I patti parasociali

Indice

1  introduzione                                                                      
2   l’ambito di applicazione delle nuova normativa
3  la durata dei patti parasociali. I patti a tempo determinato
i patti parasociali a tempo indeterminato .
5 il regime di durata dei patti non rientranti nella nuova normativa
6 il regime di pubblicità dei patti parasociali       
7 gli obblighi informativi previsti
8 il regime sanzionatorio
9 orientamenti giurisprudenziali in tema di patti parasociali
10 elenco degli autori

 
 
1.introduzione
 
"Il giudizio sui patti parasociali non può essere unico, poiché da un lato vi è il rischio che attuino un regolamento effettivo della società diverso da quello che è noto con la pubblicità legale e difforme dalle stesse regole e dai principi cui esse si ispirano; dall’ altro, suppliscono alle deficienze di queste e rispondono sovente a reali esigenze della pratica societaria o giovano allo impiego dell’ istituto a fini non meglio tutelati dalla legge positiva, o comunque tutelano legittimi interessi delle parti in seno alla società.”Giorgio Oppo. 
Sembra l’affermazione di un recente convegno, nel mentre trattasi di una lungimirante definizione del 1942 di un travagliato strumento per la definizione degli assetti societari. L’iter della riforma si è concluso con l’emanazione del D. Lvo 17 gennaio 2003, n. 6 e a  più di sessant’anni dalla loro prima teorizzazione, i patti parasociali[1] entrano ufficialmente nel codice civile, in cui è stata introdotta, al Capo V del Libro V del Titolo V, una nuova Sezione III bis rubricata appunto Dei patti parasociali. Nonostante l’indubbio merito di tale introduzione, l’obiettivo del legislatore della riforma, ambizioso nelle premesse (si veda l’art. 4, comma 7, della legge delega n. 366 del 2001), sembra però essersi tradotto in termini più deludenti, alla luce anche dei tanti anni di attesa: i nuovi artt. 2341 bis e 2341 ter si riferiscono infatti unicamente alla durata e al regime di pubblicità dei patti parasociali. A tutt’oggi resta quindi ancora centrale il problema di valutare la liceità e il regime applicabile a ogni singolo patto parasociale a seconda dell’oggetto, della struttura, delle finalità e, in ancora molte ipotesi, della durata dello stesso. Restano, altresì, validi gli strumenti che gli illustri studiosi di allora si erano cercati di dare per dare organicità e sistema alla materia.
L’art. 4, settimo comma, L. 3 ottobre 2001, n. 366, contenente la “Delega al governo per la riforma del diritto societario” stabilisce che “riguardo alla disciplina dell’assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a: … c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al secondo comma, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità”[2].
La nuova normativa prevede l’introduzione all’interno del Capo V del Libro V del Titolo V del codice civile di una nuova Sezione III bis rubricata Dei patti parasociali. Nelle premesse, l’obiettivo perseguito dal legislatore sembra quindi ambizioso. Non si può tuttavia nascondere una certa delusione, giustificata anche da tanti anni di attesa[3], quando si sia verificato che la rubrica comprende gli artt. 2341 bis e 2341 ter, relativi unicamente alla durata e al regime di pubblicità dei patti parasociali. A ben vedere il legislatore con l’attuale normativa non si è poi discostato più di tanto dall’atteggiamento agnostico assunto all’approvazione del codice civile. In quella sede infatti si decise all’ultimo momento di non regolamentare la materia spiegando tale scelta nella Relazione, n. 972, nella quale si legge che: “la molteplicità delle situazioni di cui si sarebbe dovuto tenere conto ha sconsigliato invece un intervento legislativo in materia di sindacati azionari. …. Ma di fronte a questi sindacati si è dovuto considerare che l’apprezzamento dipende molto dall’esame delle situazioni concrete e spetta quindi più al giudice che al legislatore”.
La nuova normativa non risolve le più tradizionali incertezze interpretative in materia di patti parasociali[4], non fornisce in particolare nuovi spunti per chiarire i rapporti fra i patti parasociali, il diritto delle società e il diritto dei contratti. Essa si limita a ratificare quelle poche certezze che si sono ad oggi raggiunte nella materia ed anzi, al contrario, come si darà conto nel prosieguo, crea nuove incertezze sui limitati temi trattati (durata e pubblicità). In questa prospettiva emblematico è il tema dei sindacati di voto. Dalla nuova normativa si può cagionare la palese insostenibilità della tesi che nega la validità di qualsiasi convenzione di voto, ma la validità in linea di principio di questi accordi era già ricavabile in via definitiva alla luce del D. Lvo 24 febbraio 1998, n. 58[5], se non alla luce della legislazione precedente (codice civile compreso).
A tutt’oggi resta quindi ancora centrale il problema di valutare la liceità e il regime applicabile a ogni singolo patto parasociale a seconda dell’oggetto, della struttura, delle finalità e, in ancora molte ipotesi, della durata dello stesso. Non può nemmeno sostenersi con certezza, la ormai apodittica validità, sempre e comunque, dei patti parasociali richiamati dalla nuova normativa, né, anche se questo punto sarà probabilmente oggetto dei futuri dibattiti, si può affermare che i patti parasociali, salvo quanto espressamente disposto dagli artt. 2341 bis e ter, sono ora regolati unicamente dal diritto dei contratti e conseguentemente che le norme di diritto societario non hanno più alcuna influenza sugli stessi. L’approfondimento di queste considerazioni prescinde e travalica tuttavia gli scopi e le possibilità del presente lavoro che si limiterà a brevi cenni, focalizzandosi unicamente ad una analisi che dia forza a spunti di riflessione.
 
