I contratti internazionali di spedizione e trasporto

Redazione 22/06/21
I contratti internazionali sono un istituto contrattuale transnazionale che prevede lo scambio di beni o la prestazione di servizi, a carattere economico o a titolo gratuito, fondato su un atto volontario avente valenza giuridica di soggetti appartenenti ad entità statali differenti.
Le tipologie di contratto internazionale sono quelle di trasporto, distribuzione, assicurazione, lavoro, credito e garanzia.
L’individuazione delle norme che disciplinano i contratti internazionali – siano esse fonti normative sovranazionali e transnazionali o fonti giuridiche nazionali, che, come è notorio, possono differenziarsi per specifici aspetti da Paese a Paese – costituisce l’imprescindibile orizzonte entro cui il vincolo giuridico acquisisce forma e validità.

Di recente è stato pubblicato un volume I contratti internazionali di Renzo Pravisano, edito da Maggioli che parla proprio di tutti gli aspetti giuridici che riguardano questi contratti. Riportiamo di seguito un estratto in tema di contratti internazionali di spedizione e trasporto.

Aspetti generali

I contratti di spedizione e di trasporto si collocano all’interno dei servizi di logistica (supply chain) costituiti da un complesso di operazioni fra loro coordinate che sono svolte da un unico operatore con continuità fisica, operativa, informativa e di responsabilità di risultati.

Tali servizi sono costituiti da un insieme di operazioni interessanti la: movimentazione, manipolazione e trasferimento delle merci dirette a ottimizzare il flusso dei materiali dall’approvvigionamento delle materie prime e semilavorati alla consegna del prodotto finito. Essi risultano costituiti, in aggiunta alle prestazioni tipiche del trasporto dei beni, da:
a) ricezione della merce con il relativo stoccaggio nei magazzini in base a delle regole di approvvigionamento,
b) preparazione e programmazione delle spedizioni,
c) pesatura, pulitura e catalogazione della merce sia arrivata che in uscita,
d) imballaggio, etichettatura e pezzatura della merce,
e) raccolta e coordinamento degli ordini di acquisto e di vendita,
f ) preparazione del packing list,
g) programmazione per la distribuzione delle merci ai vari clienti (destinatari finali),
h) altra attività: gestione contabile del magazzino, raccolta e emissione di documenti di trasporto per i controlli della fatturazione, eventuale riscossione dei crediti dai clienti,
i) adempimenti amministrativi vari, procedure di inventariazione, statistiche aziendali, e altro.

I contratti di trasporto e spedizione

È indispensabile definire la differenza esistente fra contratto di trasporto e contratto di spedizione.
Nel primo atto il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche con mezzi altrui, con l’assunzione di tutti i rischi connessi con la sua esecuzione.
Nel secondo atto (che si identifica con il mandato) lo spedizioniere si obbliga solo a concludere con altri, in nome e per conto del mandante, il contratto di trasporto (Cass. civ. 28.3.95, n. 3614).

La documentazione comprovante il rapporto relativo al trasporto internazionale dei beni è rappresentata da:
a) contratti sottoscritti dalle parti interessate,
b) lettera di vettura (art. 1691 c.c.) o ricevuta di carico all’ordine (art. 1684 c.c.) rilasciata dal vettore al mittente.

Normalmente il contratto di trasporto viene sottoscritto da soggetti imprenditori. Nei rapporti comunitari è indispensabile controllare che i sottoscrittori di tali contratti risultino non solo in possesso della partita IVA nel proprio Paese, ma anche la condizione che tale codice risulti conosciuto dal sistema comunitario VIES. In caso contrario non è applicabile la normativa comunitaria IVA.

Con il contratto di trasporto un soggetto denominato vettore si obbliga, a fronte di un determinato corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678 c.c.), per conto di un altro soggetto denominato mittente, mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali, con l’assunzione del rischio del trasporto e della relativa direzione tecnica (Cass. civ. 16.10.79, n. 5397), con l’onere della loro consegna in favore di un soggetto terzo denominato destinatario nel caso che il trasporto si riferisca a cose (prestazione di risultato e non di mezzi).

