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Ratio e contenuti dell’amministrazione di sostegno
Ai sensi dell’art. 774 c.c. non possono donare coloro che non hanno la capacità di disporre pienamente dei propri beni, quindi i minori, gli interdetti e gli inabilitati (salva la donazione fatta dal minore o dall’inabilitato nell’ambito del proprio contratto di matrimonio).
Come emerge dal dato letterale, non vi è alcun riferimento all’amministrazione di sostegno, ossia l’istituto introdotto con la Legge n. 6/2004[1] per cui il giudice nomina con decreto un amministratore di sostegno che assiste l’amministrato con esclusivo riferimento alle materie indicate dal decreto.
Il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno rappresenta la volontà del legislatore di superare l’assetto meramente sostitutivo proprio dell’interdizione e dell’inabilitazione, muovendosi secondo una logica collaborativa, per cui l’amministratore si limita ad assistere il beneficiario con riferimento a quelle specifiche attività che lo stesso non potrebbe svolgere autonomamente -e che sono indicate dal giudice tutelare nel decreto di nomina-, lasciandogli, per contro, una piena libertà di azione con riferimento a tutte le restanti attività[2].
Come già evidenziato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno “diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona”[3]. Da ciò discende che dal detto provvedimento di nomina non possono automaticamente derivare i divieti che il Codice collega allo status di interdetto o di inabilitato, altrimenti sarebbe vanificata la ratio di superamento del sistema della sostituzione a favore di una nuova forma di collaborazione. Partendo da tale presupposto, la Corte di legittimità[4] ha recentemente concluso, ad esempio, che al beneficiario dell’amministrazione di sostegno non si estende il divieto di contrarre matrimonio, salvo il caso in cui detto divieto sia stato espressamente previsto dal giudice con il provvedimento con il quale ha disposto l’amministrazione di sostegno (qualora ciò sia conforme all’interesse dell’amministrato)[5].
Al di fuori dai casi previsti dall’art. 411 co 4 c.c. (“il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”), nessuna previsione normativa costituisce un appiglio per sostenere l’applicazione anche per l’amministrato di divieti e limitazioni previsti dal Codice per altri fini.
Il caso
Nel caso in esame, una donna che, a seguito di un’emorragia cerebrale era stata valutata incapace di compiere tutti gli atti utili alla gestione della propria sfera giuridico-patrimoniale, si era vista nominare, come amministratrice di sostegno, la sorella, alla quale era stato affidato il compito di compiere, in nome e per conto della beneficiaria tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. L’amministratrice di sostegno chiedeva al Giudice tutelare di poter concludere, facendosi interprete della volontà della sorella, in nome e per conto della beneficiaria, una donazione di modico valore in denaro, a favore della figlia della beneficiaria, in occasione delle nozze della stessa.
Il Giudice tutelare del Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 19 febbraio 2018 affermava che: “Ritenere che i beneficiari di amministrazione di sostegno non possano porre in essere valide donazioni, neppure con le forme abilitative previste dal panorama normativo, confligge con gli artt. 2 e 3, primo e secondo comma della Costituzione”[6].
Con la questione di legittimità dell’art. 774 c.c., per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., sollevata in tale occasione dal Giudice tutelare del Tribunale di Vercelli, si è, implicitamente, considerato che il divieto di cui all’art. 774 c.c. fosse da estendere anche ai beneficiari dell’amministrazione di sostegno. Secondo tale concezione, ad avviso del giudice remittente, privare i soggetti sottoposti all’amministrazione di sostegno della capacità di donare sarebbe irragionevole e mortificante.
La decisione della Consulta
La Corte costituzionale[7] ha respinto il ricorso del giudice rimettente pur riprendendone, con la propria decisione, il fondamento. La questione proposta è stata, infatti, ritenuta infondata dal momento che dall’art. 774 c.c. non deriverebbe un divieto di donare per i beneficiari dell’amministrazione di sostegno. Ciò si coglie, in particolare, nella delineata distinzione tra il fondamento degli istituti di inabilitazione e interdizione e quello dell’amministrazione di sostegno, pensato nell’ottica di una collaborazione e non di una mera sostituzione.
Sulla base di tali argomentazioni, la Consulta ha concluso che: “Deve escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione”.
Giova evidenziare che un medesimo indirizzo era già stato elaborato dalla Corte di Cassazione, a seguito della citata ordinanza di rimessione; i Giudici di Piazza Cavour avevano riconosciuto che: “in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni”[8] il giudice tutelare potrebbe escludere d’ufficio la capacità di donare[9]. Da ciò si evince, a contrario, che in tutti gli altri casi la detta capacità è pacificamente riconosciuta in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
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Note
[1] Legge 9 gennaio 2004, n. 6– Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali. Al sito: https://www.camera.it/parlam/leggi/04006l.htm
[2] L. Balestra, Commentario del Codice civile, Utet, Torino, 2009, pp. 339-340.
[3] Corte Cost., sentenza 9 dicembre 2005, n. 440, al sito: http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0440s-05.html
[4] Corte Cass. pen. Sez. I, sentenza 11 maggio 2017, n. 11536, al sito: https://www.miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-i-11536-2017/
[5] Circa l’incoercibilità dell’obbligo di contrarre matrimonio per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, L. Tramontano, Itinerario di giurisprudenza. Focus ragionati di civile e penale, Wolters Kluwer, Milano. 2018.
[6] Tribunale di Vercelli, ordinanza del 19 febbraio 2018, al sito: http://www.studioaquilani.it/content/tribunale-di-vercelli-ordinanza-del-19-febbraio-2018
[7] Corte Cost., sentenza 7 marzo 2019 (dep. 19 maggio 2019), n. 114, al sito: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=114
[8] Corte Cass., civ., Sez. I, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460.
[9] F. Machina Grifeo, L’amministrazione di sostegno non impedisce di donare, 14 maggio 2019, in Guida al Diritto.
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