I “gruppi di acquisto solidale” disciplinati dalla legge finanziaria per il 2008: uno strumento per la tutela del potere di acquisto dei consumatori

            La Legge n° 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008), ai commi 266 e 267 del suo articolo 1°, ha definito e disciplinato il fenomeno dei “gruppi di acquisto solidale” dei consumatori, vale a dire di quei soggetti associativi senza scopo di lucrocostituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni (ma non di servizi) e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico sul prezzo di acquisto della merce, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di qualsiasi attività di somministrazione e di vendita, cioè di commercio all’ingrosso o al dettaglio, sempre di beni (comma 266).
            Questi soggetti associativi possono avere, quindi, la forma giuridica di associazione non riconosciuta o riconosciuta (caso molto raro perché non conveniente per gli oneri da sostenere, ma giuridicamente possibile) o di comitato. Restano fuori tutti quei gruppi di acquisto collettivi di consumatori che operano puramente di fatto, senza darsi alcuna struttura associativa di quelle previste dall’ordinamento.
            Ciò è confermato dall’art. 267 che stabilisce che le attività svolte dai “gruppi di acquisto solidale” verso gli aderenti non si considerano commerciali e quindi imponibili ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) se questi soggetti associativi conformano i loro statuti od atti costitutivi a quanto stabilito dal 7° comma dell’art. 4 del DPR 633/1972 e che, ai fini dell’imposta sul reddito essi sono, ovviamente “enti non commerciali” (identificati dall’art. 73 TUIR) e la disciplina ad essi applicabile dell’imposta sul reddito (IRES) è quella dettata dagli artt. 143 – 150 del TUIR.
 
Il comma 7° dell’art. 4 del DPR 633/1972, prevede che questi soggetti associativi si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
 
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (l’Agenzia delle ONLUS), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui al vecchio testo dell’articolo 2532 (oggi art. 2538 c.c., dopo la riforma del Decreto Legislativo n° 6 del 2003), secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza (ma non, riteniamo, con altri mezzi di telecomunicazione) per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi del vecchio testo dell’articolo 2532 (oggi art. 2538 c.c., come abbiamo detto prima), ultimo comma, c.c. e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale ;
f) intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
 
 
Gianfranco Visconti
Consulente di direzione aziendale
 
 

Visconti Gianfranco

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