1. L’art. 186 C.d.S
La guida in stato di ebbrezza è disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada, il quale disciplina tre ipotesi distinte tra loro:
“1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
- Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato:
- a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.”
Da un’attenta lettura dell’articolo sopra riportato, si evince dunque che nelle ipotesi di cui al punto a) è prevista esclusivamente una sanzione amministrativa, al contrario delle ipotesi previste ai punti b) e c), ove il fatto costituisce reato.
Quale strategia difensiva utilizzare in questi casi?
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2. Quale strategia difensiva utilizzare?
Due sono le strade più frequentemente utilizzate, definite più vantaggiose nell’interesse del trasgressore.
La prima, i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9 bis dell’art. 186 del Codice della Strada, ed infine la messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p..
La prima strada, ossia l’art. 186 comma 9 bis del C.d.S., nei casi di guida in stato ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l , ad eccezione dei casi che hanno provocato sinistri ed incidenti stradali, rappresenta la strategia difensiva maggiormente applicata nella prassi giudiziaria.
Ciò, in considerazione del fatto che l’esito positivo dei lavori di pubblica utilità comporta quattro effetti vantaggiosi, ossia:
- La conversione della sanzione penale in un’attività non retribuita presso un Ente convenzionato con il Tribunale ove è instaurato il procedimento penale;
- L’estinzione del reato in caso di esito positivo;
- Un terzo vantaggio conseguente allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e al suo conseguente esito positivo, è il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida, stabilita dal Giudice.
- Infine, nell’ipotesi di guida con tasso alcolemico superiore a 1,51 g/l (art. 186 comma 2 lett. c del Codice della Strada) con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il trasgressore evita la confisca del veicolo di sua proprietà, difatti il Giudicante disporrà il dissequestro, ordinando la restituzione del veicolo all’avente diritto.
Come già affermato, in precedenza, in considerazione dei notevoli vantaggi di tale scelta processuale, i lavori di pubblica utilità non possono trovare applicazione nei casi in cui la guida in stato d’ebbrezza abbia comportato un incidente stradale.
La seconda strada percorribile, è la messa alla prova ex art. 168 bis c.p..
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato comporta, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità unitamente ad una prestazione di condotte riparatorie e, ove possibile, il risarcimento del danno, volti all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
L’esito positivo della messa alla prova estingue il reato, ma non le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione e la revoca della patente.
Se sotto il profilo pratico , dunque, l’imputato dovrà svolgere attività lavorativa non retribuita, come nel caso dei lavori di pubblica utilità prima analizzati, sotto il profilo processuale la messa alla prova non produce alcun effetto favorevole per quanto riguarda la sospensione della patente di guida.
Infatti, nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova, il trasgressore dovrà rispettare integralmente il periodo di sospensione della patente di guida disposta dal Giudice, salva la detrazione per il periodo di sospensione disposta dal Prefetto. A differenza dei lavori di pubblica utilità, i quali comportano il dimezzamento di tale periodo.
L’aspetto, però, favorevole dell’istituto della messa alla prova, risiede nel fatto che può essere applicato a tutti i casi di guida in stato di ebbrezza di rilevanza penale e, quindi, anche nel caso di incidente stradale.
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