Il comma 1 dell’art. 545 cpc contempla una tipologia di impignorabilità relativa in quanto stabilisce la pignorabilità dei crediti alimentari solamente nelle cause di alimenti e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione che stabilisce con decreto in che misura tali crediti sono pignorabili.
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Indice
- 1. Impignorabilità relativa e impignorabilità assoluta
- 2. Limiti alla pignorabilità dei crediti relativi al rapporto di lavoro
- 3. Ulteriori limitazioni previste da disposizioni speciali di legge
- 4. I commi inseriti dal D.L. n. 83/2015 e le novità introdotte dal D.L. n. 115/2022
- Volume consigliato per approfondire
- Note
1. Impignorabilità relativa e impignorabilità assoluta
Il comma 1 dell’art. 545 cpc contempla una tipologia di impignorabilità relativa in quanto stabilisce la pignorabilità dei crediti alimentari solamente nelle cause di alimenti e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione che stabilisce con decreto in che misura tali crediti sono pignorabili. I crediti alimentari possono essere pignorati solamente per soddisfare crediti della stessa natura e solamente previa autorizzazione del giudice, pena nullità del pignoramento. Il comma 2 dell’art. 545 cpc contempla l’impignorabilità assoluta di alcune tipologie di crediti: sussidi di grazia o di sostentamento ai poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Tali beni sono impignorabili in assoluto perché sono considerati vitali.
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2. Limiti alla pignorabilità dei crediti relativi al rapporto di lavoro
Il terzo e il quarto comma contemplano un’impignorabilità parziale dei crediti di lavoro, in quanto stabiliscono che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni ed in eguale misura per ogni altro credito. In questi casi occorre l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato solamente per pignorare la misura eccedente un quinto, in mancanza di autorizzazione non vi è nullità del pignoramento ma riduzione nella misura del quinto. Il limite del quinto è volto a salvaguardare i bisogni vitali del debitore Il quinto comma dell’art. 545 cpc stabilisce il limite di intangibilità delle somme pignorabili se si è in presenza di pignoramenti plurimi, ovvero la metà dell’ammontare delle somme predette. Le somme erogate sia dal datore di lavoro, sia da un ente previdenziale, ma già confluite nel conto corrente del debitore, sono pignorabili senza limitazioni, poiché una volta giunte nel conto corrente perdono la loro originaria connotazione causale[1]. La Corte Costituzionale ha ribadito in diverse occasioni che non c’è un limite assoluto di impignorabilità di salari e stipendi, per garantire al debitore i mezzi indispensabili per vivere rimane confermata la pignorabilità di tali crediti, seppure con i predetti limiti[2]
3. Ulteriori limitazioni previste da disposizioni speciali di legge
Il comma 6 dell’art. 545 contempla ulteriori limitazioni alla pignorabilità di crediti previste da speciali disposizioni di legge, secondo quanto previsto dagli artt. 1881 c.c. (rendita vitalizia a titolo gratuito), 1923 c.c. (somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario), 2751 c.c. (sui crediti per spese funebri, d‘infermità, alimenti), per quanto riguarda i beni impignorabili si fa riferimento all’art. 514 cpc (assoluta impignorabilità di beni sacri e di culto, anello nuziale, vestiti, biancheria letti e altri beni indispensabili al debitore e ai suoi conviventi, commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e dei suoi conviventi, strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere, armi ed oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio, lettere, scritti e registri di famiglia, animali da compagnia di carattere non produttivo/commerciale nonché animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore e dei suoi conviventi). Per quanto riguarda il pignoramento di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni si fa riferimento al DPR n. 180/1950 artt. 1-4 e al DPR n. 895/1950 art. 16.
4. I commi inseriti dal D.L. n. 83/2015 e le novità introdotte dal D.L. n. 115/2022
Il comma 7 dell’art. 545 cpc prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Questo comma è stato introdotto con il D.L. n. 83/2015 e successivamente modificato dal D.L. n. 115 del 09.08.2022 (decreto aiuti bis) convertito dalla L. n. 142 del 21.09.2022, così sostituito a decorrere dal 22 settembre 2022. Nel testo previgente il comma 7 prevedeva l’impignorabilità di somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. Dopo la modifica al comma 7 il limite di pignorabilità delle pensioni è pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con il limite, in ogni caso, di 1.000,00 euro. Il comma 8 dell’art. 545 cpc stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di impiego o di pensione, nel caso di accredito sul conto corrente del debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito sul conto è anteriore al pignoramento, mentre se l’accredito è successivo possono essere pignorate nei limiti previsti dai precedenti commi 3, 4, 5 e 7 nonché dalle disposizioni speciali di legge. L’ultimo comma dell’art. 545 cpc stabilisce la parziale inefficacia del pignoramento eseguito in violazione dei divieti previsti nella norma in esame e sulle somme eccedenti i limiti indicati nella predetta disposizione nonché in violazione delle disposizioni speciali di legge. L’inefficacia è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Recentemente la Corte di Cassazione Penale, chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale formatosi sull’applicazione o meno dei limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 cpc, si è pronunciata Sezioni Unite statuendo che i limiti previsti dall’art. 545 cpc si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Cass. Pen. S.U. n. 26252/2022[3]).
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Note
- [1]
“Per l’ipotesi in cui le somme dovute per crediti di lavoro siano già affluite sul conto corrente bancario del debitore esecutato non si applichino le limitazioni al pignoramento previste dall’art. 545. Infatti il credito del debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente; è irrilevante il motivo per cui le somme sono versate poiché il denaro è bene fungibile per eccellenza” (Cass. Civ. n. 17178/2012).
- [2]
Corte Cost. n. 248/2015.
- [3]
“I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cpc, si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato” (Cass. Pen. S.U. n. 26252/2022).
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