La vicenda
Con sentenza confermativa dell’assoluzione in primo grado in favore di un soggetto imputato per il reato di guida di un autoveicolo in stato di alterazione dovuta all’utilizzo di sostanze psicotrope e stupefacenti ex art.187 D.Lgs. n.285/92, la Corte d’Appello di Ancona considerava nelle motivazioni che la sola positività allo stupefacente non poteva ritenersi condizione sufficiente per avvalorare la sussistenza dello stato di alterazione contestato.
Lo stesso imputato, del resto, aveva addotto a giustificazione della propria condotta la circostanza di avere “fumato uno spinello” il giorno antecedente e nemmeno gli indici sintomatici risultanti in atti non potevano ritenersi univoci, atteso che la rilevata “irrequietezza” dell’imputato al momento della contestazione ben poteva, secondo la Corte di merito, ricondursi ad uno stato di agitazione dovuta al repentino controllo delle forze dell’ordine, così come le “pupille dilatate” potevano ritenersi compatibili con l’orario notturno dell’accertamento.
Il P.G. proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza di assoluzione per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, evidenziando come il giudice del merito non avesse considerato gli elementi probatori rappresentati dal ritrovamento di un mozzicone di spinello e di un frammento di hashish nell’abitacolo della autovettura dell’imputato, sufficienti per dimostrare l’attualità del consumo e, dunque, la flagranza nel reato.
La decisione
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del P.G. ritenendolo infondato, facendo risaltare come la condotta tipizzata dalla fattispecie di reato previsto e punito dall’articolo 187 del Codice della Strada, non deve considerarsi come quella di colui che abbia guidato un autoveicolo dopo avere assunto sostanze stupefacenti, ma semmai quella di chi abbia guidato in uno stato di alterazione psico-fisica provocato da tale assunzione.
Per accertare l’effettiva sussistenza del reato in parola, non può ritenersi adeguata la mera dimostrazione che il soggetto abbia assunto sostanze psicotrope prima di porsi alla guida del veicolo, essendo invece necessario provare che egli abbia guidato in stato di alterazione determinato da tale assunzione; in buona sostanza occorre la prova che la guida sia stata alterata dall’assunzione di stupefacenti.
La dimostrazione dell’integrazione del reato di cui all’art.187 C.d.S. richiede infatti (diversamente da quella per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art.186 stesso codice), un vero e proprio accertamento tecnico-biologico, nonché la presenza di circostanze aggiuntive capaci di potere dimostrare la situazione di alterazione psico-fisica, essendo questa “elemento del fatto incriminato dall’art.187 C.d.S.”.
Proprio sulla diversità di disciplina con l’art.186 C.d.S. la Suprema Corte rimarca con le proprie argomentazioni che “a differenza dell’alcool, che viene velocemente assorbito dall’organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione”.
Gli ermellini hanno pertanto ritenuto esente da censure l’impugnata sentenza, che giustamente aveva considerato l’alterazione psico-fisica come elemento costitutivo della fattispecie in esame e, con motivazione non manifestamente illogica, affermato che dagli atti processuali non comparivano elementi tali da cui poter dedurre, con certezza, lo stato di alterazione.
Ne discende pertanto il principio di diritto secondo cui: “Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l’agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione”.1
1 In senso conforme: Cass.sez.IV, 27 marzo 2012, Albertini, dove si precisa che l’alterazione necessaria per poter integrare il reato di cui all’art.187 C.d.S., richiede “l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione”.
Bibliografia: Dir.pen.e processo 8/2013; A.Bonomi, Le problematiche di accertamento sanitario ai fini di prova negli artt.186 e 187 C.d.S., in Dir.pen.e proc.2010; F.Cozzi, Le nuove disposizioni penali in materia di circolazione stradale, id.2008; O.Mazza-F.Viganò (a cura di), Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Torino, 2008…
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