Autore: Stefania Cervelli
Editrice: Giuffrè
Anno edizione:2007 ISBN: prezzo: 34
L’opera, giunta alla seconda edizione presenta una panoramica dei diritti reali, tema antico ma sempre attuale. La sempre crescente urbanizzazione rende le controversie sui diritti reali , ancor oggi, molto frequenti ( servitù ,usufrutto, condominio…).Ma nel testo non vengono trascurati aspetti più moderni :il trust , figura giuridica,per molti aspetti, derivata dal diritto anglosassone ,riconosciuta, secondo alcuni autori, nel nostro ordinamento con la legge 16 ottobre 1989 n.364 che ha ratificato la Convenzione dell’ Aja del 1^ luglio 1985; le pertinenze e gli spazi dedicati a parcheggio etc.: si pensi proprio all’attualità dei box c.d. pertinenziali che comportano importanti benefici fiscali.
Ampio spazio è dedicato alla casistica che fa riferimento oltre che alle norme di legge, anche alla giurisprudenza , negli aspetti più consolidati e più recenti.
In breve l’indice : I beni.-La proprietà.-Il diritto di superficie. – L’enfiteusi .-L’usufrutto.- L’uso e l’abitazione.- Le servitù prediali.-La comunione.- Il condominio.-Il possesso.
Essenziale la bibliografia
Per dare una idea al lettore dello stile rigoroso e a un tempo piano proponiamo alcuni passi relativi proprio ad un istituto del tutto nuovo per il nostro ordinamento
<3. Il trust.
3.1. Proprietà fiduciaria e trust. — La proprietà fiduciaria è quel fenomeno in cui i beni vengono ad essere in proprietà di un soggetto ,detto fiduciario, che si obbliga a gestirli ed a disporne nell’interesse di un altro soggetto detto fiduciante.
Situazioni tipiche di proprietà fiduciaria sono quelle che si concretizzano a seguito di alienazioni a causa di garanzia o di salvaguardia contro espropriazioni.
Nello schema della fiducia romana i limiti posti al fiduciario sono obbligatori e non incidono sul contenuto del diritto di proprietà: proprietario è unicamente il fiduciario e non è possibile, pertanto, parlare di uno "sdoppiamento della proprietà".
Non si può parlare di sdoppiamento della proprietà neanche se si è consentito al fiduciante di opporre il suo diritto ai creditori del fiduciario; il diritto opponibile, infatti, è il diritto alla restituzione del bene, che è un diritto di credito, come tale, di regola, inopponibile ai terzi.
La salvaguardia del fiduciante nei confronti dei creditori del fiduciario si ritrova nell’ambito del trust, istituto di origine anglosassone, ampiamente diffuso in tutti i paesi del Common Law.
Il trust è uno schema di proprietà gestita da un fiduciario, c.d. trustee, nell’interesse di un beneficiario; si ha, più precisamente, quando un soggetto, c.d. settlor, trasferisce la proprietà dei suoi beni o di parte di
essi ad un altro (trustee) che è tenuto ad amministrarli e gestirli a favore di un terzo (beneficiary).
Caratteristica del trust è l’ampia tutela garantita al beneficiario nei confronti del trustee e nei confronti dei terzi.
In passato si è negato che il trust possa essere validamente costituito in Italia, poiché contrasterebbe con il principio del numero chiuso dei diritti reali.
Nel 1989, però, l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sul riconoscimento dei trusts, con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.
Tale legge prevede che il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente — art. 6 — e che il riconoscimento del trust implica che i beni siano separati dal patrimonio personale del trustee (art. 11).
In dottrina, a seguito di questa legge, è stata proposta la tesi in base alla quale i trusts avrebbero ormai libero ingresso nel nostro ordinamento, liberamente costituiti e regolati dalla legge adottata dal costituente .
La tesi ha sollevato numerose perplessità ; infatti, che il trust posto in essere dai cittadini italiani in Italia sia regolabile da una legge straniera può anche ammettersi, sempre, però, al di fuori dei limiti inderogabili posti dalle norme imperative.
La tutela del diritto del beneficiario nei confronti dei terzi non appartiene al rapporto tra le parti, ma all’opponibilità di un diritto su un bene, che non rientra nell’ambito dell’autonomia privata, essendo riservata alla legge del luogo in cui si trova un bene.
