I disturbi della personalità e il principio costituzionale della responsabilità colpevole

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Ai primordini della storia del diritto penale l’imputazione di un fatto antigiuridico al suo autore era basata sul c.d. << criterio magico >>. 1

Si aveva cioè riguardo alla forza negativa presente nel reo, intesa come personalità delinquenziale e connaturato senso di iniquità.

Ad esso è poi subentrato, nell’ordine, il criterio naturalistico, quello psicologico e quello personalistico che hanno dato rilievo, rispettivamente, alla sola condotta dell’agente; al nesso psichico tra il fatto ed il suo autore nella forma del dolo e della colpa; alla sua rimproverabilità personale basata su detta riferibilità psichica, nonché sulla capacità di intendere e volere e sulle circostanze concomitanti influenti sul processo di motivazione dell’agente.

A partire dalla riforma illuministica, per arrivare al celebre saggio del giurista tedesco R. Frank del 1907, nel diritto penale moderno si sono succedute la concezione psicologica e quella normativa della colpevolezza.

La prima, nella sua versione originaria a base naturalistica, fa dipendere il giudizio di colpevolezza dalla sussistenza del dolo e della colpa, considerati dei coefficienti obiettivi in quanto effettivamente rilevabili e a consistenza fissa:

un soggetto ha voluto o non ha voluto un fatto illecito; avrebbe potuto o non avrebbe potuto prevederlo usando la normale diligenza, a prescindere da alcuna graduazione d’intensità.

Si attribuisce così rilevanza preponderante alla natura ontologicamente illecita di un reato, in quanto lesivo di un diritto naturale.

Reagendo alla prassi inquisitoria dell’ancien régime, la riforma illuministica che, della concezione psicologica rappresenta il substrato storico-sociale, si disinteressa al foro interno del soggetto agente e alla sua motivazione, ritenendo questo tipo di valutazione di ordine morale e non giuridico.

Un tale programma politico – criminale ha il suo presupposto ideologico nell’utopia egualitaria dell’illuminismo:

partendo da una sostanziale uguaglianza tra gli uomini, si pretendeva un’uguale soggezione al patto sociale, a prescindere dalle ragioni soggettive che potessero indurli a delinquere.

La falla di un tale ragionamento sta nel suo presupposto, ossia la sostanziale uguaglianza degli uomini.

La dottrina ottocentesca propone una graduazione della colpevolezza in senso psicologico dando rilievo alle differenti condizioni sociali, economiche, familiari e di istruzione.

Queste furono ritenute motivi incidenti sulla spontaneità della condotta, a sua volta rilevante ai fini del dolo:

a condizioni economiche e sociali inferiori si riteneva corrispondesse una motivazione più forte, in quanto più condizionante la volontà dell’agente e, dunque, una minore spontaneità e una minore colpevolezza.

Chi ruba per bisogno sarebbe cioè meno colpevole di chi ruba per sete di guadagno essendo la volontarietà del suo furto meno spontanea, perché determinata da un motivo cogente.

La colpevolezza così intesa presentava difficoltà applicative e sistematiche:

sotto il primo profilo, infatti, non sempre era riscontrabile una proporzionalità diretta tra condizioni di bisogno e motivazione, potendo il bisogno rappresentare una spinta meno forte a delinquere dell’avidità perché, ad esempio, accompagnata da tentennamenti e remore.

Piuttosto i due motivi (bisogno e avidità) avrebbero reso il soggetto agente diversamente colpevole, perché diversamente valutabile sul piano etico-sociale. Un tale criterio però non poteva che rimanere estraneo alla concezione psicologica a base naturalistica.

In termini sistematici la colpevolezza così intesa non costituiva un concetto unitario di genere per l’impossibilità di ravvisare degli elementi costitutivi comuni al dolo e alla colpa (nell’un caso rappresentati dalla coscienza e volontà; nell’altro dalla prevedibilità); piuttosto dolo e colpa finivano col corrispondere a due tipi distinti di colpevolezza.

Per ovviare a questi inconvenienti la teoria normativa risolve la colpevolezza in un giudizio di rimproverabilità personale, dilatandone l’oggetto e i criteri di valutazione.

In modo alquanto rivoluzionario si affida la graduazione dell’osservanza del divieto o del comando penale ad una valutazione etico – sociale del singolo soggetto che abbia riguardo alle sue condizioni familiari, sociali ed economiche.

Così facendo il giudizio di colpevolezza apre a dei criteri valutativi extra – giuridici, cui la norma penale diventa sensibile.

A suffragare la tesi normativa della colpevolezza è intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza 364/1988, che ne ha imposto un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Essa rileva come l’incriminazione dell’agente non possa prescindere dalla sua effettiva coscienza dell’antigiuridicità obiettiva del fatto, a meno di non voler pregiudicare i principi cardine della Carta costituzionale.

La colpevolezza così intesa è cioè imposta, per disposizione costituzionale, dalla centralità del ruolo della persona nella scala dei valori del nostro ordinamento giuridico (art. 2 cost.); dalla finalità rieducativa della pena (art. 27, co. III cost.); dal principio garantistico di legalità quale limite alla potestà punitiva statale (art. 25, co. II cost.).

