Non basta omettere il cognome per tutelare un minore, anche i riferimenti indiretti lo rendono identificabile
Non basta omettere il cognome per tutelare un minore, se poi nell’articolo giornalistico vengono forniti particolari tali da renderlo facilmente identificabile.
É quanto ha ribadito il Garante (relatore Mauro Paissan) nell’accogliere il ricorso di una donna che riteneva di aver subito una violazione dei propri dati personali e di quelli dei propri figli da parte di un quotidiano. La vicenda si riferisce ad un fatto di cronaca nel quale era coinvolto un bambino che, conteso dai genitori separati, era poi stato ricoverato in ospedale. Motivo del ricorso della donna non era tanto il fatto in sé quanto quello che nell’articolo, pur non essendo citati il cognome degli interessati, venivano forniti numerosi particolari che avrebbero facilmente permesso l’identificazione dei soggetti: città in cui si è svolta la vicenda, nome, età e particolari dettagliati sulla salute del minore, nome ed età della sorella (pure minore), nomi ed iniziali del cognome dei genitori, loro professione, luogo di attuale residenza della madre. Molti, dunque, gli elementi forniti dal giornalista sulla base dei quali sarebbe stato possibile, ad un numero significativo di persone, riconoscere la ricorrente e i suoi due figli.
Il Garante ha ribadito che, anche quando si ricorre all’oscuramento dei nomi, se si forniscono dettagli tali da poter identificare la persona oggetto del fatto di cronaca si lede il suo diritto alla privacy, circostanza ancora più grave se si tratta di un minore.
Il Garante ha invece rigettato la seconda parte dell’ istanza della ricorrente, nella quale si chiedeva la cancellazione dall’archivio del quotidiano delle informazioni relative ai protagonisti della vicenda e di poter conoscere l’origine delle stesse: per quest’ultima richiesta, in particolare, l’Autorità ha ribadito che va rispettato il segreto professionale del giornalista.
Il Garante ha quindi vietato al quotidiano l’ulteriore utilizzo dei dati in questione "quale misura necessaria a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati" e ha stabilito, a carico della società editrice del quotidiano, un risarcimento pari a 300 euro.
Testo del provvedimento:
Provvedimento del 19 settembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l’istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Società europea di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale", con la quale XY, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sui figli minori XZ e XW, con riferimento ad un articolo relativo alla propria vicenda familiare pubblicato da "Il Giornale" il KY con il titolo "Conteso tra i genitori, finisce all’ospedale", ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che riguardano lei e i propri figli, di conoscerne l’origine e di ottenere la loro cancellazione e/o il loro blocco, opponendosi anche al loro ulteriore trattamento; rilevato che, a parere dell’interessata, l’articolo esporrebbe "in modo non veritiero" la propria vicenda personale e diffonderebbe dati personali relativi alla stessa e allo stato di salute dei due figli minori in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il riscontro con il quale, l’11 maggio 2007, Società europea di edizioni S.p.A. ha contestato l’asserita illiceità del trattamento e ha negato la cancellazione dei dati in questione (rilevando che l’articolo pubblicato il KY non menziona "il cognome né della madre né dei minori che, laddove effettivamente coincidenti con la signora XY e i suoi figli, non sarebbero comunque assolutamente identificabili dal lettore") e, in ordine alla richiesta di conoscere l’origine dei dati, ha opposto il segreto professionale del giornalista richiamato anche dall’art. 138 del Codice;
VISTO il ricorso presentato il 18 giugno 2007 nei confronti di Società europea di edizioni S.p.A. con il quale XY, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sui figli minori XZ e XW (rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Guglielmo Izzo), ha ribadito le proprie richieste e la propria opposizione al trattamento dei dati che riguardano lei e i propri figli minori, lamentando la pubblicazione di "inesattezze" (quale, ad esempio, la notizia di un affidamento del figlio alla madre, laddove invece il tribunale per i minorenni aveva "soltanto ratificato l’accordo raggiunto dai genitori di affidamento congiunto"), di informazioni –ritenute peraltro false– relative allo stato di salute dei propri figli (in particolare, dei sintomi che avrebbero portato al ricovero in ospedale del figlio di dieci anni con indicazione della relativa diagnosi e della notizia di una malattia di origine nervosa che avrebbe colpito la figlia di quindici anni), nonché di informazioni non pertinenti ed eccedenti quali la notizia relativa al trasferimento della ricorrente in altra città "con un nuovo