 
2.l’ambito di applicazione delle nuova normativa
 
Ai sensi del primo comma dell’art. 2341 bis c.c. rientrano nell’ambito di applicazione della nuova normativa i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.
L’art. 2341 bis c.c. si riferisce, in primo luogo ai patti, in qualunque forma stipulati, "che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano". La nozione di patti di voto accolta dalla nuova normativa è quindi molto ampia e ricalca quella valevole per le società quotate. Rientrano in questa fattispecie gli accordi generalmente noti col nome di sindacati o convenzioni di voto[6] e quindi, tutte quelle pattuizioni, con o senza la previsione di strumenti atti ad assicurarne l’esecuzione, in virtù delle quali un socio si impegna, verso altri soci o terzi, a votare (o a non votare) nelle assemblee sociali, personalmente o tramite altri soci o terzi, secondo modalità prestabilite. L’ampia dizione accolta dall’art. 2341 bis c.c. e la ratio della normativa portano a ricomprendere nell’ambito di applicazione della nuova normativa non solo tutte le convenzioni attinenti all’esercizio del voto, ma anche quelle relative alla titolarità del voto[7]. Possono quindi rientrare nell’ambito del novellato, salvo quanto si preciserà in seguito circa la finalità dei patti, anche gli accordi (ai sensi dell’art. 2352 c.c.) che assegnano al proprietario anziché all’usufruttuario o al creditore pignoratizio, il diritto di voto sulle azioni date in usufrutto o in pegno. Non avrà poi rilevanza la circostanza che all’accordo di voto partecipino anche non soci[8].
La lettera b) del primo comma dell’art. 2341bis fa rientrare nei patti parasociali rilevanti ai fini della nuova normativa anche gli accordi che pongono limiti al trasferimento delle azioni, noti, comunemente, col nome di patti o sindacati di blocco[9].
Il tenore letterale delle sole lettere a) e b) del primo comma dell’art. 2341 bis c.c. porterebbe a ricomprendere nel novellato qualunque convenzione di voto o di blocco, a prescindere dalla rilevanza della partecipazione complessiva sindacata (anche di minoranza). Risulterebbe poi del tutto indifferente se l’eventuale patto di voto riguardasse un’unica assemblea ovvero se assumesse caratteristiche di maggiore complessità e durata regolando il modus operandi attraverso cui i contraenti decidono di volta in volta come orientare il loro voto in assemblea. Queste affermazioni devono tuttavia essere attentamente verificate alla luce dell’inciso presente nella prima parte dell’articolo, il quale, come ricordato in precedenza, richiede che la stipulazione dei patti sia finalizzata alla stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società. Da una lettura a contrariis dell’articolo è infatti immediato rilevare che la disciplina in commento trova applicazione solo ove i patti parasociali presentino le evidenziate finalità e non negli altri casi[10].
In questa prospettiva pare comunque ragionevole sostenere che anche un sindacato che raduni i soci di minoranza possa rientrare nella disciplina in esame. Si può prima di tutto constatare come la norma non richieda che il patto parasociale sia finalizzato al controllo della società. Dal punto di vista letterale “stabilizzare gli assetti proprietari” può riferirsi sia agli assetti proprietari dei soci di maggioranza, sia a quelli dei soci di minoranza. Trovare una soglia di partecipazione minima al capitale degli aderenti al patto, perché quest’ultimo diventi rilevante ai fini della normativa in esame, è tuttavia impresa alquanto ardua. Si potrebbe pensare alle soglie previste per l’attivazione dei c.d. diritti delle minoranze, ma anche in questo caso la risposta risulterebbe poco appagante in quanto bisognerebbe prima di tutto decidere a quale “potere delle minoranze” riferirsi, e occorrerebbe valutare poi caso per caso in base alle scelte statutarie sul punto, vista l’ampia autonomia concessa dal legislatore; infine si dovrebbe tenere nella dovuta considerazione anche la dinamicità del fenomeno societario. Cosa succederebbe infatti sotto quest’ultimo profilo se nel corso della vita della società i soci decidessero una modifica statutaria che ad esempio modificasse (verso l’alto o verso il basso) la percentuale al capitale sociale dei soci che possono domandare la convocazione dell’assemblea, dovrebbe considerarsi automaticamente modificato anche il regime (temporale) dei patti parasociali potenzialmente presenti?
Tale prospettiva non tiene poi nella dovuta considerazione l’evidenza empirica a tutti nota secondo la quale quando un socio, o meglio, nel nostro caso, un gruppo di soci, raggiungono un determinato peso specifico, gli stessi con tutta probabilità diventano un autorevole interlocutore del socio di riferimento il quale cercherà se non la concertazione, perlomeno la condivisione delle più importanti scelte strategiche dell’impresa, facendoli così partecipare, pur in via mediata ed esterna, alla governance della società; quale sia tuttavia la percentuale di partecipazione al capitale perché questi effetti possano verificarsi non si trova scritto in nessun libro né tanto meno nel novellato in commento e non può che essere verificato con riferimento al singolo caso concreto. Considerazioni non dissimili possono poi essere svolte ove ci si chieda se un accordo di voto relativo ad un’unica assemblea rientri o meno nella disciplina in commento. Anche qui una risposta a priori valida per tutte le situazioni non pare possa essere condivisa. In linea di principio un accordo di voto valido ed efficace per un’unica assemblea non dovrebbe incidere sugli assetti proprietari o sul governo della società, ma se ad esempio il patto stesso riguardasse la nomina degli amministratori il dubbio su una sua possibile incidenza sulla governance societaria sarebbe più che fondato[11]. É vero infatti che la “stabilizzazione” del governo societario sarebbe alquanto relativa, in quanto tenutasi l’assemblea oggetto dell’accordo parte di quegli stessi soci aderenti al patto di voto potrebbero legittimamente deliberare la revoca del Consiglio di amministrazione appena eletto, ma è anche vero che nel concreto tale via sarà difficilmente percorsa, non foss’altro per i costi espliciti e impliciti che un tale agire comporterebbe, in termini, ad esempio, di risarcimento del danno agli amministratori o di comportamento mal visto e stigmatizzato dal sistema creditizio o dal mercato.
Il problema può anche essere analizzato sotto una diversa angolazione che non tenga conto della durata o del capitale partecipante agli accordi parasociali, ma che si focalizzi solo sulla funzione dagli stessi assolta. In questo caso il restringimento del campo di applicazione della normativa assume maggiore spessore e razionalità: si pensi ad esempio ad accordi di voto o di lock-up, legati a operazioni di risanamento aziendale o di finanziamento della società. In tali ipotesi indubbiamente gli angusti confini temporali in cui sono relegati gli accordi parasociali dal novellato di cui all’art 2341 bis potrebbe notevolmente disincentivare la fattibilità delle operazioni; ambiti di operatività dei patti superiori al quinquennio potrebbero infatti risultare non solo opportuni, ma necessari. Per poter raggiungere questi obbiettivi dovrà comunque prevalere fra gli operatori del diritto un’interpretazione fortemente teleologica della nuova normativa, in quanto il dato letterale relativo alla stabilizzazione degli assetti proprietari pare comunque soddisfatto anche nelle ipotesi descritte. La differenza sta solo nel fatto che la stabilizzazione è in questo caso creata non a favore dei soci di riferimento, ma a garanzia delle banche creditrici, ma di questa distinzione, ove la si consideri dirimente, la legge non fa cenno.
Tirando le fila del discorso, si può pensare che il legislatore con l’aggiunta del più volte ricordato inciso abbia voluto scrivere una norma in bianco, lasciando poi alla dottrina e alla giurisprudenza il compito di riempirla secondo il contemperamento di interessi ritenuto caso per caso più opportuno. Non si può d’altra parte nascondere come tale scelta, se offre da una parte il pregio di una grande flessibilità, è foriera, dall’altra parte, di uno stato di estrema incertezza circa la normativa applicabile al singolo caso concreto.
Esemplificativo di questo stato di incertezza circa il corretto regime applicabile è anche l’unico caso di esclusione dalla normativa esplicitamente disciplinato. É infatti previsto che le disposizioni di cui all’art. 2341 bis c.c. “non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo”.
La finalità perseguita dal legislatore è sicuramente condivisibile: è fatto noto come nei contratti di joint ventures societaria si accompagnino generalmente anche alcune pattuizioni parasociali relative alla governance della società (nomina degli amministratori, intrasferibilità delle azioni e così via). In questa ottica pare ragionevole pensare che la durata di questi accordi parasociali, strumentali alla collaborazione tra le imprese, durino quanto la joint venture societaria stessa. Anche in questo caso quindi l’angusto limite quinquennale previsto dalla norma in commento risulta fortemente disincentivante alla stipulazione di questi accordi.
Se questa è stata la logica alla quale si è ispirato il legislatore, l’individuazione della precisa latitudine del regime esentativo non risulta tuttavia sempre facilmente rintracciabile. L’unico dato certo e facilmente verificabile è che la società oggetto dell’accordo parasociale deve essere interamente posseduta dai partecipanti all’accordo stesso. Una volta che tale requisito sia verificato si entra in una zona grigia dove regna l’incertezza. Ci si potrebbe infatti chiedere se l’accordo di collaborazione debba essere necessariamente prodromico o al più contestuale al patto parasociale e quali siano i requisiti minimi perché possa parlarsi di accordo di collaborazione vista l’estrema eterogeneità che tali accordi assumono nella pratica[12]. Forse qualche possibile risposta potrebbe trovarsi sovrapponendo la nozione di società di cui all’art. 2247 c.c. e la norma in commento al fine di inferirne le differenze. Anche in questo caso bisognerebbe poi tenere in debita considerazione la dinamicità degli accordi. Pare di capire infatti che nel momento in cui anche una quota infinitesima del capitale fosse ceduto ad un terzo non aderente alla joint venture, ciò renderebbe automaticamente applicabile il limite quinquennale di durata o la possibilità di recesso ad nutum.
La lettera c) del primo comma dell’art. 2341 bis fa riferimento agli accordi che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla società. Questa disposizione ha valore di norma di chiusura ed è predisposta per andare ad incidere anche su quelle situazioni particolari che, pur influenzando la governance e gli assetti proprietari delle società per azioni, fuoriescono dai tipi di patti prima evidenziati[13].
La circostanza che l’art. 2341 bis c.c. si riferisca al voto tout court e non specificatamente al voto in assemblea porta a poter considerare comunque rientranti nella fattispecie esaminata anche i cosiddetti sindacati di gestione[14] nei quali i soci si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati grazie ai loro voti si conformino (e quindi votino nell’ambito dell’organo amministrativo) alle decisioni relative alla gestione sociale prese dai contraenti con il patto parasociale. Non pare infatti si possa dubitare sul fatto che questi accordi incidono in maniera marcata sul governo della società rientrando quindi pienamente nella ratio del novellato in commento.
É necessario ancora ricordare che la normativa in esame, per esplicita previsione legislativa, trova applicazione anche con riferimento agli accordi parasociali relativi a società controllanti società per azioni. Sotto questo aspetto occorre fare riferimento alla nozione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. Non ha invece alcuna rilevanza il tipo sociale adottato dalla società controllante.
La prima parte dell’art. 2341 bis c.c. ribadisce infine la piena libertà di forma dei patti parasociali facendo rientrare nell’ambito applicativo della norma in commento anche gli accordi conclusi oralmente o per fatto concludente.
 
