I genitori contribuiscono sempre nelle spese straordinarie

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 8676 del 12 aprile 2010 ha definito che – in presenza di affidamento esclusivo della prole, oltre al mantenimento – non è possibile contestare le decisioni del coniuge sulle spese straordinarie affrontate nell’interesse dei figli minori, anche se deve obbligatoriamente contribuirvi, questo perché il genitore affidatario è più vicino e sensibile alle necessità degli stessi.

I Supremi Giudici hanno ritenuto che l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori implica che solamente quest’ultimo potrà esercitare la potestà genitoriale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 898/1970, ivi incluse le scelte delle spese di carattere straordinario.

L’articolo 6, comma 4 cita::

“Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale.

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.

Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.

Per quanto detto è palese che il genitore non affidatario non ha diritto di interferire e discostarsi dalle spese straordinarie, salvo che dette decisioni non riguardino questioni di peculiare importanza o che il coniuge affidatario abbia effettuato delle scelte dannose per i figli stessi.

Per poter condividere le decisioni sui figli è indispensabile ottenere l’affidamento congiunto.

L’art. 155 del Codice Civile prevede che il giudice che pronunzia la separazione, stabilisca anche la misura e il modo in cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli. Il contributo posto a carico del coniuge non affidatario trova il suo fondamento nel fatto che, nonostante la separazione, entrambi i genitori restano obbligati a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alla rispettiva capacità di lavoro.

L’assegno di mantenimento della prole, stabilito in sede di separazione, ha la funzione di garantire in misura predeterminata il contributo del coniuge non affidatario alle spese di mantenimento dei figli. Pertanto, ove sorga la necessità di far fronte a bisogni che superino le normali esigenze di vita dei figli, si può prevedere che il coniuge non affidatario, oltre a corrispondere un assegno periodico in denaro (di regola a cadenza mensile),  partecipi al sostenimento delle spese straordinarie, soprattutto a quelle mediche e scolastiche.

Infatti, come spesso accade, accanto alla determinazione dell’assegno vengono posti al coniuge non affidatario altri oneri economici riguardanti le spese straordinarie, cioè quelle spese che non rientrano nel contributo mensile dovuto, perché derivano da necessità occasionali, pur reali e contingenti.

Va precisato al riguardo, peraltro, che non esiste una elencazione specifica che individui e qualifichi con precisione tale tipo di impegno economico, affidando la sua determinazione al buonsenso delle parti ed alla interpretazione giurisprudenziale, entrambe basate sulla definizione generale testè indicata.

Il giudice, nella sentenza in cui emana i provvedimenti in ordine all’affidamento dei figli e all’assegno di mantenimento, può disporre che le  spese straordinarie vadano sostenute da entrambi i coniugi (Tribunale Taranto, 9 maggio 2000),  oppure, può stabilire un obbligo di rendiconto per l’affidatario, ed infine, può prevedere la previa comunicazione al coniuge non affidatario delle spese da effettuarsi.

 La mancata previsione della ripartizione delle spese straordinarie può essere motivo di disaccordi e di tensioni fra i genitori, per cui se nella sentenza il giudice  non ha stabilito nulla a riguardo, è dovere dei genitori separati accordarsi nel modo che ritengono più utile nell’interesse dei propri figli, tenendo conto dell’obbligo generale posto a loro carico dagli art. 147 e 148 c.c. di mantenerli in ragione ognuno della propria capacità e sostanze.

Qualora ciò non fosse possibile, attraverso un ricorso ex art. 710 c.p.c., si potrà chiedere al giudice che vengano modificati i provvedimenti emanati, sottolineando, in particolare, la mancata pronuncia in ordine al modo e alla misura in  cui le spese straordinarie devono essere attribuite ai coniugi.

Solitamente non si specifica quali clausole siano previste nel verbale di separazione sulle spese straordinarie. Devono o no essere concordate tra i genitori?

Nei provvedimenti della separazione, in presenza di figli minori, è sempre prevista una somma mensile quale contributo al loro mantenimento, a carico del genitore non affidatario. E’ normalmente specificato che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese scolastiche e mediche e che provvedano, sempre nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie.

C’è da dire che, moltissime volte, parecchi genitori non affidatari pur di non spendere negano di tutto e di più. Forse come vendetta trasversale, come forma di rivalsa o come disinteresse nei confronti di coloro che non hanno alcuna colpa di scelte o situazioni createsi. Ma che hanno il diritto di vivere una vita decorosa senza vergognarsi al cospetto dei propri pari. Tanti genitori “non affidatari” sono convinti che il loro compito si esaurisca (biglietti per il trasporto, cancelleria, contributo gita per l’ingresso ai musei, etc…) con l’elargizione dell’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice.  In effetti basterebbe così poco per eliminare screzi e conflitti: partecipazione alla vita dei figli. Dialogare con loro anche mediante cellulare, “sentire” i loro problemi o gioie, insomma essere genitore! Per i figli non è importante la questione “congiunto o esclusivo” è importante il papà e la mamma!

 

 

Mariagabriella Corbi

Dottoressa in Scienze dell’educazione

Consulente dell’educazione familiare

Mediatrice Familiare

Corbi Mariagabriella

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento