I costi della mediazione familiare dal punto di vista quantitativo e qualitativo

Ce ne parla la  Dott.ssa Orsola Arianna . Osservatorio della Giustizia Civile di Milano.

Quali sono nello specifico i costi, sia di tipo quantitativo che qualitativo, nella separazione e nel divorzio sia in mediazione che fuori dalla mediazione?

I costi sono personali e soggettivi a livello di modifica di abitudini e consuetudini, a livello emotivo, psicologico e relazionale, ed economici diretti ed indiretti. Includendo nei costi economici indiretti quelli del Sistema Giustizia, compreso l’eventuale Patrocinio a spese dello Stato per i soggetti economicamente non abbienti e che ne abbiano diritto, e nei costi diretti tanto i costi di Giustizia e per l’assistenza professionale quanto le minori risorse economiche disponibili ed il diverso tenore di vita. La strada giudiziaria è quella più costosa sia in termini economici che personali.

L’affrontare una separazione comporta sempre un grande stress ed una grande fatica in termini emotivi ed emozionali. La separazione comporta per molte persone un bilancio sulla propria vita, sugli obiettivi raggiunti o mancati ed una riflessione sul futuro. Può entrare in gioco la considerazione di se stessi e di quello che gli altri crediamo possano pensare di noi. Può emergere la difficoltà di relazionarsi con le altre persone, anche quelle a noi più vicine. In una separazione/divorzio giudiziali la comunicazione con l’ex coniuge è difficile se non interrotta e comunque filtrata dagli avvocati, con quello che questo comporta psicologicamente ed emotivamente per i figli. Il livello di stress personale è ulteriormente elevato dall’attesa della decisione del giudice e dall’incertezza del futuro. Senza considerare quando tra gli ex coniugi si instaura una guerra vera e propria in cui ciascuno è più concentrato su se stesso e la propria volontà di rivalsa verso l’altro che sull’interesse dei figli. In mediazione invece i figli restano sempre al centro ed il mediatore aiuta i genitori a mantenere aperti canali di comunicazione diretti affinché, responsabilmente, collaborino per raggiungere accordi nell’interesse dei figli.

Se un percorso giudiziario può durare anni (considerando eventuali appelli) e coinvolgere molti professionisti e consulenti, un percorso di mediazione familiare comporta una decina di incontri con scadenza settimanale e quindi si esaurisce in un lasso di tempo limitato. Può richiedere la consulenza di specialisti su tematiche specifiche (ad esempio il commercialista per la compilazione del bilancio familiare o per questioni attinenti attività economiche e lavorative condivise tra gli ex coniugi). Saranno poi i mediandi a decidere se rivolgersi ad un solo legale per un ricorso congiunto o accompagnare la mediazione con una negoziazione assistita. Nell’ambito della mediazione, i mediandi mantengono il controllo tanto della procedura (cosa sta succedendo) quanto delle decisioni, dei passi compiuti e da compiere. Hanno la possibilità di confrontarsi e continuare a riconoscersi come genitori. In questo confronto diretto tra le Parti, si genera una sorta di avvicinamento e riconoscimento reciproco in cui la scarsità delle risorse economiche può essere discussa direttamente dai mediandi in modo tale che ciascuno sia meno penalizzato dalla ripartizione economica e materiale. Attraverso test di realtà, il mediatore, aiuta le Parti a comprendere come le risorse economiche che prima erano condivise nel bilancio familiare ora, debbano essere divise tra i membri, ponendo sempre attenzione ai bisogni dei figli ,che non devono essere penalizzati dalla separazione dei genitori. Quindi i figli devono godere dei medesimi benefici sia quando stanno con il genitore collocatario che con l’altro. Rispettando tale principio nell’interesse dei figli, viene anche riconosciuta pari dignità ad entrambi i genitori.