 
3.la durata dei patti parasociali. I patti a tempo determinato
 
Conformemente a quanto già stabilito per le società quotate, l’unico vincolo che il legislatore ha ritenuto opportuno porre all’autonomia privata nella stipulazione dei patti parasociali è quello relativo alla durata degli accordi.
La nuova normativa regola sia gli accordi a tempo determinato sia quelli a tempo indeterminato confermando così esplicitamente e in via definitiva la piena validità anche di questi ultimi e con ciò allineandosi ai risultati recentemente raggiunti dalla giurisprudenza del Supremo Collegio [15].
La seconda parte del primo comma dell’art. 2341 bis c.c. stabilisce che se i patti parasociali sono a tempo determinato “non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza”. La norma ricalca quanto disciplinato per le società quotate con una previsione di una automatica sostituzione del termine pattizio con quello legale ove il primo ecceda quanto legislativamente previsto. Si è invece ritenuto opportuno, sempre rispetto alla disciplina delle società quotate, aumentare da tre a cinque anni il termine di durata dei patti parasociali considerato congruo.
É fatta comunque esplicitamente salva la possibilità di un rinnovo dei patti alla scadenza. Sotto questo profilo è opportuno rilevare come, con riferimento alla disciplina delle società quotate – di identico tenore letterale sul punto – una parte consistente della dottrina sostenga, con posizione che si ritiene più puntuale, che il rapporto parasociale debba necessariamente estinguersi allo spirare del termine legale (di tre anni per i patti relativi alle società quotate e ora di cinque anni per quelli relativi alle società non quotate) e che le parti per continuarlo debbano nuovamente esprimere una manifestazione di volontà in tal senso: di qui illiceità di clausole di rinnovo automatico tacito, vieppiù se legate alla presenza di penali in capo al contraente uscente[16]. Sotto un profilo sostanziale, infatti, l’ammissibilità di clausole di rinnovo tacito non farebbero che trasformare i contratti parasociali a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato caratterizzati però da un diritto di recesso esercitabile solo ogni cinque anni (e non in ogni momento) con buona pace dei problemi di cristallizzazione del controllo degli assetti proprietari. Si potrebbe peraltro sostenere che nelle società non quotate non si rinvengono le esigenze di contendibilità del controllo presenti in quelle quotate. Se tale prospettiva fosse corretta non si capirebbe tuttavia la ragione per la quale il legislatore ha comunque voluto porre un limite alla cristallizzazione degli assetti proprietari nelle società non quotate indicando il termine quinquiennale di durata dei patti parasociali. Ci si dimenticherebbe poi che la normativa in commento si applica anche alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dove le esigenze di contendibilità sono alquanto vicine (se non coincidenti) con quelle delle società quotate. In ragione di una ratio legis alquanto dubbia si finirebbe poi per interpretare in modo diverso due norme di identico tenore letterale.
L’art. 223 unvicies del decreto in commento regola il regime transitorio stabilendo che “il limite di cinque anni previsto dall’articolo 2341 bis c.c. si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data”. Dal momento in cui la data di stipula del patto potrebbe non coincidere con quella di efficacia dello stesso, il tenore letterale della norma potrebbe portare ad abbassare la durata dei patti anche al di là della ratio della normativa. Si pensi infatti ad un patto della durata di cinque anni stipulato prima del 1° gennaio 2004, ma con effetto a far data dal 1° gennaio 2005: un’interpretazione letterale del novellato ridurrebbe di fatto (da cinque a quattro anni) la durata dell’accordo.
 
 
4.i patti parasociali a tempo indeterminato
 
Il secondo comma dell’art. 2341 bis c.c. evidenzia espressamente la possibilità di stipulare accordi a tempo indeterminato, fatta salva, in tal caso, la possibilità per ciascun contraente di recedere con un preavviso di sei mesi. In base alle stesse considerazioni svolte nella parte conclusiva del paragrafo precedente si ritiene che la norma sul potere di recesso abbia natura imperativa e sia quindi nullo qualsiasi accordo che privi o renda più gravoso l’esercizio di tale diritto (ad es. tramite l’inserimento di penali o di obblighi di preavviso superiori a sei mesi), ferma restando invece la possibilità per le parti di introdurre ipotesi convenzionali di recesso o obblighi di preavviso più contenuti sotto l’aspetto temporale[17].
Infine, sempre sotto il profilo della durata degli accordi, può ancora discutersi su alcuni casi particolari, quale il regime applicabile a un sindacato di voto stipulato per tutta la durata della società o per tutta la vita di uno dei contraenti gli accordi. In particolare ci si deve domandare se tali ipotesi debbano rientrare fra i patti a tempo determinato (e come tali incontrare il limite triennale di durata per le società quotate o quinquennale per le società non quotate)[18] ovvero debbano essere considerati a tempo indeterminato, con l’automatica applicabilità del recesso ad nutum[19].
Non è previsto un regime transitorio per i patti parasociali a tempo indeterminato stipulati prima del 1° gennaio 2004. Questa dimenticanza può spiegarsi col carattere prettamente interpretativo della norma che, come detto, non fa che ratificare i risultati già raggiunti sul tema dalla dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalenti.
 
