I diritti dei bagnanti: spiagge libere e diritto di accesso al mare

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21Come ogni anno, con le alte temperature, i lidi balneari diventano la meta più ambita per cercare un po’ refrigerio. Le spiagge più ricercate sono sicuramente quelle libere. Nell’elaborato in oggetto verranno messi in evidenza i diritti dei bagnanti che scelgono le spiagge non soggette a processi di privatizzazione. Il diritto di usufruire delle spiagge pubbliche e conseguentemente al mare è una fattispecie che merita notevole attenzione in quanto si manifesta, puntualmente, ogni anno con i primi caldi. La tematica è di estrema importanza dato che sempre più spiagge sono soggette a tassazione, determinata da un sistema di privatizzazione incentrato su concessioni balneari per fini turistici e/o recettivi finendo, però, per rendere, a volte di fatto, inaccessibile per tanti l’accesso al mare senza sostenere alcun costo. Sebbene l’accesso al mare dovrebbe essere gratuito e quindi libero, associazioni a tutela dei consumatori, come ogni anno, denunciano la presenza di cancelli, muri e ostacoli di qualunque tipo che si frappongono tra i fruitori delle spiagge e lo stesso arenile. Sono numerosi i casi di stabilimenti balneari che, forti delle concessioni ottenute, impongono – in maniera truffaldina – agli avventori  che vogliono raggiungere la battigia il pagamento di un ticket. Episodi del genere rappresentano, sicuramente, una distorsione della concessione ottenuta che non tiene conto della fruibilità libera della spiaggia derivante dallo status di bene pubblico e appartenente in quanto tale al demanio sebbene sia stata soggetta ad un provvedimento di concessione. Vietare l’ingresso nonché subordinarlo al pagamento di un biglietto, eccetto i casi in cui si beneficia dei servizi offerti dal lido, rappresenta una palese violazione dei diritti, rectius una violazione di legge.

      Indice

  1. Normativa di riferimento
  2. L’ordinanza del Consiglio di Stato
  3. I regolamenti regionali e comunali
  4. Conclusioni

1. Normativa di riferimento

La libera fruibilità delle spiagge trova fondamento nell’art. 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 -. La norma in scrutinio dispone testualmente che: “ (…) il diritto libero e  gratuito  di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di  balneazione, (…). Tale norma va letta in stretto collegamento con la disposizione di cui all’art. 1, comma 251, punto 2, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) -. Il comma richiamato statuisce testualmente che è: obbligo per i titolari delle  concessioni  di  consentire  il libero e gratuito accesso e transito,  per  il  raggiungimento  della battigia antistante l’area ricompresa  nella  concessione,  anche  al fine di balneazione”. Ed ancora il comma 254 della medesima legge statuisce nel seguente modo: “Le regioni, nel predisporre i  piani  di  utilizzazione  delle aree del demanio marittimo  di  cui  all’articolo  6,  comma  3,  del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti  i  comuni  interessati, devono altresì  individuare  un  corretto  equilibrio  tra  le  aree concesse a soggetti  privati  e  gli  arenili  liberamente  fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei  varchi necessari al fine di  consentire  il  libero  e  gratuito  accesso  e transito, per il  raggiungimento  della  battigia  antistante  l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.

2. L’ordinanza del Consiglio di Stato

Qui giunti, sotto il profilo giurisprudenziale, giova ricordare quanto disposto, con l’ordinanza n. 2543/2015, dalla sesta sezione del Consiglio di Stato chiamata a comporre in maniera organica la dibattuta tematica inerente la fruibilità pubblica alla battigia e al mare. Il massimo giudice amministrativo testualmente ha disposto nella seguente maniera: “Il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l’esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione, precisando inoltre che di tale principio generale costituiscono applicazione tra l’altro l’art. 1, comma 251, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.


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3. I regolamenti regionali e comunali

Per quanto riguarda le attività ludiche nelle spiagge libere giova ricordare che non esiste una normativa nazionale che le disciplini. Regolamenti regionali o comunali possono consentire o meno l’uso di palloni o racchette ad esempio. Ad ogni modo è consigliato consultare la Capitaneria di Porto o la Polizia Municipale del Comune interessato. Detto delle normative locali, è auspicabile l’uso del buon senso evitando comportamenti che possano danneggiare o infastidire gli altri avventori. Sebbene sia possibile montare delle reti per svariate attività ludiche, purché ciò sia consentito, queste devono essere disinstallare ultimata l’attività sportiva. Invece, è fatto divieto installare delle reti permanenti salvo eventuali autorizzazioni come nel caso di chi detiene una concessione balneare. È possibile mangiare in spiaggia ma chiaramente è fatto divieto lasciare immondizia. Non sussistendo nessun divieto è possibile, sempre nel rispetto del prossimo e utilizzando il buon senso, fumare liberamente in spiaggia essendo vietato nei luoghi pubblici. Tuttavia sono sempre di più le amministrazioni comunali che iniziano ad  imporre il divieto di fumo in spiaggia. In tal senso sarà cura dell’amministrazione locale segnalare debitamente la sussistenza del divieto in oggetto onde evitare possibili sanzioni amministrative ad opera delle competenti autorità. Sempre vietato l’abbandono di cicche di sigarette in spiaggia.

4. Conclusioni

Infine, giunti alle conclusioni, data la disamina normativa e giurisprudenziale di cui sopra, è possibile sostenere, senza dubbio alcuno, il diritto del cittadino di godere del passaggio di transito, mediante lo stabilimento balneare, in modo da raggiungere la battigia senza l’obbligo di dover corrispondere nessun pagamento. Quindi a fronte di un eventuale, quanto immotivato, diniego di passare attraverso lo stabilimento, onde evitare situazioni di tensione, è consigliabile contattare il locale presidio della Polizia Municipale spiegando loro il caso concreto e chiedendo l’intervento in loco, in modo da porre rimedio all’abuso e, una volta accertata la sussistenza della responsabilità, redigere il relativo verbale con l’irrogazione della sanzione prevista. Si ricorda, inoltre, che una volta usciti dalla spiaggia si potrebbe incappare in ordinanze comunali che vietano di camminare per strada in costume, pena sanzioni amministrative che vanno dai 25 ai 250 euro. Attenzione quindi alla segnaletica che dovrà fornire informazioni utili in caso di divieti. Ordinanze comunali possono disciplinare, anche, l’accesso ai lidi per quanto concerne gli animali da compagnia.

Avvocato Rosario Bello

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