La stazione appaltante aveva predisposto un modulo allegato all’offerta che il disciplinare consigliava di usare e che le parti si sono limitate a riempire.
Il fatto che tale modulo non comprendesse le diverse ipotesi previste dall’art. 38, del d. lgv. n. 163 del 2006, ed in particolare quella contrassegnata con la lettera m –bis, introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. c) del d. lgv. n. 113 del 2007, quindi prima della pubblicazione del bando, non può riverberarsi a danno dei concorrenti che hanno fatto affidamento sulla correttezza ed esaustività del modello predisposto dall’amministrazione.
I valori dell’affidamento e della buona fede dei concorrenti ad una gara impediscono che le conseguenze di una condotta della stazione appaltante possa essere trasferita sui partecipanti ed essere sanzionata con la esclusione.
La tassatività del citato art. 38 non esclude che il requisito possa essere soddisfatto mediante richiamo alla norma in generale.
Sta di fatto che il modulo di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante conteneva, oltre alla menzione delle singole fattispecie contenute nell’art. 38, il richiamo generale alla norma.
La dichiarazione così formulata è sufficiente ad escludere l’applicazione della sanzione espulsiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4658), potendo, eventualmente, dar luogo ad un’integrazione trattandosi di requisiti dichiarati.
Tratto dalla decisione numero 2973 del 22 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato.
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