Il Collegio rileva che il comportamento del R.U.P. risulta corretto, anche alla luce di quanto previsto dal disciplinare di gara
anche l’apertura delle buste dell’offerta tecnica deve avvenire in seduta pubblica
Infatti, quest’ultimo, mentre da un lato affida al R.U.P. la verifica dell’integrità dei plichi e l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, dall’altro omette di assegnare alla Commissione di gara il compito dell’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, stabilendo direttamente che, dopo l’attività espletata dal R.U.P. e la verifica del possesso dei requisiti da parte delle ditte sorteggiate ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006, la Commissione giudicatrice debba provvedere “in sedute riservate, alle valutazioni tecnico-qualitative delle offerte delle ditte ammesse al prosieguo della gara”;
– tenuto conto che, sulla base della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedasi Adunanza Plenaria, sentenza n. 13/2001), è necessario che anche l’apertura delle buste dell’offerta tecnica avvenga in seduta pubblica, il comportamento tenuto dal R.U.P., alla presenza dei rappresentanti delle imprese interessate, fra cui il rappresentante della CONTROINTERESSATA., ha evitato che a tale adempimento provvedesse, illegittimamente, la Commissione di gara nella successiva seduta riservata prevista dal bando. Né può, di certo, ritenersi che l’attività svolta dal R.U.P., in occasione dell’apertura delle buste n. 2, diretta, come si legge dal verbale del 14 aprile 2010, a prendere “genericamente atto del contenuto senza esprimersi in merito allo stesso”, possa aver in qualche modo inciso sulla valutazione delle offerte tecniche, riservata alla Commissione;
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con riferimento ai restanti profili delle censure proposte dall’appellante incidentale in via subordinata, si ritengono integralmente condivisibili le affermazioni del giudice di primo grado
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