Tra le più travagliate vicende giurisprudenziali in merito ai concorsi per l’accesso alle Forze armate, vi è indubbiamente la questione del giudizio di idoneità psico-fisica e attitudinale e, in particolare, della sua ripetibilità successiva per ordine del giudice in sede di istruttoria processuale.
Sul tema è recentemente intervenuta una chiarificatrice sentenza del Consiglio di Stato (sezione quarta, 8 aprile 2021, n. 2833) che, recependo gli orientamenti maturati in sede pretoria, traccia un quadro sinottico completo dei principi affermati ormai stabilmente in materia dal giudice amministrativo.
Fatti di causa: il giudizio di inidoneità psico-fisica
I fatti sottesi alla pronuncia qui in sintetico commento possono essere così essenzialmente riassunti: il ricorrente partecipava al concorso pubblico per reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato e, all’esito dell’accertamento dei requisiti fisici, veniva dichiarato non idoneo dalla Commissione Medica e, di conseguenza, veniva escluso dalla procedura e dalla graduatoria definitiva.
L’inidoneità era motivata “ai sensi dell’art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n. 207 del 17/12/15”[1]. È appena il caso di ricordare che l’art. 3 appena richiamato disciplina i parametri fisici necessari per l’idoneità al reclutamento nelle forze armate e prevede in particolare che i candidati debbano rientrare in determinati standard minimi quanto a composizione corporea[2], forza muscolare[3] e massa metabolicamente attiva.
Vicende del processo: il ricorso e l’attività istruttoria
Il candidato proponeva quindi ricorso e il Tribunale Amministrativo Regionale competente disponeva attività istruttoria, in particolare ordinando una verificazione consistente in un nuovo esame antropometrico che accertasse il possesso o meno dei requisiti minimi di idoneità fisica in capo all’interessato.
La verificazione acclarava l’insussistenza delle condizioni fisiche escludenti rilevate nel verbale di inidoneità formato a suo tempo dalla commissione medica del pubblico concorso: il verificatore concludeva dunque nel senso che il candidato possedeva i requisiti di idoneità prescritti dalla disciplina di settore e dal bando di concorso. Su tali basi, il ricorso veniva dunque accolto.
L’appello e la tesi erariale
Interponeva appello l’Amministrazione, eccependo, su tutto, l’irripetibilità in sede di istruttoria processuale e più in generale in un momento successivo all’esclusione della valutazione di idoneità psico-fisica, sull’assunto per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della prova (o del rilevamento), a nulla rilevando l’esito, pure favorevole, di un successivo accertamento. Ciò varrebbe ad escludere in radice la possibilità stessa di un nuovo rilievo in sede di istruttoria processuale.
Tale posizione si nutre evidentemente di quella constatazione pratica per cui, nel caso di ripetizione dell’accertamento psico-fisico in sede di istruttoria processuale, essendo trascorso un certo periodo di tempo[4] dal momento del rilievo in sede concorsuale, le condizioni psico-fisiche del candidato potrebbero essere mutate anche significativamente ed egli potrebbe quindi aver maturato una sopravvenuta idoneità.
Principi applicabili e quadro giurisprudenziale: la sindacabilità del rilievo tecnico effettuato in sede concorsuale
La sentenza qui in sintetico commento accoglie l’appello dell’Amministrazione e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado del candidato. Essa muove da una esauriente ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali[5] recentemente maturati sulla questione della (ir)ripetibilità in giudizio degli accertamenti sull’idoneità psico-fisica del candidato per i concorsi di reclutamento delle Forze Armate.
Il collegio premette che tale giudizio sarebbe “da sempre” considerato irripetibile in giudizio e sindacabile esclusivamente ove si provi la violazione delle disposizioni che disciplinano la fase dell’accertamento ovvero il malfunzionamento dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento[6]. Unicamente per tal via l’attendibilità dell’accertamento espresso dalla Commissione può essere revocata in dubbio con sufficiente rigore da consentire il sindacato del giudice. In effetti, nel primo caso (violazione di norme relative all’espletamento della fase), il rilievo tecnico si presenta segmento intercluso di una sequenza procedimentale viziata e non può che decadere in uno a questa. Nella seconda ipotesi, provando il malfunzionamento della strumentazione utilizzata per l’accertamento, la parte dimostra in radice l’inattendibilità del rilievo tecnico.
Possesso dei requisiti di idoneità alla scadenza del termine di presentazione delle domande e accertamenti successivi
Fatte salve le due ipotesi eccezionali pocanzi richiamate, l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica del candidato, in particolare nei concorsi di reclutamento delle Forze armate, appare irripetibile. Ciò come necessaria conseguenza del generale principio, applicabile alle procedure concorsuali, per cui i requisiti devono essere posseduti al momento della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, al fine di cristallizzare in egual momento la posizione di tutti i candidati e garantire la par condicio. È quindi da escludersi il rilievo di un eventuale mutazione successiva del candidato tale da garantire l’acquisizione del requisito. Ciò rende in radice impossibile una ripetizione successiva del rilievo.