 
5.il regime di durata dei patti non rientranti nella nuova normativa
 
Ci si può domandare quale sia il regime di durata dei patti parasociali che non rientrano nella normativa in commento. Il riferimento è sia ai patti relativi alle società a responsabilità limitata e alle società di persone[20], sia agli accordi che, pur riguardando le società per azioni e loro controllanti, fuoriescono dall’ambito di applicazione in precedenza delineato. Pare corretto ritenere che tale disciplina vada tracciata richiamando in gran parte i condivisibili risultati a cui è attualmente giunta la giurisprudenza del Supremo Collegio sul tema[21], non tralasciando tuttavia di considerare alcuni spunti di carattere sistematico che la nuova normativa offre.
Non pare possa essere messa in dubbio l’ammissibilità, anche relativamente ai patti parasociali non rientranti nella nuova normativa, degli accordi contratti a tempo indeterminato e ciò in base a evidenti ragioni di tipo sistematico, già peraltro in gran parte ricavabili dalla disciplina del t.u.f.. Si potrà al più discutere sul possibile aumento pattizio del termine per esercitare il diritto di recesso oltre i sei mesi, sempre che tale dilatazione non sia così ampia da rendere di fatto inoperante il generale principio di recedibilità ad nutum dai patti a tempo indeterminato.
Più complessa è la valutazione dei patti a tempo determinato. Qui il problema centrale riguarda la determinazione di un termine di durata che possa essere considerato congruo o, per dirla con la Cassazione, “ragionevolmente contenuto”, e quindi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Ove tale termine venga superato, questo solo fatto non comporterà peraltro la nullità dell’intera convenzione, ma la sola applicazione, anche in mancanza di previsione pattizia, dell’istituto del recesso ad nutum, con obbligo di preavviso. La valutazione della congruità del termine di durata andrà verificata caso per caso. In questa prospettiva pare ragionevole sostenere, sulla base degli spunti di carattere sistematico offerti dal novellato in commento, che dovrà in linea di principio affermarsi, per i patti che non rientrano nella disciplina di cui all’art. 2341 bis c.c., la riconosciuta meritevolezza di termini di durata degli accordi superiori al quinquennio[22]. Un diverso argomentare non terrebbe infatti nella dovuta considerazione la chiara indicazione contenuta nel terzo comma dell’art. 2341 bis, che nell’esentare dal generale limite temporale di cinque anni i patti parasociali sottesi ad accordi di joint ventures, pare proprio finalizzato a legittimare un principio di meritevolezza anche di accordi con durata maggiore (al limite coincidente con quella delle società) in presenza di determinate condizioni o finalità[23]. Con riferimento alle società a responsabilità limitata un ulteriore spunto può poi trovarsi nei criteri direttivi della ricordata legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, che all’art. 3, primo comma, lettera a) fornisce quale indicazione, il “principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci”. Quest’ultima espressione ben può riferirsi anche ai patti parasociali[24] e serve a ulteriormente rafforzare l’ampia autonomia che deve essere riconosciuta alle parti nella stipulazione di tali accordi nell’ambito di questo tipo sociale.
 
 
6.il regime di pubblicità dei patti parasociali
 
Ai sensi del primo comma dell’art. 2341 ter nelle “società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese”.
La normativa sulla pubblicità degli accordi parasociali trova applicazione solo relativamente alle società che fanno ricorso al capitale di rischio, saranno pertanto escluse dagli obblighi informativi le società non quotate che non rientrano in tale fattispecie. Dal coordinamento tra gli artt. 2341 bis e ter e dalla ratio della normativa sembra peraltro corretto ritenere che anche i patti parasociali relativi a società che controllano società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio debbano essere oggetto di pubblicità. Si ritiene poi che in questa ipotesi i relativi obblighi di comunicazione, dichiarazione, trascrizione e deposito aventi ad oggetto i patti devono essere adempiuti sia rispetto alla società controllante, sia rispetto alla società controllata (e quindi constare dalle deliberazioni assembleari di entrambe).
Un particolare approfondimento deve essere svolto per gli accordi strumentali ad accordi di collaborazione di imprese di cui all’ultimo comma dell’art. 2341 bis. Tale norma infatti afferma esplicitamente la sola disapplicazione della normativa sulla durata dei patti parasociali di cui al medesimo art. 2341 bis, mentre non viene richiamata la disciplina pubblicitaria di cui al successivo art. 2341ter. Se ne può dedurre che tali accordi benché esentati dal ricordato regime di durata debbano comunque essere sottoposti ad adeguata pubblicità. Tale interpretazione pare poi del tutto conforme alla ratio della normativa. Si è già dato conto infatti dei condivisibili motivi che suggeriscono di non limitare eccessivamente la durata dei patti parasociali relativi alle joint ventures societarie. Non si comprenderebbe invece la ratio giustificativa della mancata disclosure di tali accordi, parendo al contrario corretto ritenere che il mercato debba avere piena conoscenza degli stessi. Va evidenziato peraltro che l’ipotesi in commento è più teorica che pratica in quanto ben difficilmente le joint ventures societarie di cui si discute possiederanno i requisiti per essere considerate società che fanno ricorso al capitale di rischio.
 