compagno"; rilevato che, ad avviso della ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare del trattamento, i soggetti coinvolti nella vicenda risulterebbero chiaramente identificabili dal contesto dell’articolo tenuto conto che lo stesso riporta la città nella quale si sono svolti i fatti, i nomi e le iniziali del cognome del padre e della madre, le loro attività professionali, l’età di entrambi i minori e il vero nome del figlio; che lo stesso KY e in alcuni giorni successivi la vicenda è stata anche resa nota (con la chiara identificazione di uno dei protagonisti) in alcuni programmi televisivi (profili –questi ultimi– sui quali è stato presentato un autonomo ricorso); rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 25 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell’interessata;
VISTE la nota anticipata via fax il 17 luglio e la memoria del 19 luglio 2007 con le quali la resistente, dopo aver dichiarato che i dati personali relativi alla ricorrente e ai suoi figli sono solo quelli contenuti nell’articolo oggetto di contestazione e, in ordine alla loro origine, di voler opporre il segreto professionale del giornalista, ha ribadito di ritenere lecito il trattamento effettuato e di non voler dar corso alle restanti richieste di controparte; ciò, anche in considerazione del fatto che "proprio il fatto narrato, oggetto di interesse dei lettori, si fonda sul malessere dei figli di genitori separati e, in particolare, di quei figli che vivono lontano da uno di essi (…). Il richiamo alla salute dei figli era all’evidenza inteso solo ad una più corretta e compiuta esposizione del fatto"; rilevato che la resistente ha inoltre richiamato l’attenzione sul fatto che, come risulta dallo stesso racconto della ricorrente, sarebbe stato lo stesso padre del minore, anch’egli esercente la potestà sui figli, a consentire l’accesso di telecamere in ospedale per riprendere il proprio figlio, in tal modo acconsentendo alla divulgazione di notizie sulla salute del minore;
VISTO il verbale dell’audizione del 24 luglio 2007 nel quale la ricorrente ha ribadito di ritenere ingiustificata, alla luce del diritto di cronaca, la pubblicazione delle notizie sullo stato di salute dei propri figli e sulla sua convivenza con un nuovo compagno, ritenendo, in particolare, che i figli siano identificabili tenendo conto di tutte le informazioni pubblicate;
VISTA la memoria del 27 agosto 2007 con la quale l’editore resistente ha richiamato le proprie precedenti argomentazioni e ha sostenuto che "proprio lo stato di disagio dei figli a seguito della separazione dei genitori è il tema essenziale della pubblicazione. Di qui l’impossibilità di ritenere lo stato di salute dei minori elemento "non giustificato" dall’esercizio del diritto di cronaca (rectius, dal dovere di informazione)"; rilevato inoltre che la resistente ha ritenuto irrilevante, rispetto alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, il "riferimento al "compagno" della ricorrente, non essendo tale elemento" –a suo avviso– "qualificabile "dato personale" secondo la normativa citata";
RILEVATO che, con riferimento alla questione dell’identificabilità dei soggetti interessati dalla vicenda, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è «dato personale» "qualunque informazione" relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o "identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione"; ciò, sia che tale altra informazione sia trattata direttamente dal medesimo titolare del trattamento, sia nel caso in cui la stessa sia altrimenti disponibile, tenuto conto anche dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare detta persona (cfr. direttiva n. 95/46/CE, considerando n. 26);
RILEVATO che, seppure l’articolo pubblicato da "Il Giornale" il KY –come rilevato da parte resistente– non contiene le informazioni relative al cognome dell’interessata e del marito, lo stesso fornisce tuttavia una serie di particolari relativi alla vicenda e ai suoi protagonisti (l’età e il nome del minore ricoverato, l’età della sorella, i nomi, le iniziali dei cognomi e le attività professionali dei genitori, la città in cui si è svolto il fatto e la località di attuale residenza della madre); rilevato inoltre che, sempre il KY, un’emittente televisiva ha reso nota la vicenda e i suoi protagonisti;
RITENUTO che, nel caso di specie, la contestuale combinazione di tali diversi elementi identificativi può consentire, seppure non alla generalità degli utenti, ma comunque ad un numero significativo di persone di identificare la ricorrente e i suoi due figli con i protagonisti della vicenda oggetto della cronaca giornalistica in questione; ritenuto quindi che l’editore resistente ha in tal modo posto in essere un trattamento di dati personali degli interessati rispetto ai quali la ricorrente –per sé e, nella qualità di esercente la potestà, per i suoi figli minori– è legittimata ad esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice;
