La Corte di Cassazione (sent. n. 51470 del 21 novembre 2023) ha fornito chiarimenti sulla responsabilità del padrone di un cane al guinzaglio.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile
Indice
1. Il fatto: il guinzaglio è di per sé sufficiente per esonerare il padrone da responsabilità?
La risposta a questa domanda viene fornita da i Giudici della Corte di Cassazione che si sono occupati del reato di lesioni personali a seguito dell’attacco prodotto da un cane di grossa taglia (razza Akita): nel caso di specie, l’addebito di colpa è stato individuato nell’avere l’imputata omesso di adottare, ai sensi dell’articolo 672 del Codice Penale, le debite cautele nella custodia del cane, che, con guinzaglio lungo circa un metro e mezzo e senza museruola, si era avventato contro la persona offesa e l’aveva morsicata.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:
La Riforma Cartabia della giustizia civile
Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.
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2. La decisione della Corte
Gli Ermellini, nel riprendere quanto già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, affermano che “il proprietario del cane o chi ne fa le veci non si esonera da responsabilità con l’uso del semplice guinzaglio, perché non si può escludere che l’animale possa ugualmente aggredire o mordere se non assicurato correttamente al fianco del padrone. Nel caso di specie la dinamica ed in particolare il fatto che il cane fosse saltato per ben due volte sulla persona offesa, nonostante l’imputata avesse cercato di tirarlo a sé con il guinzaglio, valeva a dimostrare che ella non era stata in grado di gestirlo e custodirlo in modo che non arrecasse danno a terzi. Proprio in ragione della sua incapacità di trattenere il cane a sé e della consapevolezza che il cane presentava una escoriazione nell’orecchio (come emerso dalla testimonianza del veterinario), sarebbe stato suo onere assicurare l’animale, per natura portato anche a reazioni istintuali improvvise, con un guinzaglio più corto, affinché non potesse sfuggirle, ovvero fargli calzare la museruola”.
Difatti, “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi”.
3. Conclusioni
Pertanto, come anche riportato nella sentenza n. 51470 del 21.11.2023, la pericolosità degli animali “non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici, quali il cane, che, in date circostanze, possono divenire pericolosi”: per questo, il proprietario del cane “è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante”.
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