I delitti legati al disastro ferroviario artt. 430-431 c.p.

    Indice

  1. Disciplina comune
  2. Disastro ferroviario (art. 430 c.p.)
  3. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 431 c.p.)

1. Disciplina comune

Le fattispecie delittuose di disastro ferroviario (art. 430 c.p.) e pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 431 c.p.) sono disciplinate dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo VI – dei delitti contro l’incolumità pubblica – capo I – dei delitti di comune pericolo mediante violenza. Il legislatore con le norme di cui agli artt. 430 e 431 c.p. mira a tutelare la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone a causa degli effetti cagionati mediante il danneggiamento dei trasporti ferroviari. I delitti contro l’incolumità pubblica sono caratterizzati dalla propagazione del danno, tale da recare nocumento ad un indefinito numero di individui, non determinabili ab inizio. Si realizza, pertanto, un duplice livello di incertezza: inerente la platea delle persone offese nonché le proporzioni degli effetti del comportamento tenuto. Poiché sono delitti che si prestano a colpire sia la collettività, sia il singolo individuo, la dottrina li configura come reati plurioffensivi.


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2. Disastro ferroviario (art. 430 c.p.)

L’art. 430 c.p., testualmente, dispone che: “Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (432, 449, 450).”

Giova in premessa ricordare che per disastro ferroviario deve intendersi un incidente dalla spiccata gravità che cagiona danni estesi, che mettono a rischio l’integrità fisica nonché la vita stessa di un numero di persone indeterminato. Pertanto, il rischio per l’incolumità pubblica si esplica per la diffusività del danno, tale da nuocere ad un indeterminato numero di individui, non ravvisabili a priori. Dunque, il bene giuridico tutelato dalla norma in scrutinio è rappresentato dalla pubblica incolumità, con peculiare cura alla sicurezza dei trasporti ferroviari. Sul punto si segnala la seguente statuizione della Corte di Cassazione: “Il disastro ferroviario deve ritenersi concettualmente integrato da un evento connotato da straordinarietà di effetti, per gravità, complessità ed estensione ed indeterminatezza del pregiudizio a cose e persone, di entità e di diffusività significativamente ampie, ancorché di proporzioni non necessariamente “immani”. (Confermata nella specie la condanna del macchinista titolare di un treno che, versando in negligenza ed in disattenzione nel vigilare sulla condotta del macchinista apprendista, cagionò la collisione tra un treno merci e un treno espresso viaggiatori). (Cass. Pen., 27 marzo 2014, n. 14524).

La norma de qua presenta un doppio livello di indeterminatezza, inerente sia la platea delle conseguenze del comportamento, sia per i soggetti offesi. È richiesto il dolo generico, integrato dalla volontà di provocare un disastro, con la cognizione di cagionare una minaccia per l’incolumità pubblica. È considerato ammissibile il tentativo nel momento in cui si realizzano atti volti in maniera inequivocabile a determinare il disastro.

Trattasi di un reato a forma libera, che può manifestarsi in forma attiva e omissiva (si pensi ad esempio all’omissione volontaria cagionata dal personale addetto alla manutenzione). Sicché nella forma commissiva l’autore del delitto può essere chiunque, invece nella forma di natura omissiva soltanto i soggetti che rivestono una determina posizione di garanzia.

La norma in oggetto si contraddistingue da quella di cui all’art. 422 c.p. – strage – poiché non richiede la finalità di uccidere.

Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.). L’autorità giudiziaria competente è il tribunale in composizione collegiale (art. 33 bis c.p.p.). L’arresto è obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.). È consentito il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.). Sono applicabili le misure cautelari personali (artt. 280 e 287 c.p.p.).

3. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 431 c.p.)

L’art. 431 c.p., testualmente, dispone che: “Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa (432, 450), li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario (430), con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall’elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica (430, 432).”

La finalità di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa contraddistingue la norma in commento dalla precedente – disastro ferroviario (art. 430 c.p.) -. Come espressamente indicato la norma in scrutinio disciplina un delitto di pericolo concreto. Sicché la sussistenza di tale pericolo andrà stabilita dal giudice competente sulla base degli elementi emersi nel corso del procedimento. Così come la norma precedente (art. 430 c.p.) il rischio per l’incolumità pubblica si esplica per la diffusività del danno, tale da nuocere ad un indeterminato numero di individui, non ravvisabili a priori.

La norma è contraddistinta dal dolo generico determinato dalla volontà di cagionare un danneggiamento, con la coscienza di poter cagionare il rischio di disastro ferroviario. La pena è aumentata se dal danneggiamento scaturisce un disastro, purtuttavia senza raggiungere la pena edittale dell’articolo precedente stante la diversità dell’elemento psicologico.

Il pericolo di disastro ferroviario è configurato come un fatto da cui, con ragionevole grado di probabilità, consegue un danno notevole per gli addetti ai servizi nonché ai soggetti trasportati. Sul punto si segnala il seguente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione: “L’elemento di pericolo, nella fattispecie criminosa di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, deve derivare direttamente dalla condotta di danneggiamento, esulando dalla sfera applicativa della norma incriminatrice la condotta di chi si serva delle cose da esso danneggiate per intraprendere una diversa ulteriore azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato nella condotta di chi, dopo avere divelto poggiatesta, posacenere e telai dal vagone su cui viaggiava, li aveva lanciati contro altro treno in corsa). (Cass. Pen., 25 novembre 2010, n. 44563).

Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.). L’autorità giudiziaria competente è per la fattispecie di cui al comma 1 il Tribunale monocratico (art. 33 ter c.p.p.) mentre il tribunale in composizione collegiale (art. 33 bis c.p.p.) è competente per l’ipotesi di cui al comma 2. L’arresto è facoltativo in flagranza per l’ipotesi di cui al comma 1 (art. 381 c.p.p.), è obbligatorio in flagranza per la fattispecie di cui al secondo comma (art. 380 c.p.p.). Non è consentito il fermo di indiziato di delitto con riferimento al primo comma, consentito in relazione al secondo comma (art. 384 c.p.p.). Sono applicabili le misure cautelari personali (artt. 280 e 287 c.p.p.).

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