Il criterio del minor prezzo
Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
Le linee guida Anac n. 2, approvate nel 2016 e aggiornate nel 2018, chiariscono che i servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato sono quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali. I servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione”. In tal caso, i benefici del confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo sono nulli o ridotti.
Infine, sempre per le linee guida Anac n. 2, l’adeguata motivazione del ricorso al criterio richiesta dall’art. 95, comma 5, del Codice dei contratti pubblici è finalizzata a evidenziare il ricorrere degli elementi alla base della scelta dello stesso e altresì a dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore.
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Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Tale criterio è il criterio prevalente da utilizzare nelle procedure di scelta del contraente.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) fonda l’aggiudicazione degli appalti pubblici su una comparazione riguardo alle offerte tecniche e su una valutazione economico-quantitativa. Pertanto, in tal caso, la stazione appaltante effettua una complessa comparazione tra il dato tecnico e quello economico.
L’articolo 95, comma 2, del Codice prevede che fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96.
Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i contratti espressamente elencati all’articolo 95, comma 3, del Codice ed in particolare
- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
- i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
L’articolo 95, comma 4, del Codice recepisce quanto affermato dalla sentenza n.8 del 21 maggio 2019 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Secondo tale sentenza nell’ipotesi in cui un servizio ad alta intensità di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo art. 95, vi è un concorso di disposizioni di legge tra loro contrastanti, derivante dal diverso ed antitetico criterio di aggiudicazione rispettivamente previsto per l’uno o l’altro tipo di servizio e dal diverso grado di precettività della norma.
Si pone quindi un conflitto di norme, che viene risolto con l’individuazione di quella prevalente. Il conflitto così prospettato non può che essere risolto a favore del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo previsto dal comma 3, rispetto al quale quello del minor prezzo […] è subvalente.
Nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche l’articolo 95, comma 6, del Codice prevede che siano oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Vengono, inoltre, elencati i seguenti criteri: qualità; possesso di un marchio id qualità ecologica dell’Unione Europea; costo di utilizzazione e manutenzione; compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra; organizzazione; condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.
I criteri di valutazione delineati dalla stazione appaltante, infine, tengono conto anche dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente.
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