Allo stesso modo delle armi nucleari e chimiche, anche per quelle batteriologiche si pone il problema della loro liceit? a livello di diritto internazionale, consuetudinario e convenzionale. In linea di massima, nel diritto bellico, la proibizione dell?impiego di siffatti mezzi ? gi? vigente da molti decenni; gli accordi, invece, l?hanno stabilita solo nel 1972, con la Biological Weapons Convention o ?BWC? (1).
???? Le armi biologiche sono abbastanza recenti ( almeno se prodotte su scala industriale ), e per tale motivo, trovano la loro prima interdizione espressa solo nella Dichiarazione di Washington del 1922 e nel Protocollo di Ginevra del 1925 (2). Due convenzioni, queste, che riprendono i principi di cui al Trattato di pace di Versailles del 1919 ( all?art. 171 ), il quale dichiara illecito l?utilizzo di tali strumenti di guerra intrinsecamente disumani.
???? Poteva bens? ritenersi gi? consolidato un divieto consuetudinario a partire dalla formazione del principio di ?immunit? dei civili?, di quello di ?non uso di veleni?, e della norma che proibisce tutti i mezzi causativi di mali superflui (3). La regola che impone l?astensione da attacchi alla popolazione inerme ( in quanto non combattente ) ? risalente nel tempo, ma al pari, si sono verificate molto di frequente violazioni di essa in quasi tutte le guerre che si ricordano. I manuali militari di quasi tutto il mondo ancora la ribadiscono con vigore. Sia quello americano dell?aeronautica, FM 27-10, che l?altro della marina edito nel 1955, vietano bombardamenti su obiettivi non militari, o aventi la finalit? di terrorizzare i civili (4). In tale consuetudine rientra anche il principio di evitare danni che non siano proporzionati agli scopi tattici del conflitto. E? questo un corollario necessario, che si afferma secondo quella che ? la necessit? militare contingente, e negarlo, sarebbe andare contro tutti i diritti umani, senza avere in cambio utilit? dal punto di vista militare.
???? L?art. 23 della Convenzione dell?Aia del 1907 proibisce l?uso del veleno e delle armi venefiche. E? diventata oramai una norma consuetudinaria, ma nel testo, manca una definizione di cosa si intende per ?veleno?, quindi non si pu? far altro che rimandare al senso comune. E per quest?ultimo, si devono considerare rientranti in tale espressione, tutte quelle sostanze che ledono la salute o che uccidono ( le tossine componenti le armi ?B? ne sono un chiaro esempio ).
???? Anche un?altra regola ? collegata a questo principio, cio? quella che vieta l?impiego in guerra di mezzi ?insidiosi?, cio? di quelli capaci di arrecare danni in modo malvagio e subdolo. Vari autori per?, contestano quanto affermato, poich? il concetto di veleno citato rileverebbe solo in utilizzi bellici di massa, come per esempio sui viveri o nell?acqua, non in occasioni militari ?ordinarie? (5). Altri ritengono che l?art. 23 si riferisca soltanto alle armi del suo periodo, mancando una espressa limitazione per quelle future o pi? recenti ( come le batteriologiche, in quanto prodotte dopo il 1907 ). Eppure, l?argomento di codesti studiosi non sembra essere decisivo, per i motivi gi? indicati i quali sono assorbenti delle loro motivazioni, e prevalentemente perch?, le disposizioni di diritto bellico di quel periodo, sorrette dalla prassi e senza eccezione, sono diventate oggi consuetudinarie, quindi disciplinanti anche le sostanze simili al veleno. E che tra queste rientri anche la tossina o qualche altro aggressivo batteriologico, non vi ? dubbio.
???? Nelle interpretazioni che si sono formulate si ? anche pensato che il divieto dell?art. 23 si rivolga esclusivamente ad armi di ?uso marginale?, e non a quelle in senso tecnico. Ci? potrebbe essere sorretto dal fatto che gli Stati, volendo concludere una specifica convenzione sugli strumenti batteriologici, abbiano cos? negato l?esistenza di un uso normativo in tale settore. Quale prova contraria, va sottolineato che i manuali degli eserciti maggiori della Prima guerra mondiale comprendevano nella definizione di armi avvelenate e causative di mali superflui tutte le sostanze tossiche ed asfissianti.
