I dubbi sulla riforma della prescrizione ed il lodo Conte-bis

La riforma della norma sulla prescrizione entrata in vigore dall’1 gennaio 2020 non ha mai convinto. Il testo prevedeva in origine il blocco dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di assoluzione che di condanna e, secondo i sostenitori della riforma, sarebbe servito ad evitare che le lungaggini della Giustizia penale conducessero alla prescrizione dei reati, lasciando i colpevoli impuniti. In soccorso del testo, dopo settimane di litigi, è arrivata una soluzione di compromesso: il lodo Conte-bis.

Il Lodo Conte-bis, proposto dall’omonimo deputato Leu, ha previsto un trattamento diversificato nell’applicazione della prescrizione per gli imputati che vengono assolti o condannati nel primo grado di giudizio. La disciplina modificata dispone la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutività della stessa per poi riprendere il suo corso, con computo dei periodi di sospensione, se la sentenza di appello dovesse prosciogliere l’imputato o annullare la pronuncia di condanna nella parte che riguarda l’accertamento della responsabilità o dichiarasse la nullità in base a quanto sancito dall’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis del codice di procedura penale. Il blocco definitivo della prescrizione invece diviene effettivo solo nel caso di due condanne in primo grado e in appello.

La riforma della prescrizione

Nonostante l’UE abbia promosso la riforma, molti penalisti continuano a giudicarla inutile e – addirittura – incostituzionale, dal momento che non riduce i tempi delle indagini, non assicura il legittimo andamento della giustizia ma rende “eterni” alcuni processi. Nella situazione ante-riforma la metà dei processi di appello duravano oltre il limite stabilito dalla Legge Pinto ossia la soglia di durata ragionevole oltre la quale l’imputato ha diritto di chiedere allo Stato Italiano un risarcimento per l’irragionevole durata del processo. Se questo accadeva quando il “pericolo” della prescrizione accelerava la durata dei processi, quali potrebbero essere i rischi dal momento che non ci sarà più la prescrizione a scandire la fissazione delle udienze in appello ed in Cassazione? Senza più la prospettiva della prescrizione del reato, il cui corso sarà sospeso dopo la sentenza di primo grado (o il decreto di condanna), il processo di appello potrebbe durare ben più di quanto duri già oggi, e il processo in Cassazione potrebbe rallentare, invertendo un positivo trend dei tempi di definizione che ha caratterizzato gli anni più recenti. Processi più lunghi potrebbero interessare non solo i condannati in primo grado ma anche quanti sono stati assolti, e finirebbero altresì per frustrare la domanda di giustizia delle vittime, che la riforma vorrebbe invece soddisfare, riducendo il numero dei reati caduti in prescrizione. Contestualmente i Giudici di primo grado, gli unici che dovranno confrontarsi sempre con la mannaia della prescrizione, avranno fretta di arrivare alla sentenza, con il rischio di istruire processi para-sommari.

In questo clima di confusione, dove la giustizia resta sofferente e dove persiste l’esigenza di una riforma dell’intero sistema processuale penalistico, si attende il resoconto dei primi risultati post-riforma per dimostrare scientificamente che una malattia si possa curare cancellando l’unica garanzia – la prescrizione, appunto – che consente di avere una risposta efficace in termini di tempo accettabili .

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Sebastian Ciancio

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