tale “ingiustizia” sostanziale, oltre che di diritto, si è reso necessario impugnare il provvedimento Prefettizio dinnanzi al Giudice di Pace competente. Il sottoscritto ha quindi agito in tal senso, facendo proprio l’orientamento giurisprudenziale che potesse suffragare il ricorso, poi accolto. Nello specifico, tra i motivi di ricorso figurava l’insussistenza del periculum posto alla base del Provvedimento Prefettizio cautelare poiché il ricorrente era stato valutato, ante causam e all’esito dell’apposita visita medica presso la Commissione ASL competente, idoneo alla guida. A parere dello scrivente, quindi, le esigenze cautelari erano venute meno a seguito del giudizio positivo della Commissione determinando, in caso contrario (sospensione della patente pur in presenza di una certificato di idoneità alla guida), una ingiusta comminazione (anticipata) di una sanzione accessoria, invece di competenza esclusiva del Giudice Penale. Detto in altro modo, la finalità preventiva del Provvedimento Prefettizio è soddisfatta in modo esplicito e adeguato dall’ordine del Prefetto di sottoporsi a visita medica e dalla successiva valutazione della Commissione, il cui esito è dirimente per la valutazione della sussistenza del periculum (uno dei requisti per l’applicazione di una misura cautelare). Il motivo di ricorso sopra rappresentato si ricollegava ad un altro motivo di impugnazione, punto focale del presente contributo, ovvero la “illegittimità della sospensione prefettizia” della patente disposta ex art. 223 c. 1 C.d.s., in palese violazione del principio di specialità. Il principio di specialità opera incontrastato nel diritto penale e consente l’applicazione nel caso concreto, della norma speciale in luogo della norma generale (sintetizzato dall’antico brocardo “lex specialis derogat generali”) e va applicato anche nel rapporto tra le norme del Codice della Strada, ex art. 9 legge 689/81 (cfr. ex multis G.d.P. Verona sent. 1936/2014).
L’art. 186 C.d.S.
Detto questo, si deve ora considerare la norma che disciplina l’illecito in esame, ovvero l’art. 186 c.d.s. che, al comma 9 recita: “qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2bis, il Prefetto, in via cautelare dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8”. L‘art. 223 c. 1 c.d.s. (norma generale) dovrà quindi ritenersi inapplicabile, nella fattispecie in esame, a fronte della norma speciale e autonoma di cui all’art. 186 c. 9 c.d.s. Ciò è quanto depongono in maniera chiara le norme codicistiche menzionate (art. 186 comma 9 c.d.s.), trovando conferma pure in autorevole giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis cass. Civ. 16051/17, Cass. Civ. 21447/10) e di merito (G.d.P. Milano 18 Maggio 2012).
In considerazione di quanto sopra, anche il Giudice di Pace di Perugia, nonostante la costituzione della Prefettura che ha rappresentato argomenti a contrasto dell’accoglimento del ricorso, ha ritenuto “l’art. 186 c. 9 c.d.s. applicabile per il principio di specialità” e, in accoglimento delle richieste del ricorrente, con sentenza del 4/9/18 ha annullato il provvedimento impugnato.
Volume consigliato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento