Guida in stato di ebbrezza (Cassazione n. 2568, del 17 gennaio 2013)

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La pronunzia n. 2568, del 17 gennaio 2013 resa dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione, appare particolarmente interessante perchè pone in risalto il principio del favor rei.

In buona sostanza, in una situazione, nella quale l’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da assunzione di alcolici, in capo ad un soggetto coinvolto in un incidente stradale, si caratterizza per l’assenza di strumenti tecnici, e, viene, così, demandato esclusivamente alla percezione soggettiva dei verbalizzanti, non si può affatto fare ricorso, ad avviso dei giudici di legittimità, ad elementi presuntivi o sillogistici, onde potere sostenere che la condotta, in oggetto, integri estremi penalmente rilevanti.

La nuova formulazione strutturale dell’art. 186 comma 2° CdS, contenendo, quindi, una articolata pluralità di scaglioni punitivi (ciascuno dei quali collegato ad una quantificazione del tasso alcolemico rilevato, debitamente determinata tra un minimo ed un massimo), ha sancito un doppio binario sanzionatorio.

Con la specifica previsione che, ove il tasso alcolemico rilevato in capo all’interessato risulti inferiore a 0,8 g/l, venga esclusa la configurabilità del reato, il legislatore ha, così, introdotto – per le eventualità nelle quali la rilevazione determini un risultato compreso fra 0,5 e 0,8 g/l – un esempio di sanzionabilità esclusivamente amministrativa dell’illecito.

Esso, pur privo del carattere dell’antigiuridicità penale strictu sensu, coesiste, però, all’interno della medesima singola norma (l’art. 186 comma 2 CdS) con altre ipotesi diverse e distinte, le quali, invece, formano oggetto di sanzione penale, [in quanto obbiettivamente ed intrinsecamente di intuitiva maggiore gravità, per il pericolo che suscita un livello apprezzabilmente più alto di intossicazione alcolica che esprimono, rispetto ai minimi della lett. a)].

Ne consegue, pertanto, che in caso, quale quello in esame, che presenta una oggettiva condizione di carenza di indicazioni di carattere quantificativo relative allo stato di intossicazione alcolica del singolo, appare del tutto condivisibile il giudizio di impossibilità a che si possa addivenire ad una effettiva quantificazione del tasso alcolemico.

Solo l’utilizzo di indagini che si avvalgano di esami ematici, etilometrici o di liquidi biologici, i quali appaiano caratterizzate da quei profili di certezza, precisione e tassatività, può seriamente permettere di configurare una condotta come penalmente significativa e, in eventualità di norme compositamente concepite come l’art. 186 comma 2 CdS, di inserirla correttamente nello ipotesi specificatamente prevista.

In situazioni analoghe a quella presa in esame dal Supremo Collegio, appare, pertanto, doverosa la collocazione della condotta incriminata nel contesto della categoria più favorevole (vale a dire quella amministrativa in luogo di quella penale), in ossequio al principio del favor rei.

La Corte Suprema ribadisce il principio inderogabile, in base al quale va escluso, dunque, che la percezione di “un alito vinoso”, oppure “della portata dell’incidente stradale provocato” possano essere addotti od evocati, quali elementi puramente presuntivi, dai quali il giudice possa ricavare la prova del superamento del limite minimo per la sanzionabilità, in sede penale della guida in stato di ebbrezza.

 

Rimini, lì 17 gennaio 2013

Zaina Carlo Alberto

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