 
7.gli obblighi informativi previsti
 
Gli obblighi di pubblicità previsti dalla nuova normativa si articolano su quattro livelli:
I) i patti parasociali devono essere comunicati alla società;
II) i patti parasociali devono essere dichiarati in apertura di ogni assemblea;
III) la dichiarazione relativa ai patti parasociali deve essere trascritta nel verbale assembleare;
IV) il verbale contenente la trascrizione deve essere depositato presso il registro delle imprese.
Il legislatore delegato ha quindi ritenuto sufficiente un regime di pubblicità meno penetrante rispetto a quello dell’art. 122 t.u.f., che, come noto, prevede la comunicazione degli accordi alla Consob, la loro pubblicazione per estratto presso la stampa quotidiana e il deposito degli stessi presso il registro delle imprese. Ci si è al contrario riattestati sulla linea tracciata negli anni ’80 dalla normativa Consob la quale, sulla base del disposto dell’art. 3, lett. c) L. 7 giugno 1974, n. 216, aveva richiesto che fosse resa in assemblea ed inserita nel verbale la dichiarazione dell’esistenza di eventuali sindacati di voto o di sindacati di blocco[25]. Si è tuttavia ora avuta l’accortezza di richiedere il deposito della relativa delibera nel registro delle imprese. La scelta operata dal legislatore potrebbe trovare una giustificazione nell’idea di modulare un regime di disclosure dei patti parasociali sempre più penetrante man mano che la società si apre al mercato: si parte dalla mancanza di qualsiasi tipo di pubblicità per i patti parasociali relativi alle società non aperte al mercato; si ha una tappa intermedia per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; si arriva al penetrante sistema di disclosure dei patti previsto dall’art. 122 T.U.F. quando i patti riguardano le società quotate.
La scelta di politica legislativa di un graduale abbassamento del gradino fra il regime applicabile alle società quotate e quello applicabile alle società non quotate risulta condivisibile e conforme ai criteri direttivi indicati nella legge delega. Va peraltro rilevato che il regime “mediano” di pubblicità apprestato dalla legislazione in commento non risulta del tutto chiaro, presentando alcuni problemi interpretativi di grande rilevanza pratica. Come si vedrà nel prosieguo, una interpretazione restrittiva del novellato sarebbe infatti foriera di un quasi totale svuotamento dei già limitati obblighi pubblicitari previsti. Ulteriori dubbi sorgono poi ove si voglia coordinare la nuova normativa con il regime pubblicitario relativo ai patti parasociali nelle società quotate già previsto dal t.u.f., stante le possibili sovrapposizioni fra le due normative[26]. Sotto quest’ultimo profilo è auspicabile che la risoluzione dei ricordati problemi di coordinamento, il cui approfondimento esula dall’ambito delle potenzialità del presente scritto, sia presa in carico dallo stesso legislatore.
Circa la comunicazione degli accordi alla società è necessario domandarsi se tale adempimento possa limitarsi ad una comunicazione relativa alla presenza degli accordi e al loro contenuto[27] o se debba comprendere anche copia degli accordi similmente a quanto previsto dalla regolamentazione Consob in tema di comunicazione dei patti parasociali all’organo di vigilanza ai sensi dell’art. 122, primo comma, lett. a) t.u.f.[28]. Si preferisce l’interpretazione estensiva, che permetterebbe tra l’altro anche la possibilità per i soci che ne facciano richiesta di visionare gli accordi, realizzando un sistema informativo simile a quello relativo ai voting trusts del diritto nord americano[29]. Il profilo peraltro perde gran parte della sua valenza pratica, in quanto, come si vedrà tra breve, la mancata comunicazione dei patti alla società non è soggetta ad alcuna sanzione.
Sotto l’aspetto ermeneutico punto nodale dei nuovi obblighi informativi riguarda l’esatta individuazione delle informazioni che devono essere oggetto di dichiarazione in apertura di assemblea. Un’interpretazione che ritenesse sufficiente una generica dichiarazione limitata unicamente alla presenza o meno di accordi rilevanti ai sensi dell’art. 2341 bis c.c. svuoterebbe di sostanza il già limitato obbligo di diclosure previsto dalla nuova normativa. Si ritiene quindi necessario quale contenuto minimale della dichiarazione l’individuazione del tipo di accordo (fra quelli contenuti nelle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art. 2341 bis c.c.) e delle sue principali pattuizioni, degli aderenti (soci o non soci) all’accordo, del numero delle azioni sindacate e della durata dello stesso[30].
La dichiarazione relativa ai patti parasociali andrà poi trascritta nel verbale della relativa deliberazione assembleare. Sotto questo profilo è opportuno notare come il legislatore chieda la trascrizione della dichiarazione, che dovrà quindi essere riportata nel verbale parola per parola non potendo la stessa essere riassunta secondo la regola di cui nel novellato dell’art. 2375, primo comma, ultimo periodo, c.c., il quale stabilisce che nel “verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno”. Il verbale contenente la trascrizione della dichiarazione relativa ai patti parasociali dovrà infine essere depositato presso il registro delle imprese.
Ci si può poi ancora chiedere quali siano i soggetti obbligati a tale informativa. Similmente a quanto previsto per le società quotate è ragionevole ritenere che l’obbligo di comunicazione alla società e di dichiarazione degli accordi in apertura di assemblea gravi su tutti gli aderenti al patto parasociale, ma che la dichiarazione effettuata da uno solo dei paciscenti liberi anche gli altri dal relativo obbligo. Non pare infine che possa contraddire la ratio della normativa l’eventuale dichiarazione (con effetto liberatorio per tutti) da parte di un soggetto che non aderisca all’accordo, ma che faccia parte della struttura dello stesso, quale ad esempio il segretario o il direttore del sindacato (sempre che, tali soggetti, se non soci, siano invitati a partecipare all’assemblea) ovvero dalla stessa società per il tramite dell’organo amministrativo. Circa infine l’obbligo di deposito del verbale assembleare in cui risulta trascritta la dichiarazione relativa ai patti parasociali, questo non può che gravare sugli amministratori.
 
 
8.        il regime sanzionatorio
 
Il secondo comma dell’art. 2341 ter prevede che in caso di mancanza della dichiarazione in apertura di assemblea circa la presenza di patti parasociali “i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’art. 2377” c.c.
La mancata pubblicità dei patti viene quindi sanzionata unicamente con l’inibizione del diritto di voto. Il legislatore delegato non ha invece ritenuto opportuno riproporre anche la sanzione della nullità dei patti presente nella normativa sulle società quotate. Sotto l’aspetto sanzionatorio va peraltro rilevato che l’inibizione del diritto di voto è collegata unicamente alla sola mancata dichiarazione relativa ai patti parasociali in apertura di ogni assemblea, mentre non è soggetto a sanzione il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione dei patti alla società[31].
Ci si potrebbe chiedere invece cosa accada nel caso in cui il socio dichiari la presenza degli accordi parasociali in apertura di assemblea, ma che tale dichiarazione non venga trascritta nel verbale, ovvero la dichiarazione venga trascritta, ma il verbale non venga depositato presso il registro delle imprese. Pare ragionevole pensare che in tale situazione nessun inadempimento possa essere imputato al (para)socio (che manterrà quindi la piena disponibilità del suo diritto di voto), ma che la mancata verbalizzazione o il mancato deposito della delibera possano costituire unicamente fonte di responsabilità per i soggetti preposti a queste incombenze.
Si segnala infine come il nuovo testo normativo superi un problema interpretativo relativo all’inibizione del diritto di voto per mancata disclosure dei patti parasociali nelle società quotate. Con riferimento all’art. 122, quarto comma, t.u.f., è infatti sorto un vivo dibatto circa la durata dell’inibizione del diritto di voto[32]. Il secondo comma dell’art. 2341 ter c.c. crea al contrario uno stretto legame tra la mancata dichiarazione e la relativa delibera, nel senso che il diritto di voto non potrà essere esercitato nell’assemblea (e solo in quella) alla cui apertura non si è dichiarata la presenza di patti parasociali. Ove poi il diritto di voto venga comunque esercitato e tale voto risulti determinante per l’adozione della delibera, la stessa sarà impugnabile ai sensi del novellato di cui all’art. 2377 c.c.
 
 
9.orientamenti giurisprudenziali in tema di patti parasociali
 
I patti parasociali sono diffusi già da molto tempo nella prassi societaria, ricevendo un riconoscimento sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. In particolar modo è da notare che negli ultimi tempi la giurisprudenza ha ribaltato il suo precedente orientamento di sfavore per ammettere la validità dei patti (si possono in proposito ricordare, a titolo esemplificativo, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9975 del 20 settembre 1995, e la sentenza della Corte di Appello di Milano del 24 luglio 1998).
Tale orientamento risulta affermato anche da due recenti pronunce della Corte di Cassazione, nelle quali viene enunciato il principio in base al quale il patto, essendo un contratto a tutti gli effetti, vincola esclusivamente le parti contraenti, non potendo inficiare in alcun modo i rapporti dei soci con la società. Il patto si sostanzia, perciò, come una semplice formalizzazione di un accordo sulle modalità con cui gestire il rapporto societario, accordo che trova la sua ragione di esistere nella volontà di regolamentare le dinamiche societarie secondo schemi predefiniti. Nonostante ciò, il socio rimane comunque sempre libero di determinare la propria scelta nel caso concreto, ossia rimane libero di agire liberamente, a prescindere da quelli che possono essere stati gli accordi precedentemente presi. La conseguenza, infatti, di un’eventuale comportamento del socio difforme rispetto agli impegni presi in sede di stipulazione di patti parasociali, si concretizzerà soltanto in un inadempimento contrattuale, ma non avrà alcuna rilevanza rispetto ai rapporti societari.
Nella sentenza n. 14629 del 21/11/2001 della Corte di Cassazione si legge, infatti, che “in tema di società per azioni, il patto cosiddetto «parasociale» con il quale alcuni soci coordino tra loro condizioni e modalità di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale vincola, per definizione, esclusivamente i soci contraenti, e non anche la società che è, rispetto al patto stesso, terza”.
Nella sentenza n. 14865 del 23/11/2001 è stato, invece, affermato che “i patti parasociali (e, in particolare, i cosiddetti sindacati di voto) sono, nella loro composita tipologia (che non consente, pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico unitario), accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti (nella specie, circa la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea; il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere «parasociale» e, conseguentemente, l’esclusione della relativa invalidità ipso facto) sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all’esercizio al voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l’interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere all’inadempimento del patto.” E, ancora “in tema di contratti cosiddetti «parasociale», il patto in virtù del quale alcuni soci di una società per azioni si vincolino a fare sì che coloro che detengono le partecipazioni azionarie, in loro possesso all’atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società, non è nullo, pur essendo a tempo indeterminato, non implicando una limitazione alle possibilità del socio di esercitare liberamente il proprio diritto di voto in assemblea, e potendo quanto al rapporto meramente obbligatorio da esso derivante, essere in ogni tempo oggetto di recesso unilaterale da parte del socio firmatario”.
 
 
 
Elenco autori
AA.VV.                  Casi e materiali di diritto commerciale, collana diretta da F. Bonelli, V. Buonocore, G. Castellano, R. Costi, F. d’Alessandro, Ferro-Luzzi, A. Gambino e G. Jaeger;
AA.VV.                  Intermediari finanziari mercati e società quotate, a cura di A. Patroni Griffi, M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 1999;
AA.VV.                  Testo Unico della Finanza, commentario diretto da G. F. Campobasso, Emittenti, Torino, 2002;
Cottino G.               Le convenzioni di voto nelle società commerciali, Milano, 1958;
Farenga L.              I contratti parasociali, Milano, 1987;
Fletcher W.M.        Fletcher Cyclopedia of the law of Private Corporation, 1996 revised volume by J. D. B. Buday and J. D. J. Solheim, vol. 5°, 1996, Deerfield, II – New York – Rochester, NY;
Fois C.                    I patti parasociali, dattiloscritto della relazione al convegno Diritto societario: dai progetti alla riforma del Centro Nazionale di Prevenzione e difesa sociale tenutosi nel Forum di Courmayeur il 27-28 settembre 2002;
Giuliani F.M.          Le “joint ventures” nell’ordinamento giuridico italiano: topiche privatistiche e fiscali, in Contratto e impresa, 2002, 350 ss.;
Kusterman F.          Considerazioni critiche sui patti parasociali, come previsti nella legge delega n. 366 del 2001, in Le società, 2002, 169 ss.;
Lombardi G.           Questioni in tema di durata dei patti parasociali (nota a Cass. 23 novembre 2001, n. 14865), in Corr. giur., 2002, 323 ss., ivi spec., 327;
Nuzzo A.                Il vincolo di voto nella società per azioni, Roma, 1990;
Oppo G.                  Contratti parasociali, Milano, 1942;
Rescio G.                I patti parasociali, in Riv. not., 2002, I, 317 ss.;
Rescio G.A.            I sindacati di voto, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G. B. Portale, vol. 3, Torino, 1994, 485 ss.;
Riolfo G.                Dall’evoluzione giurisprudenziale e normativa, recenti spunti per una riflessione critica sulla questione della validità dei patti di sindacato, in Contratto e impresa, 2000, 55 ss.;
Rordorf R.              I sindacati di voto, in Le società, 2003, 19 ss.;
Salafia V.               Lo schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario, in Le società, 2000, 7 ss.;
Santoni G.              Patti parasociali, Napoli, 1985;
Torino R.                I contratti parasociali, Milano, 2000;
Tumbari U.             Sulle quotate intreccio di norme, in Il Sole 24 Ore, del 24 ottobre 2002, 29.
 
