1. Unilateralità
L’unilateralità è il carattere del provvedimento amministrativo che dispone che non vi è bisogno della volontà dei destinatari per esistere come nel caso degli accordi bilaterali.
2. Imperatività
L’imperatività consiste nel carattere che in passato costituiva la manifestazione di un potere d’imperio e si riferiva all’idoneità del provvedimento di costituire o modificare le posizioni giuridiche dei terzi a prescindere del loro consenso, pertanto conferiva la titolarità di una serie di poteri all’amministrazione.
L’imperatività è un carattere che ancora oggi persiste ma, nonostante sia stati ripreso all’articolo 1, comma 1-bis, della legge del 7 agosto del 1990, n. 241, lo stesso ha un effetto ridotto a quello poc’anzi detto e, difatti, il legislatore ha ricondotto all’unica fonte che può giustificare l’esistenza del c.d. carattere di imperatività, ovvero la legge. Tale riduzione è stata obbligata anche dall’esigenza del legislatore che con gli anni Novanta ha iniziato il processo di riforma della pubblica amministrazione, che ha rivisto i rapporti con i cittadini, impostandoli sul principio della partecipazione, venendo meno la c.d. autoritarietà o imperatività. Oggi il carattere dell’autoritarietà del provvedimento consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui senza necessità di alcun consenso.
3. Tipicità e nominatività
La tipicità dispone che il provvedimento amministrativo deve rispettare la normativa vigente, ovvero che i suoi elementi costituitivi presuppongo la legittimità. Per nominatività, invece, si intende che ogni provvedimento amministrativo è idoneo a soddisfare un particolare interesse pubblico. Questi due caratteri, tipicità e nominatività, sono collegati con il principio di legalità, che ne determina i presupposti e gli effetti, richiamato anche nell’articolo 1, comma 1, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, c.d. legge sul procedimento amministrativo, che si riferisce in particolare all’attività amministrativa, dalla quale non può prescindere appunto il provvedimento amministrativo.
4. Inoppugnabilità
Altro carattere del provvedimento amministrativo rappresenta l’esecutorietà che non è un requisito immanente, ma bensì rappresenta una peculiarità che nasce in relazione alla decorrenza dei termini di impugnazione, a garanzia dell’efficacia del provvedimento e dei successivi provvedimenti.
5. Efficacia ed esecutività
Ulteriori caratteri del provvedimento sono l’efficacia e l’esecutività, in particolari disciplinati dall’articolo 21-quater della legge del 7 agosto 1990, n 241. In particolare, tale articolo disciplina che i provvedimenti amministrativi efficaci sono immediatamente eseguiti. L’esecutività rappresenta l’idoneità del provvedimento amministrativo ad essere eseguito.
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