Sotto il primo profilo si impone di non assumere l’agente << come semplice fattore causale cieco >>, ma come soggetto capace << di orientare le proprie scelte secondo criteri di valore e di governare razionalmente i propri atteggiamenti esteriori. >> 2

Diversamente significherebbe sacrificare, in modo strumentale, la sua persona alle esigenze di prevenzione generale, a scapito della sua centralità.

Dal canto suo il principio della finalità rieducativa della pena implica una risocializzazione del reo, allo scopo di neutralizzarne la pericolosità.

È però evidente come non abbia senso prospettare di rieducare un soggetto non in grado di cogliere il disvalore sociale della violazione di una norma venendo meno, in tal caso, il bisogno della sua rieducazione.

Infine, il principio di legalità vigente in ogni Stato di diritto, estensivamente interpretato, esige di non punire un soggetto per un comportamento da lui non controllabile.

Del resto, anche la preminente dottrina favorevole ad una teoria plurifunzionale della pena considera centrale il suo profilo rieducativo.

E tuttavia anche l’ottica retributiva della stessa subordina la colpevolezza del soggetto agente alla sua rimproverabilità, poiché la pena, per poter compensare il male commesso, deve essere inflitta a chi ha scelto di delinquere in piena libertà. 3

Da tali premesse discende, in logica consequenzialità, un’evoluzione esegetica del concetto di infermità di mente, quale causa di esclusione dell’imputabilità ai sensi dell’art. 88 c.p.

Antecedentemente all’intervento delle Sezioni Unite n. 9163 del 2005, l’orientamento giurisprudenziale dominante riconduceva allo schema tipico del vizio di mente le sole malattie mentali clinicamente inquadrate, cioè quelle con una causa organica accertabile. 4

Per la Suprema Corte la non imputabilità per vizio di mente, non poteva prescindere da una radice patologica, la sola in grado di alterare o diminuire le facoltà intellettive e volitive del soggetto agente, così da escluderne la rimproverabilità. 5

Erano considerate alterazioni patologiche clinicamente accertabili e, dunque, rilevanti ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., tutte le << insufficienze cerebrali originarie o quelle derivanti da conseguenze stabilizzanti di danni cerebrali di varia natura >>; nonché le psicosi acute o croniche in quanto distinte dai fenomeni psichici tipici solo per qualità, ma non anche per quantità. 6

Le Sezioni Unite, con la sentenza del 2005 e, in coerenza, le successive e recenti pronunce della Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 2012, n. 7906; Cass. pen., sez. III, 2012, n. 7365; Cass. pen., sez. I, 2012, n. 11901; Cass. pen., sez. II, 2012, n. 5586), hanno ricompreso nella categoria dogmatica dell’infermità di mente le malattie mentali nella loro accezione psicologica, oltre che medica. 7

Attribuendo scientificità di metodo e contenuto alla disciplina che si occupa della psiche, si sono ritenuti influenti sulla capacità di intendere e volere, anche i disturbi della mente intesi in senso psicologico.

La premessa di una tale impostazione sta nel superamento del modello nosografico di malattia mentale a favore di quello integrato.

La scienza psichiatrica dominante abbandona cioè l’idea del determinismo monocausale del disturbo mentale rappresentato dal substrato organico o biologico, nonché il criterio qualificatorio dalla certezza e documentabilità dello stesso, in quanto sussumibile nelle classificazioni nosografiche ufficiali.

Alla psichiatria c.d. biologica subentra quella dinamico – strutturale che considera il comportamento umano sotto il duplice profilo biologico e psichico attribuendo così dignità, nell’esplicazione dell’origine del disturbo mentale, anche alle variabili psicologiche, sociali e relazionali.

La concezione costituzionalmente orientata della colpevolezza ha imposto di adeguare la categoria del vizio di mente, quale causa di esclusione dell’imputabilità, ai risultati della scienza psicopatologica.

.Infatti, la possibilità di ricomprendervi i disturbi della personalità ha significato valorizzare la persona come soggetto dotato di libertà decisionale e di dignità, garantendo così il rispetto del principio di colpevolezza e l’esigenza preventiva della pena.

Va da sé che un tale disturbo, se idoneo per consistenza, intensità e gravità ad escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e volere del soggetto agente e, causalmente determinante nella commissione del fatto di reato, rende detto soggetto non imputabile. 8

 

1 T. Padovani, Il principio di colpevolezza in Diritto penale, Milano, 2008, p. 177

2 T. Padovani, Il principio di colpevolezza, ibidem, p. 178

3 Cass. pen., sez. unite, 2005, n. 9163 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

4 Cass. pen., sez. III, 1998, n. 4279 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

5 Cass. pen., sez. I, 1990, n. 1302 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

6 Cass. pen., 2003, n. 26614 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

7 M. Bertolino, Empiria e normatività nel giudizio di imputabilità per infermità di mente in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

8 Cass. pen., sez. unite, 2005, n. 9163 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

Giorgi Marianna

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