I contributi dovuti dai singoli condomini al condominio sono pignorabili dai creditori del condominio

Avv. Pier Paolo Muià – Dott.ssa Maria Muià

riferimenti normativi: dell’art. 615 c.p.c, l’art. 63 disp. att. c.c;

precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12525 del 21/05/2018; Cass., Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 31/01/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 24/05/2013; Cass. Sez. U, Sentenza n. 18331 del 06/08/2010.

Fatto 

Il Condominio congiuntamente ad un condomino aveva proposto dinnanzi al Tribunale di primo grado opposizione all’esecuzione forzata promossa dal creditore del Condominio. Il creditore aveva agito in via esecutiva, procedendo al pignoramento dei crediti vantati dal Condominio nei confronti di alcuni condòmini, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione.

Il Giudice dell’opposizione si era pronunciato in favore del creditore esecutore, rigettando l’opposizione presentata dal Condominio, e dichiarando inammissibile quella del condomino terzo pignorato.

Ritenendosi alquanto insoddisfatti della pronuncia di primo grado, sia il Condominio che il terzo pignorato adivano il Giudice di secondo grado chiedendo di decidere diversamente la controversia. Tale richiesta non veniva però accolta dalla Corte d’Appello che rigettava la richiesta di opposizione all’esecuzione, confermando la decisione del Giudice di primo grado.

Non trovando soddisfazione della propria pretesa neanche nel secondo giudizio di merito, l’esecutato ed il terzo pignorato decidevano di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, con tre motivi di gravame.

Con il primo motivo i ricorrenti in Cassazione lamentavano l’erronea configurazione del condominio quale soggetto dotato di personalità giuridica, negando quindi una autonoma soggettività giuridica di questo.

Con il secondo motivo denunciavano la violazione o comunque la falsa applicazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per quote.

Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano la violazione e la falsa applicazione del regolamento delle spese di lite.

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La Decisione della Corte di Cassazione

I Giudici Ermellini investiti del ricorso, pur ritenendo inammissibile il ricorso sia per difetto di legittimità ad agire dell’amministratore nonché per difetto di interesse ad agire del terzo pignorato, hanno deciso di esaminare comunque il merito del ricorso in considerazione della particolare importanza della questione di diritto che con esso è posta, soprattutto in riferimento al primo motivo di ricorso.

E’, infatti, doveroso preliminarmente riferire che al ricorso in Cassazione il creditore esecutore aveva risposto con un controricorso con il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimità ad agire da parte dell’amministratore del condominio in assenza della relativa autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini. La Corte di Cassazione si è espressa nel senso della sua fondatezza, ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce, secondo cui il ricorso in Cassazione proposto dall’amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare deve essere ritenuto infondato se riguarda controversie che non rientrano tra quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ad agire, come ad esempio la riscossione dei contributi, l’erogazione delle spese di manutenzione o la gestione di una o più cose comuni. Infatti nel caso di specie il Condominio, in base ad un titolo giudiziale, era soggetto ad esecuzione forzata da parte di un suo creditore, che aveva agito mediante il pignoramento dei crediti, rappresentati dai contributi, che il Condominio vantava nei confronti dei condomini. Per tale ragione doveva negarsi la autonoma legittimazione dell’amministratore a proporre ricorso senza autorizzazione (anche eventualmente in ratifica) dell’assemblea.

Ritornando ai motivi di ricorso presentati dal Condominio, ed in particolare al primo motivo che ha spinto i Giudici Ermellini a pronunciarsi nel merito del ricorso nonostante l’infondatezza di questo fosse già palese, è necessario specificare che la questione di diritto che viene posta con il primo motivo di ricorso riguarda la possibilità per il creditore del condominio, che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere all’espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti. La Corte di Cassazione nell’esprimersi in ordine a questa possibilità si è appellata ai principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), secondo cui mediante l’espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti.

Affinché l’espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condomini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali, oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio accertato mediante un titolo esecutivo.

Sul piano sostanziale è evidente che esista un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino con riguardo al pagamento dei contributi condominiali. Una disposizione normativa contenuta nelle disposizioni attuative del Codice Civile prevede che l’amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condomino per il pagamento dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea. Tale disposizione normativa conferma dunque l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condomini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall’assemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dall’amministratore, di agire in giudizio contro il condomino per il pagamento delle quote condominiali. Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio, rappresentato dal suo amministratore, nei confronti dei singoli condomini, laddove esista un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall’amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione forzata non può che svolgersi nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi.

Tanto conclude la Corte di Cassazione, la quale aggiunge nella sua pronuncia che la conclusione a cui la stessa è arrivata non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, in quanto il suddetto principio implica che l’esecuzione contro il singolo condomino non possa avere luogo per l’intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Laddove l’esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condomino, non solo l’esecutato è il condominio, che è debitore per l’intero, ma l’espropriazione dei beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condomini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà senza violarlo.

Dopo aver preso posizione in ordine ad una questione di diritto ritenuta meritevole di riflessione, la Corte conclude la sua disamina della causa dichiarando il ricorso inammissibile.

Sentenza collegata

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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