Come notazione di carattere pratico, è però evidente che la verifica non avviene per tutti i candidati contestualmente al momento della scadenza del termine per le domande di partecipazione, bensì in un momento successivo appositamente calendarizzato tra le sequenze procedimentali del concorso.
Le Forze di polizia: il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 e l’accertamento successivo dei requisiti
Quanto alle Forze di polizia, il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha recepito l’insegnamento giurisprudenziale pocanzi richiamato, contestualizzandolo nella cornice del pubblico concorso, introducendo il comma 7 bis nell’art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ai sensi del quale testualmente i requisiti “si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità”.
La norma ha importanza sotto un duplice profilo. Anzitutto, trasla il dies determinante ai fini del rilevamento dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande al “momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti” così risolvendo definitivamente l’incertezza logica pocanzi prospettata. Sotto altro profilo precisa inequivocabilmente che in nessuna sede il candidato potrà far valere la sopravvenienza dei requisiti agli accertamenti predetti in sede concorsuale. È questo il tema di maggior rilievo per le questioni qui in sintetica ricognizione.
L’istruttoria processuale e l’irrilevanza della successiva maturazione (o sopravvenienza) dei requisiti
In effetti, è pur vero che, ove il giudice disponga istruttoria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in capo all’interessato, il verificatore (o il consulente tecnico) non potranno che accertare il possesso dei requisiti nell’attualità e, dunque, in un momento certamente successivo a quello del rilevamento endoconcorsuale. Proprio tale scostamento temporale rende ben possibile il rischio di una sopravvenienza del requisito. In altri termini, il candidato che, al momento della rilevazione durante il concorso, non possedeva il requisito, potrebbe averlo maturato nelle more del processo.
Va premesso che, in un certo numero di casi, alla luce delle circostanze concrete[7] e del particolare requisito oggetto di verifica[8], l’eventualità di una tale sopravvenienza può dirsi ragionevolmente esclusa. In un numero significativo di ipotesi, però, la ripetizione dell’accertamento durante il processo – e dunque essenzialmente in sede istruttoria – espone al rischio di violazione della par condicio, consentendo al candidato un tempo supplementare rispetto agli altri per la maturazione delle caratteristiche fisiche. La sopravvenienza del requisito può avvenire ad esempio per il semplice decorso del tempo o per una mirata attività del candidato finalizzata a questo specifico scopo[9].
La ratio del sistema: l’“infungibilità” degli accertamenti eseguiti durante il concorso
Secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato, la necessità di escludere il rilievo potenziale di una sopravvenienza dei requisiti dopo la fase degli accertamenti endoconcorsuali risponde a un duplice interesse, sia dell’Amministrazione che dei candidati. Sotto il primo profilo è coerente con la programmazione e l’organizzazione dei dipendenti, nonché con le esigenze concorsuali, sotto il secondo, assicura la par condicio. Su queste premesse, il Consiglio conclude per la “infungibilità”, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione nel contesto concorsuale.
Il giudice d’appello rileva in effetti come, opinando diversamente, si esporrebbero gli esiti del concorso a continui esiti successivi di segno contrario, revocando in dubbio la certezza dei rapporti procedimentali. Per di più, dato che molti requisiti[10] possono essere maturati su specifica condotta dell’interessato, gli esiti del concorso sarebbero esposti a continue mutazioni non sulla base di ragioni oggettive, bensì della individuale condotta dei singoli.
Tale ricostruzione esclude infine anche il rilievo, secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale, di precedenti giudizi di idoneità conseguiti in altri concorsi, considerata la possibilità di decadimento psico-fisico e di conseguente deterioramento e perdita del requisito nel tempo.
[1] Il D.P.R., significativamente rubricato “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”, rappresenta il principale riferimento normativo in materia di requisiti fisici per l’accesso alle Forze di polizia, dunque rilevante nella specie.
[2] In relazione alla quale è prevista una valutazione della “percentuale di massa grassa”, cfr. Tabella A allegata al D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015.
[3] In relazione alla quale è prevista una valutazione degli “handgrip in kg”, cfr. Tabella A allegata al D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015.
[4] Più o meno significativo, in base alla contingente durata del singolo giudizio.
[5] Cons. St., sez. IV, n. 7325 del 2020; n. 5221 del 2020; n. 5168 del 2020.
[6] Sul punto v’è quella che lo stesso Collegio definisce una “sterminata casistica” invocando a confronto Cons. Stato, sez. IV, 1640 del 2016; n. 2936 del 2005; n. 6405 del 2004; n. 4975 del 2003
[7] Ad esempio, nel caso di una variazione di massa corporea estremamente significativa o di una variazione di un requisito anatomico o di altra natura per sua natura immutabile nel tempo o comunque in un breve periodo.
[8] Ad esempio, nel caso dell’altezza, è ragionevolmente esclusa una variazione nel tempo se non entro certi ragionevoli limiti.
[9] Ad esempio un intervento operatorio alla vista che elimini un difetto visivo.
[10] Si pensi alla massa corporea, alla percentuale di massa grassa.
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