                                                                                                                     
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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[1] Con l’espressione patti sociali coniata, come noto, nel lontano 1942 da Giorgio Oppo nel primo pionieristico studio sull’argomento (G. Oppo, Contratti parasociali, Milano, 1942) vengono definite "quelle convenzioni … con cui i soci od alcuni di essi attuano un regolamento di rapporti difforme o complementare rispetto a quello previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto della società” (così testualmente Cass. 23 aprile 1969, n. 1290, in Giust. civ., 1969, I, 1695 ss., ivi spec., 1699; in Foro it., 1969, I, c. 1735 ss.; in Dir. fall., 1969, II, 694 ss.; in Riv. not., 1969, 851 ss.; in Rolandino, 1970, 27 ss. con nota di B. Amaduzzi, Limiti della validità delle convenzioni di voto nelle società commerciali; e in AA. VV., Casi e materiali di diritto commerciale, collana diretta da F. Bonelli, V. Buonocore, G. Castellano, R. Costi, F. d’Alessandro, Ferro-Luzzi, A. Gambino e G. Jaeger, Società per azioni, 1, Milano, 1974, 446 ss.). Più recentemente sull’argomento, limitandosi ai contributi monografici, si vedano G. Santoni, Patti parasociali, Napoli, 1985; L. Farenga, I contratti parasociali, Milano, 1987; R. Torino, I contratti parasociali, Milano, 2000.
[2] Per alcune considerazioni critiche sul contenuto della delega in tema di patti parasociali si vedano F. Kusterman, Considerazioni critiche sui patti parasociali, come previsti nella legge delega n. 366 del 2001, in Le società, 2002, 169 ss.; G. Rescio, I patti parasociali, in Riv. not., 2002, I, 317 ss.; G. Lombardi, Questioni in tema di durata dei patti parasociali (nota a Cass. 23 novembre 2001, n. 14865), in Corr. giur., 2002, 323 ss., ivi spec., 327.
[3] Il problema della validità dei sindacati di voto, probabilmente il più noto e discusso fra i patti parasociali, si fa storicamente risalire ad una querelle sorta agli albori del secolo scorso sulla validità di un accordo nell’ambito di una Associazione di commercianti di Milano, il quale prevedeva, nelle proposte di concordato giudiziario riguardanti i debitori comuni, di conformare la condotta degli aderenti a quanto deliberato dalla maggioranza assoluta degli stessi (sul punto A. Sraffa, Nuove forme contrattuali, in Riv. dir. comm., 1904, I, 428 ss. e, ivi, 1905, I, 49 ss; A. Ascoli, Ancora a proposito di nuove forme contrattuali, ivi, 1905, I, 44 ss., e ivi, 1905, I, 144 ss.; G. Bonelli, Ancora a proposito di nuove forme contrattuali, ivi, 1905, I, 142 ss.). Da allora le istanze di dottrina e giurisprudenza per una definizione legislativa della questione si sono fatte via via più pressanti e sempre disattese.
[4] Sul punto vedi le lucide considerazioni di C. Fois, I patti parasociali, dattiloscritto della relazione al convegno Diritto societario: dai progetti alla riforma del Centro Nazionale di Prevenzione e difesa sociale tenutosi nel Forum di Courmayeur il 27-28 settembre 2002.
[5] Per brevità di seguito abbreviato con l’acronimo T.U.F.
[6] La letteratura in tema di sindacati di voto è, come noto, vastissima, limitandosi ai soli apporti monografici, si vedano G. Cottino, Le convenzioni di voto nelle società commerciali, Milano, 1958; A. Nuzzo, Il vincolo di voto nella società per azioni, Roma, 1990, che si legge anche in Riv. soc., 1991, 478 ss.; AA. VV., Sindacati di voto e sindacati di blocco, a cura di F. Bonelli e G. Jaeger, Milano, 1993; G. A. Rescio, I sindacati di voto, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G. B. Portale, vol. 3, Torino, 1994, 485 ss.
[7] Sulla distinzione fra le convenzioni sull’esercizio del voto e quelle sulla titolarità dello stesso si veda G. A. Rescio, I sindacati di voto, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G. B. Portale, vol. 3, Torino, 1994, 486 ss.
[8] In argomento, da ultimo, vedi R. Rordorf, I sindacati di voto, in Le società, 2003, 19 ss., ivi spec., 21.
[9] Sul tema dei sindacati di blocco si veda per tutti AA. VV., Sindacati di voto e sindacati di blocco, a cura di F. Bonelli e G. Jaeger, Milano, 1993; G. A. Rescio, I sindacati di voto, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G. B. Portale, vol. 3, Torino, 1994, 217, ove anche ampi riferimenti bibliografici cui si rimanda.
[10] Si esprime chiaramente in tal senso anche la Relazione allo schema del decreto approvato dal consiglio dei ministri il 30 settembre 2002. Nello stesso senso si esprime anche la relazione definitiva al novellato in commento pur nell’ambito di un approccio che desta qualche perplessità, perlomeno sotto l’aspetto terminologico: “Si è mirato a cogliere la comune funzione delle diverse fattispecie di patti parasociali, individuandola nel fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, e ciò anche per scongiurare il rischio, già manifestatosi in relazione alle società quotate, di una impropria estensione delle norme sui patti parasociali a fattispecie che nulla hanno a che vedere con questi”. Con un buon grado di certezza si può affermare che la nozione di patti parasociali che si è man mano consolidata in quasi un secolo di studi sul tema sia un qualcosa di più ampio rispetto a quella tracciata dall’art. 2341bis c.c. Può poi risultare del tutto condivisibile che il legislatore intenda ora espressamente regolare (la durata e la pubblicità) solo di alcuni patti parasociali e non di tutti. Si stenta invece a capire, da un punto di vista sistematico e terminologico perché i patti che non rientrano nel novellato non possano più essere definiti “parasociali”. Forse perchè esulano completamente dal “sociale”, inteso con interesse della società? Ma ciò è possibile che accada anche a quelli regolamentati dalla novella. Nell’attesa che, ove se ne senta la necessità, la terminologia sul tema venga ulteriormente raffinata, è preferibile restare ancorati alla definizione classica di accordo parasociale comprendente anche accordi non rientranti nel (e quindi non regolati dal) novellato in commento.
[11] Contra, R. Rordorf, op. cit., 23.
[12] In tema, da ultimo, F. M. Giuliani,
[13] Particolarmente delicato è il tema dei patti di consultazione, che al contrario di quanto previsto nel T.U.F., non rientrano espressamente nella disciplina in commento. In ipotesi particolari un’interpretazione particolarmente estensiva della lettera c) dell’art. 2341 bis potrebbe farli rientrare in tale ambito normativo, sempre che gli stessi non si considerino comunque rientranti nella lettera a) dello stesso articolo, in quanto prodromici (e quindi rientranti) fra i patti aventi per oggetto l’esercizio del voto. L’allargamento dell’ambito applicativo della nuova normativa anche ai patti di consultazione è infatti particolarmente auspicabile con riferimento alla disciplina pubblicitaria dei patti parasociali relativi alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Quando a far data dal 1981 furono istituiti i primi obblighi di trasparenza dei sindacati di voto gran parte di tali accordi si trasformarono repentinamente in patti di consultazione, che, allora, sfuggivano agli obblighi informativi. Ci si deve ora aspettare una reviviscenza degli accordi di consultazione con buona pace del mercato e della sua corretta informazione?
[14] La limitata portata del presente lavoro consiglia di non azzardare considerazioni relative alla validità di questo tipo di accordi, la quale, sembrerebbe essere alquanto dubbia. In giurisprudenza ne ha recentemente affermato la validità Trib. Milano 2 luglio 2001, in Giur. it., 2002, 562 ss.. Contra, App. Roma 24 gennaio 1991, in Foro it., 1991, I, c. 1861 ss. con nota di F. Caso; “De bello Segratense”: di arbitri, patti parasociali ed altro ancora, in Le società, 1991, 625 ss. con nota di R. Dabormida; Sindacati di voto e nullità, in Dir. fall., 1991, II, 32 ss. con nota di G. Ragusa Maggiore; Sindacato azionario e giudizio arbitrale, in Nuova giur. civ., 1991, I, 816 ss. con nota di G. Carbone; Alcuni limiti presunti e non delle convenzioni di voto, in Foro pad., 1991, I, c. 73 ss. con nota di M. Rubino-Sammartano; I patti parasociali: caduta di un mito?, in Temi romana, 1990, 441 ss.; Il patto di sindacato Cir-Formenton, a cura di F. Di Sabato in AA. VV., Il caso Mondadori; Intorno al linguaggio dei giudici: il caso Mondadori tra forma e sostanza in Quaderni della Rivista di diritto dell’impresa, cit., Napoli, 1991, 42 ss. con commento di F. Di Sabato; Il patto di sindacato Cir/Formenton: il caso Mondadori, di Pettiti, in Giur. merito, 1992, 291 ss. con nota di A. M. Leozappa; Limiti di validità del sindacato di voto di G. Ruffini, Intervento principale del terzo nel giudizio d’impugnazione per nullità della sentenza arbitrale; un accenno anche in Pret. Milano 15 gennaio 1990, in Giur. it., 1990, I, 2, c. 248 ss., ivi spec., c. 251, con nota di G. Cottino; Il primo round del caso Mondadori: con qualche riflessione su procedure d’urgenza, provvedimenti cautelari e sindacati azionari; in Foro it., 1990, I, c. 1018 ss.; in Foro pad., 1991, I, c. 38 ss. con nota di M. Rubino-Sammartano, loc. cit.; App. Milano 15 dicembre 2000, in Giur. it., 2001, 2110 ss. con nota di V. De Stasio, Invalidità dell’accordo di conferimento in natura mascherato (non portato ad esecuzione), e nota redazionale di G.Cottino.
