I fatti accertati in altri giudizi non rilevano se il quadro probatorio è insufficiente

Analisi di una decisione penale che valorizza i principi Costituzionali del Giusto Processo

Con sentenza n. 2250 del 23.09.2019, dep. 22.11.2019, il Collegio giudicante tarantino ha ribaltato, sostanzialmente parlando, alcune decisioni precedenti con le quali madre e figlio (riconosciuti per l’appunto responsabili penalmente delle condotte illecite) furono imputati per diversi reati a loro ascritti nell’ambito di una lite scaturita con gli occupanti di un immobile di proprietà.

Il Tribunale di Taranto, assolvendo gli imputati perché “il fatto non sussiste”, ha affermato in primis che il quadro probatorio venutosi a creare in sede dibattimentale non era idoneo a sorreggere un giudizio di responsabilità penale, al contempo, precisando espressamente che a nulla rilevava vano gli “accertamenti incidentali che sono stati effettuati da altri giudici”.

Il principio giuridico sposato dal decidente è con tutta evidenza valorizzante al massimo quanto previsto dall’art. 111, co. 4, della Costituzione Italiana.

L’applicazione pedissequa del detto principio di parità delle parti, il quale enuncia precisamente che “Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”, sta a rappresentare quanto accaduto nel singolare procedimento penale oggetto di analisi: è proprio dal contraddittorio processuale tra il Pubblico Ministero, la Difesa degli imputati e le parti civili che sarebbe emersa l’innocenza degli accusati stando al fatto che la sussistenza di un reato deve ritenersi dimostrata solo ove la colpevolezza sia accertata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Innocenza dettata sia dalle contraddittorie e difformi dichiarazioni per come rese da una delle due parti offese, peraltro non combacianti con quanto denunciato in sede di querela, sia dal fatto che l’unico testimone esterno al collegio delle parti civili nulla aveva riferito circa l’atteggiamento degli imputati in occasione dell’evento asseritamente inquadrato come delittuoso dalla Procura della Repubblica ionica.

Si legga anche:”Giudizio di fatto e giudizio di diritto: il sillogismo giudiziale”

Ad ogni buon conto, per inquadrare al meglio la questione, l’accusa contestava agli imputati la (presunta) commissione di più reati nello stesso evento, ma non frutto dello stesso disegno criminoso, tra cui: minaccia consistita nell’aver brandito una pala da forno, danneggiamento per aver scardinato un cancello al fine di entrare in area “gazebo” (di proprietà degli accusati ma rivendicata in locazione dai querelanti), diverse ingiurie e percosse.

Salvo che per la questione della minaccia, per le altre imputazioni v’erano state tre precedenti sentenze di condanna degli imputati, ragione per cui il Tribunale tarantino dichiarava, nello stesso dispositivo di sentenza, di non doversi procedere per effetto dell’oggettivo “BIS in IDEM” .

La particolarità della sentenza in commento però sta proprio in quest’ultimo passaggio.

Se è vero che nel medesimo evento confluirono, comunque, gli stessi fatti tradotti in illecito penale già accertati, verificati e riscontrati in altri giudizi passati in giudicato (implicandone perciò il già riconosciuto dolo e, quindi, una sorta di attendibilità di quanto denunciato dalle parti offese con l’effetto del già esaurito contraddittorio ex art. 111, co. 1 e 2, della Costituzione italiana) allora delle due l’una: – o si apre la strada ad un procedimento di revisione dei processi con cui si è emessa condanna; – oppure la decisione in esame va ritenuta isolata, circoscritta e relativa al solo capo d’imputazione specificamente considerato.

Analizzando il ragionamento logico-giuridico utilizzato dal giudice ionico si propende per l’ultima delle due ipotesi atteso che il Tribunale stesso, in chiusura motivazionale della sentenza in esame, si pone una ulteriore riflessione per valutare l’eventuale superamento del famoso “dubbio” insinuatosi nel riscontro probatorio di cui si è detto sopra; infatti il decidente, riscontrando la difformità dei fatti tra quanto denunciato in querela e quanto reso in sede di testimonianza (poiché addirittura afferente ad altro soggetto offeso), ha affermato che “non si potrebbe addivenire ad una condanna in relazione alla medesima condotta… atteso che ciò costituirebbe un fatto nuovo ed una pronuncia in tal senso costituirebbe violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Ne consegue che, sebbene con formula dubitativa, si impone un pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste”.

Ebbene, a corollario di quanto sopra ma prima ancora del ragionamento logico conclusivo su riportato, per il Magistrato del collegio monocratico tarantino, con assoluta sicurezza, era chiara una cosa circa i fatti ritenuti criminosi ed addebitati nei capi d’imputazione (in termini d’istruzione probatoria e, perciò, processualmente parlando) e cioè che non assumono rilevanza le prospettazioni delle parti e la conseguente documentazione prodotta inerenti le problematiche riguardanti aspetti civilistici della questione, ovvero i rapporti controversi in punto di diritto esclusivo o meno di determinate aree, atteso che ciò avrebbe avuto un preponderante rilievo nella valutazione dell’elemento soggettivo del reato. Tuttavia, come detto la contraddittorietà della prova cade proprio sull’elemento oggettivo del reato, ovvero la condotta materiale cosi come descritta nel capo d’imputazione”.

In conclusione, non può che riconoscersi alla sentenza oggetto di commento una portata alquanto (s)travolgente circa i fatti dell’evento oggetto del caso giudiziale.

La decisione, per come licenziata dal Tribunale tarantino, ha in sé un elevato senso costituzionale in relazione all’applicazione del principio di “certezza dell’imputazione”; quest’ultimo accompagnato, indissolubilmente, dal sacrosanto dovere di motivazione del provvedimento decisorio il quale nella fattispecie, non a caso, poggia palesemente la sua ragion d’essere sul pilastro fondante del Giusto Processo previsto nella Costituzione italiana: la parità delle parti dinanzi alla legge (in ossequio anche all’art. 3 Cost.) il cui massimo punto di sublimazione risiede specificamente in quell’idea d’imparzialità del Giudice che, rispetto ai fatti oggettivi del contradditorio processuale, ne rimane indipendente ed autonomo nella valutazione del tutto tanto da non farsi trascinare dell’astrusa idea del “precedente giudiziario” che nel diritto penale, ove mai trovasse sbocco, porterebbe ad un corto circuito di sistema.

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Angelo Lucarella

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