Il trasporto viene definito in base ai seguenti elementi:
a) sotto il profilo del trasferimento fisico dei beni e delle persone, esso si distingue in: trasporto terrestre, trasporto fluviale e marittimo, trasporto aereo;
b) sotto il profilo della località di partenza e arrivo del servizio di trasporto di cose, esso si definisce in: trasporto interno, quando viene realizzato all’interno di un Paese, trasporto comunitario, quando si perfeziona fra località site in Paesi UE diversi, trasporto internazionale, quando si conclude fra due Paesi di cui almeno uno è extracomunitario (inteso come complesso di azioni e comportamenti posti in essere da un numero di soggetti che, nella realtà, è in gran lunga superiore a due soli interlocutori che formano una serie di negozi giuridici distinti e articolati);
c) sotto il profilo dell’oggetto della prestazione: trasporti di beni e trasporti di persone.

Per trasporto internazionale di beni s’intende l’attività di trasferimento di merci con mezzi di trasporto (nave, aereo, rotaia, gomma, misto in container), il cui punto di partenza e quello di arrivo sono situati in Paesi differenti, anche quando l’esecuzione completa del relativo trasporto richieda di effettuare trasbordi o varie soste delle merci trasportate. A tal fine l’art. 3 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni ha fornito la seguente definizione: “per trasporto internazionale s’intende quello effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate in altro Stato contraente”.

In particolare l’art. 9 d.P.R. n. 633 del 26.10.72 stabilisce che sono considerati servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, non imponibili IVA:

  • i trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché i trasporti di beni in importazione definitiva i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile (della bolletta doganale),
  • i servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile (bolletta doganale).

Il servizio di trasporto richiede: l’esistenza di un’organizzazione di mezzi, la specificazione degli oneri a carico di ciascuna parte e l’assunzione di rischi a carico del vettore.

I tipi di mezzi di trasporto si distinguono nelle seguenti tipologie:
1) mezzi di trasporto terrestre, che si suddividono in:
• trasporti su gomma (es. autocarri, automobili, ecc.),
• trasporti su ferro (es. ferrovia, ecc.),
• trasporti tramite servizi postali;

2) mezzi di trasporto acquatico, che si suddividono in:
• trasporti marittimi (es. navi, cargo, navi cisterna, ecc.),
• trasporti fluviali (es. traghetti, imbarcazioni, ecc.);

3) mezzi di trasporto aereo (es. aerei, elicotteri, ecc.);
4) mezzi di trasporto spaziale (veicolo spaziale, razzo spaziale, space shuttle, ecc.)

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I contratti internazionali

Aggiornata alla recente giurisprudenza, l’opera intende presentare la categoria dei contratti internazionali sotto la duplice veste giuridica e applicativa, offrendosi quale strumento di consultazione e aggiornamento in materia, rivolto in particolare a studiosi e ad attori economici interessati, professionisti ed aziende in primis, chiarendo i presupposti e i criteri di applicazione del negozio internazionale.L’esposizione delle diverse tipologie di contratto si accompagna inoltre alla trattazione di aspetti fiscali e, laddove i contratti prevedano lo spostamento di beni, di questioni doganali.Con un approccio sistematico e con un taglio pratico, le tipologie di contratto internazionale esaminate sono quelle di trasporto, distribuzione, assicurazione, lavoro, credito e garanzia.Renzo PravisanoDottore commercialista, Tributarista, Revisore legale, Maestro del Lavoro e Cavaliere della Repubblica. Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto (1996-2015) e la Commissione Tributaria Centrale – Sezione Veneta (2010-2013). Esperto in diritto e pratica negli ambiti contrattuali, contabili, fiscali, doganali e del commercio internazionale. Docente a chiamata in diritto tributario e doganale presso la Scuola Superiore Economia e Finanze – Roma, nonché in corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo presso le CCIAA.

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