“I Migranti rispettino i nostri valori”: se e ma della sentenza di Cassazione

Redazione 18/05/17

Non si gridi precocemente alla vittoria della Nazione sul pluralismo etnico e religioso. Sono molti gli esponenti di partiti politici che in questi giorni, dopo la pronuncia della sentenza n. 24084/2017 della Corte di Cassazione, avanzano teorie relative a quello che sarà il futuro delle società multietniche in Italia.

In particolare, è stato impropriamente desunto dalla motivazione fornita dalla Suprema Corte che d’ora in poi chiunque voglia permanere entro i confini dello Stato Italiano debba necessariamente conformarsi alle tradizioni, leggi e abitudini del suo popolo.

A ben vedere, però, dall’unica lettura che può attribuirsi al testo della sentenza, ossia quella giuridica, si desume che il principio richiamato dagli Ermellini sia un altro, lungi dall’introdurre prese di posizione di portata politica come quelle millantate dai più.

Pluralismo religioso: entro che limite?

L’articolo 9 comma 2 della Convenzione europei dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali custodisce in sé la soluzione, e la cala dall’alto: “La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”.

Esso non solo discende direttamente da un organismo internazionale, che trova applicazione nel nostro ordinamento mediante gli articoli 10 e 117 della Costituzione italiana; ma è anche in linea con l’articolo 19 della stessa Carta, che recita “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. 

Ordine e Sicurezza Pubblica: i controlimiti dell’art. 19 Cost.

Quest’ultimo era stato invocato dall’indiano Sikh condannato ad un’ammenda di duemila euro dal tribunale di Mantova per detenzione illegale di armi: in virtù del testo della norma, infatti, poteva rivendicarsi una piena libertà religiosa, di credo e professione, grazie alla quale l’autorità di polizia avrebbe dovuto giustificare la presenza di un coltello, dotato di una lama di lunghezza pari a 20 cm, in quanto simbolo religioso.

Se non fosse che ciò collide con il concetto di ordine pubblico dello Stato italiano, che funge da argine e restrizione anche delle più ampie e tutelate libertà individuali.

È quindi questo l’aspetto della civiltà giuridica ospitante che deve essere sempre rispettato, anche qualora non in linea con le caratteristiche culturali, religiose, etniche di altre civiltà. Non è pensabile un’aprioristica pretesa di conformazione da parte di tutti i migranti generalmente ai valori della società ospitante, in questo caso quella italiana. Ciò è ammissibile, semmai, relativamente al rispetto della legge. Si legge infatti all’interno della motivazione: “La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere”.

Art. 2 Cost.: la fine del Pluralismo?

Ordine pubblico, sicurezza e pacifica convivenza. Sarebbero questi i controlimiti alla libertà di culto sanciti dalla Corte di Cassazione. Altro è interpretare la sentenza come occasione per decretare la supremazia della cultura occidentale ospitante, rispetto a tutte quelle itineranti, con cui ci troviamo e ci troveremo di volta in volta a confronto. Non si può prescindere infatti dalla tutela che l’articolo 2 della nostra Costituzione garantisce al pluralismo, che quando non collide con la sicurezza nazionale, è sicuramente strumento di crescita per la civiltà.

Sabina Grossi

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento