La fattispecie che ci accingiamo ad affrontare riguarda un passeggero di un autobus che, durante un viaggio organizzato dall’amministrazione comunale, subisce una brutta caduta in fase di discesa dal veicolo detto.
Ci si domanda, a tal proposito, se il passeggero abbia diritto ad un risarcimento del danno in ragione del fatto occorso e, dunque, se possa ritenersi integrata la fattispecie relativa alla responsabilità del vettore per sinistri che colpiscono, durante il viaggio, i passeggeri, nell’ambito della disciplina relativa al contratto di trasporto.
Il riferimento normativo è dato, per l’appunto, dalla disciplina relativa al contratto di trasporto, di cui agli artt. 1678 e ss. c.c., Libro IV, Capo VIII, Sez. I, ed in particolare, al trasporto di persone.
Il contratto di trasporto, appartenente alla categoria della “locatio operis”, è quel negozio giuridico mediante il quale una parte, definita vettore, si obbliga, dietro un certo corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro ( art. 1678 c.c.).
Con riguardo alla fattispecie del trasporto di persone, il vettore ha l’obbligo di trasportare la persona, con la conseguente responsabilità per il ritardo e l’inadempimento, conformemente alle regole generali (ex art. 1218 c.c.), ed ha inoltre l’obbligo di assicurare l’incolumità del viaggiatore durante il viaggio.
Appare chiaro che, nel caso sopra descritto, è sorto un contratto di trasporto di persone tra il passeggero, che ha subito il danno, e l’azienda di trasporti, proprietaria del veicolo. Il passeggero, difatti, nel momento in cui ha acquistato il biglietto ha determinato il sorgere dell’obbligo in capo al conducente, e, quindi, in capo all’azienda proprietaria del veicolo, di trasportarlo e di assicurarne l’integrità e l’incolumità fisica durante il viaggio.
Posto dunque che tra il passeggero coinvolto nel sinistro e l’azienda privata che gestisce il mezzo si è instaurato un contratto di trasporto di persone, occorre necessariamente valutare l’aspetto relativo alla responsabilità del vettore.
L’art. 1681 c.c. dispone che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del trasportato durante il viaggio, qualora non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In sostanza, si tratta di una responsabilità di natura contrattuale posto che sorge l’obbligo in capo al vettore di trasportare incolume il passeggero a destinazione.
Come noto, in base ai principi generali della responsabilità contrattuale, il debitore, al fine di escludere la responsabilità da inadempimento, ha l’onere di dimostrare che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.
Ne consegue che non spetta al passeggero provare la colpa del vettore perchè essa è presunta. Incombe pertanto sul vettore fornire la prova liberatoria. Ed, in particolare, in tal caso, egli è tenuto a fornire una prova più specifica: deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno.
Il passeggero deve dunque provare unicamente l’esistenza di un contratto, il danno subito ed il nesso di causalità tra questo e l’attività esplicata dal vettore in esecuzione del contratto.
Chiarito quanto sopra, a noi interessa comprendere se nella fattispecie de quo può configurarsi una responsabilità a carico dell’impresa privata, proprietaria del mezzo, e dell’amministrazione comunale che ha predisposto l’organizzazione dell’intero viaggio. Si deve dunque accertare se l’incolumità del passeggero sia tutelata anche quando egli è intento a scendere dalla vettura e se si configura un obbligo in tal senso in capo al vettore.
A tal proposito l’orientamento recente assunto dalla giurisprudenza di legittimità è chiaro.
Con la sentenza n. 666, depositata in data 18 Gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di caduta del passeggero il vettore è responsabile anche al tempo della discesa e della salita dal mezzo di trasporto. Deve dunque applicarsi la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c. che prevede la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il passeggero se non risulta provato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ne consegue pertanto che, in tema di trasporto pubblico, va tutelata l’incolumità del viaggiatore anche quando il passeggero è intento a scendere dal mezzo (v. Cass. Civ. 18 Gennaio 212, n. 666).
La medesima posizione viene assunta dalla recentissima sentenza n. 681/2016 della Cassazione Civile.
I giudici di legittimità precisano che le fasi di salita e di discesa dell’autobus sono considerate delle manovre coessenziali all’esecuzione del contratto di trasporto della persona. Le condotte di salita e discesa del trasportato dal veicolo sono momenti fondamentali, senza i quali non solo il passeggero non potrebbe fruire del servizio di trasporto ma altresì non potrebbe esserci alcun contratto di trasporto.
Si presume poi che i sinistri occorsi ai passeggeri, durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto e durante le fermate, come nell’ipotesi della salita e della discesa, sono considerati come verificatisi durante il viaggio.
Alla luce di quanto sopra delineato, posto che le condotte di discesa e salita dall’autobus costituiscono parte essenziale del contratto di trasporto e determinano il sorgere di obblighi in capo al vettore quanto alla protezione dell’incolumità dei passeggeri, il sinistro occorso in fase di discesa al trasportato è posto in diretta derivazione dall’attività di trasporto.
Ne consegue pertanto che il passeggero che ha subito il danno avrà diritto al risarcimento del danno sia da parte dell’organizzatore del viaggio, ovvero il Comune, che dal proprietario del mezzo, quale l’impresa di trasporto.
In tal caso sarà onere del trasportato dimostrare la diretta consequenzialità tra il fatto lesivo, ovvero la caduta in fase di discesa dal bus, e l’attività di trasporto, ovvero deve dimostrare di avere subito dei danni “a causa” del trasporto. Dal canto suo, il vettore, al fine di sottrarsi dalla presunzione di responsabilità ex art. 1681 c.c. a suo carico, dovrà provare che la caduta in fase di discesa è stato un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.
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