???? La Convenzione dell?Aia del 1907 vieta anche i mezzi che arrecano mali superflui, riprendendo il principio dal Trattato di San Pietroburgo del 1868 (6). Il testo dell?Aia, sia del 1899 che del 1907, riporta la dizione ?mali superflui?, e non ?sofferenze inutili?, che ? espressione pi? onnicomprensiva, come scritto nella normativa da cui ha preso origine. Le armi che causano ?superfluous injury? ( come dal testo inglese ), sono quelle che in rapporto agli obiettivi militari ed ai risultati prefissati, comportano dolori e danneggiamenti molto superiori a quanto necessario.
???? Sull?applicazione di questa norma agli strumenti biologici non vi sono incertezze ( a differenza del precedente principio suesposto ), in quanto questi non hanno una reale utilit? bellica e non rispettano l?uomo quale essere vivente.
???? Secondo il parere del Meyrowitz (7), le armi B, essendo nuovi ritrovati, non sono facilmente inquadrabili nelle vecchie consuetudini internazionali. Si potrebbero considerare vietate facendole rientrare in altri tipi similari di congegni da guerra gi? proibiti, ma questo comporterebbe incertezza e numerosi dissensi dottrinali poich? tale proibizione sarebbe frutto dell?interpretazione che ? per sua natura cangiante. Il diritto internazionale, invece, richiede molta precisione e chiarezza soprattutto in un settore delicato come quello bellico. D?altronde, la prassi convenzionale, mostra come, in molti accordi i mezzi batteriologici siano vietati. Nel Protocollo di Ginevra del 1925 si dichiara che il divieto si vuole estendere anche alle armi batteriologiche perch? ??pari per la prassi e la coscienza delle Nazioni?. Anche se ? innegabile che nel 1925 ancora non si era formata un?opinione generale sui mezzi biochimici ( in quanto quasi sconosciuti ), per?, si pu? pensare che sia stata la stessa normativa ginevrina il fondamento di una consuetudine in corso di sviluppo progressivo. I casi che ci si possono prospettare sono quindi due: o ?l?uso? internazionale esisteva gi?, e dopo ? arrivata tale convenzione, oppure, la norma generale ? nata successivamente sul presupposto dell?elemento materiale ( la pratica degli Stati ), e di quello psicologico, costituitisi col passare degli anni. La diuturnitas viene raggiunta solo con l?astensione prolungata dall?uso delle armi batteriologiche da parte di tutti i Paesi. E ci? rappresenta oggi una realt?, tant?? vero che, se si escludono i casi della guerra in Corea e di quella del Golfo ( peraltro, entrambe senza una prova tangibile ), nessun utilizzo di esse si ? mai verificato. A detta del Meyrowitz, oggi sarebbe presente anche l?elemento psicologico, confermato dal quorum raggiunto nella votazione della risoluzione delle N.U. sulle armi B del 1966, in cui i favorevoli erano 91, ed i contrari solo 4 (8). Un quorum che indica chiaramente come il ripudio di questi mezzi bellici sia sentito oggi da tutta la Comunit? internazionale. Inoltre, un altro elemento a riprova di quest?ultima affermazione ? senza dubbio la recente adesione di centinaia di Stati alla BWC. La risoluzione presa in esame ? servita per far aderire al Protocollo del 1925 quegli Stati che vi erano rimasti fuori, proprio per creare un pi? vasto consensus.
???? Ora, ci? che interessa capire in merito a quest?ultimo atto, ? la situazione in cui versano coloro che hanno votato a favore in seno all?Assemblea generale. Non ? molto importante il voto in s? considerato, quanto, secondo molti giuristi, che sia suffragato dalla partecipazione al protocollo suddetto perch? altrimenti non avr? molto valore, in quanto non coercibile. Questa per? sembra una argomentazione insoddisfacente (9), poich?, ?va ricordato che, Nazioni quali gli U.S.A. ed il Giappone, nonostante abbiano dato l?assenso ad una risoluzione divisa in due parti ed in via indiretta ( una delle quali ? cos? titolata: ?principi ed obiettivi di Ginevra 1925??, quindi rapportata a norme gi? vigenti in via diretta ), sono per questo stesso rinvio sufficientemente vincolati al protocollo ( senza bisogno di una adesione formale ).
???? Si postula infine che la citata ris. n? 2162 sia met? consuetudinaria e met? convenzionale (10). Quest?ultima necessita di una espressa ratifica, mentre all?altra basta il voto per mezzo del quale? tutti i principi gi? esposti e ribaditi nel suo testo divengono applicabili in concreto. Quindi, ricapitolando e mantenendo fisso questo corollario, la ris. del 1966 confermerebbe sicuramente una norma consuetudinaria di divieto delle armi biologiche (e chimiche ), rinnovando norme antiche, ed aprendo il suo raggio d?azione a pi? Stati (11).