RILEVATO che il trattamento risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso dell’interessata, ma diffusi solo nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell’esposizione, "essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico": art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica) e, vista la minore età di due dei protagonisti, delle particolari tutele che l’ordinamento appresta in favore di tali soggetti, anche in relazione all’esercizio della libertà d’informazione, al fine di non pregiudicarne l’armonico sviluppo della personalità;
RILEVATO, in particolare, che l’art. 7 del predetto codice di deontologia –anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso– considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto all’esercizio del diritto di cronaca precludendo al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;
RITENUTO che, nel caso oggetto del presente provvedimento, oltre che rendere riconoscibili i protagonisti della vicenda e, in particolare, i minori implicati –con la conseguente violazione del citato art. 7 del codice di deontologia–, la contestuale diffusione delle citate informazioni (l’età e il nome del minore ricoverato, l’età della sorella, i nomi, le iniziali dei cognomi e le professioni dei genitori, la città in cui si è svolto il fatto e l’attuale residenza della madre) e, ancor più, di quelle relative alle patologie da cui sarebbero affetti i minori, non rispetta il principio di essenzialità rispetto a fatti di interesse pubblico, sancito dall’art. 137, comma 3, del d. lg. n. 196/2003 e dall’art. 6 del citato codice di deontologia, trattandosi di informazioni non indispensabili ad un’illustrazione pur compiuta della vicenda che poteva, anche se rappresentata in termini generici e rendendo anonimi alcuni dei chiari riferimenti contenuti nell’articolo in questione, raggiungere egualmente lo scopo (indicato dalla stessa resistente come ragione della cronaca giornalistica) di informare il pubblico circa il "disagio dei figli a seguito della separazione dei genitori";
RITENUTO quindi, alla luce delle considerazioni svolte, di dover dichiarare fondata l’opposizione all’ulteriore trattamento dei dati personali della ricorrente e dei suoi figli minori nei termini sopra indicati e, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, quale misura necessaria a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, di dover vietare all’editore resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, l’ulteriore diffusione, secondo le contestate modalità, di informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, i minori interessati e il genitore ricorrente, nonché di dati personali relativi al loro stato di salute;
RITENUTO invece di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione e blocco dei medesimi dati dagli archivi della società editrice dal momento che, alla luce della documentazione in atti, la mera conservazione degli stessi non risulta effettuata illecitamente; ritenuto che va altresì dichiarata infondata la richiesta di conoscere l’origine dei dati personali alla luce dell’art. 138 del Codice che, come eccepito dalla resistente, lascia impregiudicate le norme poste a tutela del segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia; ritenuto infine di dover dichiarare infondata anche la richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati, avendo la resistente dichiarato al riguardo, già prima della presentazione del ricorso, di non detenere ulteriori dati personali degli interessati oltre quelli contenuti nell’articolo del KY;
RITENUTO infine di dover disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio, per le valutazioni di competenza;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Società europea di edizioni S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara fondata l’opposizione all’ulteriore trattamento dei dati personali della ricorrente e dei suoi figli minori e, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, quale misura necessaria a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi, vieta all’editore resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, l’ulteriore diffusione, secondo le contestate modalità, di informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, i minori interessati e il genitore ricorrente, nonché di dati personali relativi al loro stato di salute;
b) dichiara infondate le restanti richieste;
c) dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio, per le valutazioni di competenza;
d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Società europea di edizioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 19 settembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
www.garanteprivacy.it [doc. web n. 1445858]
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