Indice
- Normativa di riferimento
- L’ordinanza del Consiglio di Stato
- I regolamenti regionali e comunali
- Conclusioni
1. Normativa di riferimento
La libera fruibilità delle spiagge trova fondamento nell’art. 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 -. La norma in scrutinio dispone testualmente che: “ (…) il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, (…). Tale norma va letta in stretto collegamento con la disposizione di cui all’art. 1, comma 251, punto 2, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) -. Il comma richiamato statuisce testualmente che è: “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. Ed ancora il comma 254 della medesima legge statuisce nel seguente modo: “Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.
2. L’ordinanza del Consiglio di Stato
Qui giunti, sotto il profilo giurisprudenziale, giova ricordare quanto disposto, con l’ordinanza n. 2543/2015, dalla sesta sezione del Consiglio di Stato chiamata a comporre in maniera organica la dibattuta tematica inerente la fruibilità pubblica alla battigia e al mare. Il massimo giudice amministrativo testualmente ha disposto nella seguente maniera: “Il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l’esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione, precisando inoltre che di tale principio generale costituiscono applicazione tra l’altro l’art. 1, comma 251, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.
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3. I regolamenti regionali e comunali
Per quanto riguarda le attività ludiche nelle spiagge libere giova ricordare che non esiste una normativa nazionale che le disciplini. Regolamenti regionali o comunali possono consentire o meno l’uso di palloni o racchette ad esempio. Ad ogni modo è consigliato consultare la Capitaneria di Porto o la Polizia Municipale del Comune interessato. Detto delle normative locali, è auspicabile l’uso del buon senso evitando comportamenti che possano danneggiare o infastidire gli altri avventori. Sebbene sia possibile montare delle reti per svariate attività ludiche, purché ciò sia consentito, queste devono essere disinstallare ultimata l’attività sportiva. Invece, è fatto divieto installare delle reti permanenti salvo eventuali autorizzazioni come nel caso di chi detiene una concessione balneare. È possibile mangiare in spiaggia ma chiaramente è fatto divieto lasciare immondizia. Non sussistendo nessun divieto è possibile, sempre nel rispetto del prossimo e utilizzando il buon senso, fumare liberamente in spiaggia essendo vietato nei luoghi pubblici. Tuttavia sono sempre di più le amministrazioni comunali che iniziano ad imporre il divieto di fumo in spiaggia. In tal senso sarà cura dell’amministrazione locale segnalare debitamente la sussistenza del divieto in oggetto onde evitare possibili sanzioni amministrative ad opera delle competenti autorità. Sempre vietato l’abbandono di cicche di sigarette in spiaggia.
4. Conclusioni
Infine, giunti alle conclusioni, data la disamina normativa e giurisprudenziale di cui sopra, è possibile sostenere, senza dubbio alcuno, il diritto del cittadino di godere del passaggio di transito, mediante lo stabilimento balneare, in modo da raggiungere la battigia senza l’obbligo di dover corrispondere nessun pagamento. Quindi a fronte di un eventuale, quanto immotivato, diniego di passare attraverso lo stabilimento, onde evitare situazioni di tensione, è consigliabile contattare il locale presidio della Polizia Municipale spiegando loro il caso concreto e chiedendo l’intervento in loco, in modo da porre rimedio all’abuso e, una volta accertata la sussistenza della responsabilità, redigere il relativo verbale con l’irrogazione della sanzione prevista. Si ricorda, inoltre, che una volta usciti dalla spiaggia si potrebbe incappare in ordinanze comunali che vietano di camminare per strada in costume, pena sanzioni amministrative che vanno dai 25 ai 250 euro. Attenzione quindi alla segnaletica che dovrà fornire informazioni utili in caso di divieti. Ordinanze comunali possono disciplinare, anche, l’accesso ai lidi per quanto concerne gli animali da compagnia.
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