Il DDL Pillon ha acceso i riflettori sulla mediazione familiare e sulla figura del coordinatore genitoriale. Cosa determina la scelta tra un assistente sociale e un coordinatore genitoriale?

Il coordinatore genitoriale è un soggetto terzo che assiste e aiuta i genitori a recuperare le proprie capacità genitoriali. In fase di separazione/divorzio giudiziale, in presenza di una alta conflittualità, il giudice può decidere di rinviare i genitori ad un coordinatore genitoriale o affidare i minori ai servizi sociali. Sono il livello del conflitto e la scelta ponderata del giudice, sempre alla luce dell’interesse preminente del minore, a far propendere per l’affido ai servizi sociali ovvero il rimando al coordinatore genitoriale. Il giudice valuta le risorse personali dei genitori che, pur bloccati dal conflitto, possono riappropriarsi della propria capacità genitoriale grazie all’ausilio del coordinatore. Laddove invece manchino tali risorse, il giudice valuterà l’affido ai servizi sociali che di fatto si sostituiscono ai genitori nella gestione dei figli. L’orientamento del nostro Tribunale comporta l’adesione da parte degli ex coniugi al supporto genitoriale sia per responsabilizzarli nella scelta del percorso di rieducazione alla genitorialità sia poiché questo ha dei costi a carico delle Parti.

Quali sono le  Osservazioni sul DDL Pillon rilevate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano gruppo Mediazione Negoziazione ADR, di cui è coordinatrice?  

Preciso di essere la coordinatrice operativa sui progetti che hanno visto la luce nel 2018, avendo affiancato Cinzia Pandiani e Debora Ravenna. L’Osservatorio ha in corso dal gennaio 2018, tra gli altri, un progetto, di cui sono referenti Emanuela Rizzo e Laura Rossi, sulla figura del Coordinatore Genitoriale. Punto di partenza del progetto è stata l’osservazione dello “stato dell’arte”: in cosa consiste la figura del coordinatore genitoriale e cosa fa; qual è la sua storia; com’è concepita in Italia; quali sono le competenze e la formazione del coordinatore genitoriale; in che modo si relaziona con il processo; com’è concepita dai giudici e dagli avvocati; come viene nominata dal giudice; come è individuata la necessità del suo intervento; in cosa si differenzia e come si relaziona con le altre forme di ADR.

Per rispondere a queste e ad altre domande, il gruppo è partito dalla rilevazione ed analisi della giurisprudenza. Il confronto poi tra i diversi orientamenti dei Tribunali, tenutosi in occasione dell’Assemblea Nazionale degli Osservatori del giugno 2018 a Reggio Emilia, ha permesso di individuare le diverse modalità di nomina del CoGe da parte dei giudici dei diversi Tribunali italiani. A Milano sembra prevalere la necessità che la “nomina” del coordinatore genitoriale da parte del Tribunale avvenga recependo la volontà in tale senso espressa dalle parti. Un elemento di interesse condiviso a livello nazionale è poi la formazione del CoGe.  Per quanto riguarda la realtà milanese, è stato istituito un tavolo di lavoro presso l’Ordine degli Avvocati di Milano che coinvolge avvocati, psicologi, assistenti sociali (che ha visto la partecipazione di alcuni giudici del Tribunale Famiglia) al fine di identificare il percorso formativo più idoneo per il coordinatore genitoriale.

L’Osservatorio, dall’osservazione delle modalità operative, cerca di evidenziare quelle buone prassi che possano essere condivise dai Tribunali. In questo senso è stato analizzato il DDL Pillon, per rapportare le proposte ivi contenute alle prassi già in uso. Grazie ai dati raccolti dal progetto, è stato possibile osservare nel dettaglio la proposta contenuta nel DDL. Per un approfondimento, è possibile consultare il documento di osservazione al DDL Pillon sul sito www.milanosservatorio.it accedendo all’area del gruppo mediazione negoziazione adr.

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Lucia Di Palermo

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