I «fatti nuovi» successivi al divorzio non comportano automaticamente la revisione dell’assegno

Redazione 19/07/13

Lucia Nacciarone

Al giudice deve essere lasciata la possibilità di analizzare i giustificati motivi in relazione alla nuova situazione finanziaria del coniuge obbligato.

A deciderlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 17618 del 18 luglio 2013, che annulla l’ordinanza del Giudice di pace che stabiliva le precedenti condizioni, sul presupposto che nonostante la sentenza di divorzio, riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, in essa contenute, passa in cosa giudicata ‘rebus sic stantibus’, la sopravvenienza di fatti nuovi successivi al divorzio non è di per sé idonea ad incidere, direttamente o sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che le circostanze sopravvenute siano esaminate, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, dal giudice, al fine di modificare, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.

Il coniuge obbligato non può, in assenza di disposizioni al riguardo, addurre la sopravvenienza del fatto nuovo per sospendere la somministrazione periodica dell’assegno divorzile. Come era di fatto avvenuto nel caso di specie, in cui l’ex coniuge, avendo ricevuto la notifica dell’atto di precetto con l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dalla sentenza, si era rifiutato di pagare deducendo, nel giudizio di opposizione a precetto, la sopravvenienza del fatto nuovo.

Infatti, è da escludere a riguardo ogni automatismo, e la parola passa al giudice che valuterà le ricadute concrete della nuova situazione patrimoniale dell’obbligato sull’importo dell’assegno.  

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