Guida sotto effetto di stupefacenti: esame del sangue sufficiente all’accertamento

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30617 del 26 luglio 2024, ha chiarito che, in tema di guida sotto effetto di stupefacenti, l’esame del sangue è sufficiente per procedere agli accertamenti.

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Corte di Cassazione – Sez. IV Pen. – Sent. n. 30617 del 26/07/2024

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Indice

1. I fatti

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano con cui l’imputato è stato dichiarato colpevole del reato previsto e punito dall’art. 187, commi 3 e 8 del d.lgs. 285/1992 (guida sotto effetto di sostanze stupefacenti).
Nello specifico, dopo essere stato fermato alla guida di una autovettura per un controllo sulla circolazione stradale, sebbene invitato dagli operanti di polizia giudiziaria, si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per accertare l’effettiva assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e veniva perciò condannato alla pena di mesi 8 di arresto e 1.800 di ammenda, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno.
La Corte d’appello ha evidenziato che, invero, l’imputato si era sottoposto in ospedale ad uno degli accertamenti (prelievo del sangue per la rilevazione del tasso alcolemico) che aveva dato risultato negativo e, subito dopo, si era allontanato dal pronto soccorso rifiutandosi di fornire anche un campione delle urine per l’esame tossicologico.
L’imputato ha, dunque, proposto ricorso per Cassazione deducendo erronea applicazione dell’art. 187 c.d.s. e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, è stato fatto notare che l’imputato si era reso disponibile a sottoporsi all’esame ematico, idoneo ad entrambi gli accertamenti alcolemico e tossicologico dovendosi, perciò, ritenere che non aveva opposto il rifiuto di sottoporsi all’accertamento in questione. In più, la carenza di motivazione sarebbe da rilevarsi nella mancata spiegazione del fatto che l’esame ematico non potesse essere utilizzato per entrambi gli accertamenti.
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2. Guida sotto effetto di stupefacenti ed esami per gli accertamenti: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il motivo di ricorso, osserva che la disposizione di cui all’art. 187, comma 8, c.d.s. “non sanziona il rifiuto opposto ad un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell’accertamento di una condotta di guida indiziata di essere gravemente irregolare e tipicamente pericolosa“.
Consolidato principio di diritto afferma che non è configurabile il reato previsto dall’art. 187, comma 8, c.d.s. nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti un prelievo (ad esempio quello delle urine), acconsentendo ad altro prelievo di liquidi (ad esempio quello ematico), anch’esso idoneo a dimostrare l’assunzione di stupefacente.
Inoltre, la Suprema Corte ricorda che, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti, “lo stato di alterazione del conducente dell’auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall’art. 187 c.d.s., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche“.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha affermato, in tema della legittimità dell’art. 187 c.d.s., che “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione),e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti“.
Nel caso di specie, la Corte osserva che l’imputato ha accettato di sottoporsi al prelievo ematico in ambito ospedaliero che ben poteva essere utilizzato anche per l’accertamento della presenza nel sangue di sostanze stupefacenti. Di conseguenza, non è stato posto in essere alcun rifiuto.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con conseguente rinvio per nuovo giudizio.

Riccardo Polito

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