Indice:
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
Il fatto
La Corte di Appello di Campobasso, prosciogliendo l’imputato per particolare tenuità del fatto, riformava la sentenza con la quale costui era stato condannato per il reato p. e p. dall’art. 186, comma 7, cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici).
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge, ritenuta la legittimità del rifiuto; 2) legittimità del rifiuto o, comunque, la sussistenza di errore di fatto scusabile; 3) nullità dell’accertamento etilometrico per il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; 4) doglianza circa la conferma della sospensione della patente di guida (per due anni) pur a fronte dell’assoluzione per particolare tenuità del fatto; 5) eccessività della pena e, in specie, della sospensione della patente di guida.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Quanto ai primi tre motivi, essi venivano tutti dichiarati inammissibili.
In particolare, per quel che riguarda la prima doglianza, a sostegno della sua reiezione, si rammentava quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017; Sez. 4, Sentenza n. 40722 del 09/09/2015).
Ciò posto, in ordine alla seconda doglianza, per la Corte di legittimità, non poteva “parlarsi” in alcun modo di errore scusabile ma semmai, quand’anche si ritenesse che la decisione dell’imputato di rifiutare l’accertamento fosse legata a un errore, quest’ultimo sarebbe certamente caduto sul precetto, inteso come struttura del reato di cui trattasi, ossia sulla liceità del rifiuto di aderire all’invito a sottoporsi all’alcoltest e, pertanto, sarebbe stato, all’evidenza, sempre ad avviso del Supremo Consesso, un errore inescusabile in quanto irrilevante ai sensi dell’art. 5 cod. pen..
Detto questo, in relazione alla terza doglianza, si faceva presente come sia ius receptum che l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, perché non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (da ultimo, ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 33594 del 10/02/2021).
Invece, per quanto concerne la quarta doglianza, i giudici di piazza Cavour la stimavano fondata dal momento che, se é vero che, in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016), ciò non vale per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici: ed invero, deve constatarsi che l’applicazione della sospensione della patente di guida é, espressamente, collegata dall’art. 186, comma 7, cod. strada alla «condanna per il reato di cui al titolo che precede», e non al semplice accertamento del reato (come accade per la sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza) e, dunque, in ossequio al principio di legalità, non é consentito disporre la sanzione amministrativa accessoria de qua nel caso di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. dal reato p. e p. dall’art. 186, comma 7, cod. strada, a differenza di quanto accade per l’analoga pronunzia di proscioglimento dal reato di guida in stato di ebbrezza.
Ciò posto, alla luce di siffatto accoglimento, per il Supremo Consesso, esso comportava l’assorbimento di ogni considerazione circa il motivo successivo, ove, accanto alla censura per l’asserita eccessività della pena (chiaramente priva di pregio, non essendovi stata l’applicazione di alcuna pena), vi era, per la Corte, tuttavia, la doglianza circa la durata della sospensione della patente, trattandosi di una sanzione che andava viceversa eliminata.
La sentenza impugnata era, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida, statuizione che era eliminata direttamente dalla Corte di Cassazione ex art. 620, lettera I), cod. proc. pen. mentre, nel resto, il ricorso era dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione in esame desta un certo di interesse essendo ivi stabilito che, contrariamente al caso in cui venga commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, nel caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici, non è consentito disporre la sanzione amministrativa accessoria, consistente nella sospensione della patente, nel caso di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., e quindi ove venga ravvisata la causa di non punibilità contemplata da questa disposizione legislativa (ossia: la particolare tenuità del fatto).
Va da sé dunque che ove, all’opposto, in tale ipotesi, venga comminata siffatta sanzione, ben potrà impugnarsi un provvedimento, che dispone in tal senso, nei modi e nelle forme previste dal codice di rito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, non può che essere positivo.
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