La caratteristica peculiare del trust, prevista dalla Convenzione dell’Aja, è l’opponibilità del diritto del settlor ai creditori del trustee e la trascrivibilità dell’atto di costituzione. Tali previsioni, in ogni caso, riguardano materie di esclusiva competenza delle leggi nazionali.
La stessa Convenzione dà conferma di ciò, poiché avverte che essa non ostacolerà l’applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole dettate in tema di conflitto del foro, se non sia possibile derogare a dette disposizioni attraverso una manifestazione di volontà.
E, dunque, preferibile la tesi che subordina ad un intervento del legislatore nazionale la creazione di trusts nella totalità dei loro effetti giuridici mediante una tipizzazione funzionale che ne eviti un utilizzo in fraudem legis. Infatti, la costituzione di patrimoni separati, che realizzano, in concreto, una limitazione della responsabilità patrimoniale, non può essere rimessa all’autonomia dei privati, poiché deve rispondere alla realizzazione di interessi che il legislatore deve porre espressamente al di sopra della tutela del credito.>.
Facciamo seguire l’indice della casistica che ci pare assai ricca :
< Indice dei casi
Caso n. 1 – Donazione di universalità di beni mobili
Caso n. 2 – Rapporto pertinenziale tra beni immobili
Caso n. 3 – Accessione invertita
Caso n. 4 – Accessione. Costruzione eseguita da un terzo con materiali propri
Caso n. 5 – La c.d. cessione di cubatura
Caso n. 6 – Natura giuridica del diritto di sopraelevazione
Caso n. 7 – Del diritto di sopraelevazione nel caso di proprietà superficiaria
Caso n. 8 – Diritto di costruire sul lastrico solare
Caso n. 9 – Natura e vendita dei diritti di superficie e donazione del diritto attualmente attribuito
Caso n. 10 – Concessione ad aedificandum di natura obbligatoria
Caso n. 10-bis – Usufrutto congiuntivo negli atti onerosi e accrescimento negli atti tra vivi
Caso n. 11 – Usufrutto successivo
Caso n. 12 – Limite all’usufrutto successivo
Caso n. 13 – Usufrutto a favore degli eredi quale contratto a favore di terzi con prestazioni da eseguire dopo la morte dello stipulante
Caso n. 14 – Usufrutto attribuito in sede di divisione
Caso n. 15 – Sull’usufrutto successivo e riserva di usufrutto
Caso n. 16 – Cessione temporanea dell’usufrutto al nudo proprietario .
Caso n. 17 – Accrescimento nel diritto di usufrutto
Caso n. 18 – Cousufrutto e accrescimento
Caso n. 19 – Inammissibilità di costituzione di servitù da parte dell’usufruttuario
Caso n. 20 – Abbattimento e ricostruzione dell’immobile oggetto di usufrutto
Caso n. 21 – La riserva di abitazione
Caso n. 22 – Servitù attiva a favore del fondo comune. Servitù fra fondo comune e fondo di condominio
Caso n. 23 – Interruzione per non uso delle servitù
Caso n. 24 – Servitù concessa da uno dei comproprietari
Caso n. 25 – Servitù a favore o a carico dell’edificio da costruire
Caso n. 26 – Servitù industriali. Servitù di non concorrenza. Servitù aziendali
Caso n. 27 – Unilateralità delle servitù reciproche e interdipendenza
Caso n. 28 – Contenuto della servitù
Caso n. 29 – Servitù costituite dal superficiario
Caso n.30 – Riserva di servitù
Caso n.31 Comunione e divisione
Caso n. 32 Oggetto della comunione e potere di disposizione della quota relativa ad uno dei beni comuni
Caso n. 33 Alienazione di parte del bene indiviso
Caso n. 34 Regolamento di condominio
Caso n. 35 Accrescimento in materia di condominio. Estinzione tra rinunzia e premorienza
Caso n. 36 Accordo di tutti i condomini per l’approvazione delle tabelle millesimali
Caso n. 37 Perimento dell’edificio e sua ricostruzione
Caso n. 38 Condominio precostituito
Caso n.39 Sul possesso
Caso n.40 Sull’usucapione
Caso n. 41 Usucapione, atti interruttivi, negozio di accertamento
Caso n. 42 Sull’usucapione
Caso n. 43 Sull’accertamento dell’usucapione
Caso n.44 Riconoscimento dei diritti reali >
E’ un libro utile ai professionisti ( notai,avvocati) ma anche agli studiosi ,agli studenti, a chi si accinge a sostenere un concorso.
(Massimo Viceconte)
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