I diritti e i doveri dei genitori affidatari e il contributo a loro favore

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L’esperienza che deriva dal diventare genitori affidatari potrebbe essere molto gratificante.

Con l’affido, si ha la possibilità di rivolgere le proprie attenzioni a quei minori le quali famiglie  abbiano dei periodi di difficoltà che non consentono loro di riuscire a provvedere in modo adeguato ai figli, oppure, quei minori i che hanno dei genitori non idonei a ricoprire un simile ruolo.

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La procedura per essere nominati genitori affidatari non è complicata, però il compito che ne deriva è molto oneroso in relazione ai doveri che vengono a gravare sulle famiglie affidatarie.

Allo stesso tempo, possono vantare alcuni specifici diritti, anche di tipo economico.

Il giudice che decide l’affidamento, se ne fosse il caso e in relazione alla sua durata, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative ai minori siano erogati in modo temporaneo in favore delle famiglie affidatarie, come ad esempio nel caso dell’indennità di frequenza.

Le famiglie affidatarie ricevono un contributo fisso mensile svincolato dal reddito.

L’importo è determinato dall’entità dell’impegno richiesto agli affidatari e dalle decisioni delle singole amministrazioni che devono provvedere al pagamento.

I soldi che devono essere erogati alle famiglie affidatarie variano da caso a caso, sia in relazione al numero dei minori affidati, sia in base a quanto stabilito in merito dagli enti amministrativi competenti.

In che cosa consiste l’affido  e quanti tipi ne esistono

L’affido è una misura temporanea, che può essere disposta per due anni, prorogabili, ma quando cessa la situazione di difficoltà dal quale è derivato, il minore può fare rientro nella sua famiglia d’origine.

Non sono rari i casi nei quali l’affido si prolunga nel tempo, oppure,  quando mancano le condizioni necessarie per il ritorno del bambino nel nucleo familiare originario.

L’affido può essere consensuale o giudiziale.

Il primo caso si ha quando sono i servizi sociali locali a stabilire con un apposito atto amministrativo, la necessità di affidare temporaneamente un minore a una famiglia diversa da quella di origine con il consenso di entrambi i genitori.

Il giudice tutelare competente per territorio in relazione al luogo dove si trova il minore, pronuncia un decreto con il quale dà esecuzione al provvedimento dei servizi sociali locali.

Il secondo caso viene disposto dal Tribunale per i minorenni, senza il consenso dei genitori, ad esempio quando il minore è stato allontanato da una famiglia di origine perché vittima di abusi o maltrattamenti oppure perché i genitori sono tossicodipendenti.

I doveri delle famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie accolgono presso di sé il minorenne, provvedono al suo mantenimento e alla sua all’educazione, soddisfano i suoi bisogni e le sue esigenze affettive e materiali.

Nell’adempiere a simili compiti devono considerare le indicazioni dei genitori, se non è stata pronunciata la decadenza della potestà genitoriale oppure se il bambino non è stato allontanato da loro per comportamento pregiudizievole (art. 333 c.c.).

Se dovesse essere nominato un tutore, gli affidatari devono considerare le sue indicazioni, osservando le prescrizioni stabilite da parte dell’autorità affidante.

In relazione ai rapporti con la famiglia d’origine, le famiglie affidatarie devono seguire le indicazioni degli operatori dei servizi sociali e, se ci dovessero essere, le disposizioni dell’autorità giudiziaria.

È importante che il rientro del minore nel proprio nucleo familiare sia favorito secondo gli obiettivi definiti dai progetti predisposti dai servizi sociali.

I genitori affidatari devono consultare e ottenere il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, vale a dire, la famiglia di origine o il tutore, in merito ad eventuali situazioni medico-sanitarie che non fanno parte dei comportamenti ordinari, e non anche per la cura delle comuni malattie del minore, come ad esempio il morbillo, la varicella e simili.

Allo stesso modo, non possono scegliere in modo autonomo nei confronti del minore in relazione  alla confessione religiosa, come ad esempio, l’amministrazione del battesimo, comunione e cresima, devono sempre concordare con coloro che esercitano la potestà genitoriale o con il tutore.

Agli affidatari sono delegati i rapporti con la scuola.

Ad esempio è un loro compito firmare sul diario scolastico, giustificare le assenze, autorizzare le uscite, gestire i rapporti con gli insegnanti, esercitare l’elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.

Devono anche assicurare la massima riservatezza sulla situazione del minore e della sua famiglia di origine.

I diritti delle famiglia affidatarie

Ai genitori affidatari devono essere informati prima delle condizioni dell’affido, anche in attuazione delle disposizioni dell’autorità giudiziaria competente.

Devono essere coinvolti nelle fasi del progetto di affido predisposto dai servizi sociali locali.

Devono essere sentiti nei procedimenti civili in materia di potestà di affidamento e di adottabilità del minore affidato.

I genitori affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori biologici in materia di astensione obbligatoria e facoltativa, permessi e riposi dal lavoro, mentre cambia la decorrenza, in considerazione del fatto che ci si deve rivolgere alla data dell’ingresso del minore nel nucleo familiare e varia l’età massima dello stesso.

Sono previste specifiche coperture assicurative, i minori in affido devono essere assicurati dal relativo ente locale per infortuni, incidenti e danni provocati e subiti durante l’affidamento.

L’ammontare dei soldi sono erogati alle famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie ricevono un contributo fisso mensile di importo variabile.

Ogni ente amministrativo competente al pagamento, di solito il Comune, lo stabilisce con apposite delibere e lo eroga su apposita richiesta della famiglia affidataria.

In relazione all’importo, il contributo deve essere  pari almeno alla pensione minima Inps e deve essere adeguato ogni anno secondo l’indice Istat, anche se non succede sempre così.,,

A parte il Contributo mensile, alcune amministrazioni rimborsano gli oneri sostenuti per determinate cure di particolare rilevanza per il progetto di affido.

In presenza di simili ipotesi, le amministrazioni devono indicare le spese per le quali i è possibile richiedere il rimborso, le modalità e gli atti amministrativi necessari per l’erogazione dello stesso.

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