[15] Sulla validità dei sindacati di voto a tempo indeterminato Cass. 23 novembre 2001, n. 14865, in Giur. it., 2002, 547 ss., ivi spec., 549 con nota redazionale di G. Cottino.; in Corr. giur., 2002, 320 ss. con nota di G. Lombardi, Questioni in tema di durata dei patti parasociali; in Le società, 2002, 431 ss. con nota di L. Picone, Validità dei sindacati di voto a tempo indeterminato; App. Milano 24 luglio 1998, in Giur. it., 1998, 2336 ss., ivi spec., 2340 con nota di G. Cottino, Ancora sui sindacati di voto: qualche variazione sul tema; in Foro pad., 1999, I, c. 33 ss. con nota di M. Melandri, Ammessi, con senno di poi, i patti parasociali senza prefissione del termine finale.
[16] R. Costi, I patti parasociali, AA. VV., La riforma delle società quotate, a cura di F. Bonelli, V. Buonocore, F. Corsi, R. Costi, Ferro-Luzzi, A. Gambino, G. Jaeger, A. Patroni Griffi, Milano, 1998, 113 ss., ivi spec., 122; Id., Il mercato mobiliare, Torino, 2000, 290; R. Torino, op. cit., 485 ss.; N. D’Errico, nel commento all’art. 122-124, in Nuove leggi civ. comm., 2001, 71 ss., ivi spec., 85; G. A. Rescio, La disciplina dei patti parasociali dopo la legge delega per la riforma del diritto societario, in Riv soc., 2002, 840 ss, ivi spec., 851. Contra, F. Chiappetta, I patti parasociali nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in Riv. soc., 1998, 989 ss., ivi spec., 1005; A. Picciau, Commento agli artt. 122-124 e 207, in AA. VV., La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Commentario, a cura di Marchetti e L. A. Bianchi, Milano, 1999, I, 822 ss. spec. 897 ss.; G. Riolfo, Dall’evoluzione giurisprudenziale e normativa, recenti spunti per una riflessione critica sulla questione della validità dei patti di sindacato, in Contratto e impresa, 2000, 55 ss. ivi spec., 91-92 testo e nota 125; Valentino, L’informativa societaria. La disciplina informativa degli emittenti dopo il Testo Unico della Finanza, Milano (Il sole 24 Ore), 1999, 158-159; M. Pinnarò, I patti parasociali, AA. VV., Intermediari finanziari mercati e società quotate, a cura di A. Patroni Griffi, M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 1999, 771 ss., ivi spec., 831; G. Santoni, Commento agli artt. 122-124 e 207, in AA. VV., Testo Unico della Finanza, commentario diretto da G. F. Campobasso, Emittenti, Torino, 2002, 1001 ss., ivi spec., 1012.
[17] Tali ipotesi si andranno ad aggiungere alla possibilità, che si ritiene comunque concessa ai contraenti, di recedere per giusta causa senza oneri di preavviso.
[18] Con riferimento alle società quotate si veda per tutti R. Costi, op. cit., 122.
[19] Con riferimento alle società quotate si veda per tutti A. Picciau, op. cit., 905 ss.
[20] Ragioni di ordine sistematico portano a non poter dubitare della stipulabilità di accordi parasociali relativi a tipi sociali diversi dalla società per azioni. A scanso di equivoci il punto è peraltro chiarito nella Relazione alla normativa in commento dove si legge che la “disciplina, inserita nel capo relativo alle società per azioni, ha inteso regolare la fattispecie con riferimento a quel tipo sociale, perché in esso è più sentita l’esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario; essa, ovviamente, non intende escludere la possibilità che analoghi patti riguardino altre forme di società, per le quali ovviamente resterà applicabile la disciplina generale dell’autonomia privata e dei contratti, così per esempio per le società a responsabilità limitata, come anche per le società di persone”.
[21] Cass. 23 novembre 2001, n. 14865, cit.
[22] Uno dei pochi precedenti giurisprudenziali sul punto, App. Roma 24 gennaio 1991, cit., in Foro it., 1991, I, c. 1903, aveva considerato irragionevole la durata di un sindacato di voto fissata in sette anni.
[23] Analoghe considerazione possono essere svolte per i patti che non siano finalizzati alla stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società.
[24] Sulla riferibilità dell’espressione ai patti parasociali vedi V. Salafia, Lo schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario, in Le società, 2000, 7 ss., ivi spec., 8.
[25] Si vedano le circolari Consob del 12 marzo 1981, n. 81/02348, in Riv. soc., 1981, 245 ss. con il commento dell’Assonime (Circ. n. 40/81), e in Giur. comm., 1981, I, 248 ss. ove a p. 246 il commento di G. Castellano, La seconda Consob e le assemblee delle società quotate: il verbale sia analitico; del 13 gennaio 1983, n. 83/00350, in Riv. soc., 1983, 321 ss. con il successivo commento dell’Assonime (Circ. n. 8/83); e dell’11 aprile 1985, n. 85/07191, in Riv. soc., 1985, 315 ss. con commento Assonime, (Circ. n. 59/1985).
[26] Riguardo al profilo di maggiore rilevanza pratica si ritiene che, per le società quotate, nell’ottica del perseguimento della massima disclosure per il mercato, i nuovi obblighi informativi si vadano ad aggiungere a quelli previsti dall’art. 122 T.U.F.. Nello stesso senso cfr. le considerazioni di Montalenti, La riforma del diritto societario: appunti, in Le società, 2002, 1449 ss., ivi spec., 1455; R. Rordorf, op. cit., 24. Contra, U. Tombari, Sulle quotate intreccio di norme, in Il Sole 24 Ore, del 24 ottobre 2002, 29. Va invece sicuramente scartata l’interpretazione suggerita dalle Osservazioni generali sulla riforma delle società a cura del Consiglio Nazionale dei Ragionieri commercialisti secondo la quale la disciplina sulla trasparenza del T.U.F. viene ora sostituita dal regime previsto dall’art. 2341 bis c.c. Restano poi da risolvere i problemi di coordinamento fra i diversi ambiti applicativi delle due normative, la loro reciproca influenza dal punto di vista sistematico e i differenti regimi sanzionatori.
[27] Circa il contenuto della comunicazione vedi le considerazioni di cui infra in tema di dichiarazione in apertura di assemblea.
[28] L’art. 127 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss. mm., relativo all’obbligo di comunicazione dei patti parasociali alla Consob ai sensi dell’art. 122, primo comma, lett. a) T.U.F., prevede infatti che la suddetta comunicazione sia effettuata mediante la trasmissione della copia integrale del patto dichiarata conforme all’originale.
[29] Sul tema per tutti W. M. Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the law of Private Corporation, 1996 revised volume by J. D. B. Buday and J. D. J. Solheim, vol. 5°, 1996, Deerfield, II – New York – Rochester, NY (Clark, Boardman, Callaghan), 382 ss., ivi spec., 388.
[30] In via cautelativa peraltro l’obbligo informativo potrebbe essere dilatato fino a coincidere con le informazioni previste dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss. mm. relativo alla pubblicazione per estratto dei patti parasociali sulla stampa quotidiana ai sensi dell’art. 122, primo comma, lett. b) del T.U.F. Tale scelta ermeneutica avrebbe sicuramente il pregio della massima disclosure sugli accordi, ma la quantità delle informazioni richieste inciderebbe in maniera consistente sulla snellezza dei lavori assembleari.
[31] Sul punto si esprime chiaramente anche la Relazione alla normativa in commento. La spiegazione di questa scelta legislativa viene suggerita dalla Relazione allo schema di decreto del 30 settembre 2002, nella quale si evidenzia che non “si è ritenuto dover applicare sanzione nel caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione, in quanto la dichiarazione in assemblea è sembrata sufficiente a portare a conoscenza dei patti la società ed i soci”.
[32] Sul punto, pur come obiter dictum, si veda Trib. Como 31 gennaio 2000, in Le società, 2000, 858 ss., con nota di A. Tucci; Contratti di collocamento, patti parasociali e nullità sopravvenuta per omessa pubblicità, in Notariato, 2000, 447 ss., con nota di D. Minussi; I patti parasociali nelle società quotate, in Dir. prat. soc., 2000, n. 7, 63 ss., con nota di V. Bassi; Nullità sanabile dei patti parasociali viziati da tardivo adempimento, in Giur. it., 2001, 337 con nota di E. R. Desana; Brevi spunti su alcune questioni relative alla disciplina sulla disclosure dei patti parasociali nelle società quotate (deposito dei patti presso il registro delle imprese, regime sanzionatorio di cui all’art. 122 T.U.I.F. e accordi di lock-up), ai cui commenti si rimanda per ulteriori riferimenti bibliografici. in Giur. comm., 2002, II, 266 ss. con nota di G. Semino.

Palladino Giovanni

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