???? Come detto precedentemente, sul piano del diritto internazionale convenzionale si ? giunti in era pi? moderna alla Biological Weapons Convention (12), la quale nasce da un progetto inglese del 1969 mirante a colmare quelle lacune che il Protocollo di Ginevra del 1925 aveva lasciato senza soluzione. In quel periodo si pensava che, trattare le armi batteriologiche distintamente da quelle chimiche avrebbe facilitato notevolmente i negoziati, perch? su di esse l?opinione degli Stati era gi? da tempo oltremodo sfavorevole ( quindi, non allo stesso modo che per quelle C ).
???? Purtroppo per?, va sottolineato come il suo testo definitivo sia privo di efficaci controlli ed organi attuativi ( presenti invece nella Chemical Weapons Convention ), anche se, il suo divieto ? chiaro ed efficace, senza pi? lacune normative nonostante la sua difficile concreta attuazione.
???? La Convenzione sulle armi biologiche ? stata firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.? E? entrata in vigore nel 1975 ed ha ricevuto il consenso di 109 Stati alla fine del 1987 ( ma solo 25 ratifiche ). Le adesioni, nel 1994, sono salite ad un numero di oltre 130, ed altre ratifiche si stanno depositando in questi ultimi anni (13).
???? Essa si compone di 15 articoli ed un preambolo. Nella parte iniziale viene sancita la finalit? di arrivare al pi? presto ad un disarmo generale, da attuare sotto un controllo internazionale. Le Parti sono decise a non produrre pi? per il futuro armi batteriologiche e chimiche, ed a seguire sempre i principi della Carta delle N.U. e del Protocollo di Ginevra. In conclusione del preambolo viene sottolineato come l?impiego di questi armamenti ripugni alla coscienza dell?intera umanit?.
???? All?art. 1 si statuisce la completa interdizione di produrre, immagazzinare ed accumulare tutti i tipi di agenti biologici e le relative armi, a meno che non servano per scopi pacifici. I dispositivi gi? esistenti vanno convertiti per altri utilizzi entro 9 mesi dall?entrata in vigore della BWC ( art. 2 ). Ogni Contraente si impegna a non trasferire ad altri tali armi ( art. 3 ). Tutti gli Stati collaborano fra di loro per risolvere i problemi? interpretativi di questa convenzione, anche tramite le N.U., e compiranno sforzi al fine di evitare messe a punto di dispositivi B sul loro territorio ( art. 5 e 4 ). L?art. 6 prevede che ogni partecipante che dovesse venire a conoscenza di qualche inadempimento possa far ricorso al Consiglio di sicurezza adducendo le eventuali prove. In seguito, quest?organo informer? gli altri Stati dell?inchiesta che andr? a compiere. Nell?ipotesi di attacco armato contro una Parte utilizzante agenti biologici, tutte le altre devono prestare aiuto immediato ed assistenza alle vittime, in caso venga loro richiesto ( art. 7 ). Non sar? pregiudicata l?applicazione e l?interpretazione del Protocollo di Ginevra del 1925 ( art. 8 ). La convenzione, all?art. 9, riconferma la volont? di agevolare in futuro i negoziati relativi ad un trattato che concerna il divieto d?uso e di produzione di armi chimiche (14).
???? Per quanto riguarda gli agenti usati durante il periodo di pace, ? lasciata la piena libert? di scambio commerciale e d?informazione, nella completa collaborazione di un reciproco scambio informativo ( art. 10 ). Gli emendamenti al testo della BWC sono proponibili da tutti i Contraenti, ma entrano in vigore solo se votati a maggioranza semplice ( art. 11 ). E? prevista nel termine di 5 anni la conferenza che sonder? l?adempimento ed i progressi della suddetta convenzione ( art. 12 ). La sua durata ? illimitata, ma si pu? recedere nel caso vengano lesi gli interessi nazionali ?supremi? ( la stessa clausola di facile esecuzione prevista in tutte le normative del settore bellico! ), previo preavviso di 3 mesi e giustificazione espressa ( art. 13 ). La presente convenzione ? aperta all?adesione di tutti gli Stati in qualsiasi momento, ed entra in vigore con un numero di 22 ratifiche, da depositare presso i governi dell?U.R.S.S., degli Stati Uniti, dell?Irlanda e del Regno Unito ( art. 14 ). Le lingue degli originali sono: inglese, russo, cinese, francese e spagnolo ( art. 15 ).
???? La BWC, scarna di contenuti specifici e priva di controlli, ha ricevuto negli anni ottanta varie critiche, e numerosi sono stati i tentativi di modificarne alcune disposizioni e di rafforzarne gli obblighi. Durante la seconda conferenza per la sua revisione gli esperti del settore si sono scambiati numerose informazioni ( che hanno deciso di ripetere ogni anno ). Le Parti contraenti hanno reso disponibili tutti i dati dei laboratori biologici ad alto rischio epidemico che sono in loro possesso.
???? Il maggior difetto di questa convenzione ? che essa non copre con il suo divieto anche le armi di futura progettazione (15). La mancanza di una clausola ricomprensiva dei dispositivi biologici di nuova costruzione ? sintomo di una grande debolezza negoziale di carattere politico, pi? che di una banale dimenticanza. Ci? deve porre dei dubbi, anche perch? in un prossimo futuro, si potr? ripetere tutta la problematica giuridica di cui sopra, considerato anche che esse possono essere rinnovate tecnologicamente in un brevissimo tempo.
???? Nonostante tutto, nel testo della relazione della seconda conferenza di revisione si ? affermato che la BWC sarebbe applicabile anche a tutte le innovazioni scientifiche di tossine ed agenti tossici in generale. Il Lundin considera tale documento quale fonte interpretativa autentica della Convenzione sulle armi batteriologiche (16). L?unica obiezione che gli si potrebbe muovere, sta nel fatto che, una relazione non allegata all?originaria BWC non pu? essere paragonata ad una revisione della stessa. Il valore di una interpretazione non equivale a quello di una norma scritta.
???? Quanto ai controlli sui laboratori di tossine, non si ? giunti ad un accordo sulle modalit? di vigilanza; la debolezza della convenzione deriva dalla circostanza che la stessa prevede l?autoverifica a livello statale, senza stabilire un sistema d?ispezione di livello internazionale. Per i primi anni le Parti avevano delegato ogni supervisione sulle violazioni al Segretario generale delle N.U., ma dopo poco tempo si ? rimandato tutto al momento della conclusione della CWC ( e, ad oggi, ancora non si ? fatto nulla a causa dell?opposizione di molti Stati ), sospendendo l?attivit? gi? intrapresa.
???? Quello che si dovrebbe auspicare per il prossimo futuro ? la revisione globale della presente convenzione, perch? solo cos? si potranno riempire gli spazi vuoti lasciati fra le incertezze.
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Note :
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? 1 ??Il testo della Biological Weapons Convention ? in: VERRI P., Diritto per la pace e diritto nella guerra, Roma, 1980, p. 105 ss.
??2 ??Il Protocollo di Ginevra del 1925 ? analizzato da: CASSESE A., Il diritto internazionale e le armi chimiche, Roma, 1987, p. 82 ss.
? 3 – 4 ??Si veda: MEYROWITZ H., Les juristes devant l?arme nucleaire, in Revue general de droit international, 1963, p. 825 ss.
? 5 ??Sempre: H. MEYROWITZ, op. cit., p. 88 ss.
? 6 ??Il testo del Trattato di San Pietroburgo ? pubblicato in: A. MUZZIOLI, op. cit., p. 3 ss.
? 7? ?L?esposizione di questo autore ? in: H. MEYROWITZ, op. cit., p. 84 ss.
? 8 ?Si tratta della risoluzione delle N.U. n? 2162b del 5 dicembre 1966, citata in: H. MEYROWITZ, op. cit., p. 97 ss.
? 9 ???Il parere ? del Meyrowitz.
10 ???Si allude alla stessa risoluzione del 5 dicembre 1966.
11 ??Cos?: H. MEYROWITZ, op. cit., p. 97 ss.
12 ??Il testo di questa convenzione ? pubblicato in: P. VERRI, op. cit., p. 105 ss. e per il testo inglese, Arms Control and Disarmement Agreements 1959 ? 1972, cit.,? p. 98 ss.
13 ??Gli Stati ratificanti nel 1980 erano: Arabia saudita, Australia, Austria, Barbados, Benin, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Taiwan, Cipro, Costa Rica, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Etiopia, Figi, Filippine, Finlandia, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, India, Iran, Irlanda, Islanda, Italia, Kuwait, Laos, Libano, Lussemburgo, Mauritius, Messico, Mongolia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Polonia, Portogallo, Ruanda,?? San Marino, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Ungheria, U.R.S.S., Venezuela, Zaire.
14? ?Concretizzata solo nel 1993 con la conclusione della Chemical Weapons Convention.
15 -16 ?Cos?: SIPRI ( S. J. LUNDIN ), Strengthening the Biological Weapons Convention by Confidence-building Measures, Oxford, 1990, p. 1 ss.
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