I presupposti per l’applicazione dell’istituto dell’informazione prefettizia antimafia

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Una interessante sentenza del Tar Campania ? riportata in calce – ci offre l?opportunit? di fare chiarezza su quelli che sono i tratti caratterizzanti l?istituto dell?informazione prefettizia antimafia di cui all?art. 4 del d. lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).

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In via preliminare ricordiamo come, con questa norma, venga disposto che: ?le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all?art. 1 devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicate nell?allegato 3, il cui valore sia pari o superiore alle prefissate soglie? (comma 1).

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A tali fini deve essere inoltrata un?apposita richiesta al Prefetto (comma 3), il quale deve trasmettere alle Amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell?allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell?allegato 1, nonch? le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societ? o imprese interessate; all?uopo il Prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno, dispone le necessarie verifiche (comma 4).

Nel caso in cui le verifiche siano di particolare complessit?, il Prefetto ne d? comunicazione senza ritardo all?Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

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Dal canto loro le Amministrazioni possono stipulare il contratto anche prima di aver ricevuto le informazioni del Prefetto, qualora le informazioni stesse non pervengano nei termini previsti o nell?ipotesi di lavori o forniture di somma urgenza, previo inoltro al Prefetto della richiesta di informazioni (comma 5).

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Qualora, a seguito delle disposte verifiche, dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societ? o imprese interessate, le Amministrazioni, alle quali il Prefetto ha fornito le informazioni, non potranno stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, n? autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

Nel caso di lavori o fornitura di somma urgenza, se l?accertamento avviene successivamente alla stipula del contratto, l?Amministrazione interessata ?pu? revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gi? eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilit? conseguite? (comma 6).

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In merito al richiamato istituto, il Tar Campania, con la pronuncia in oggetto, ha tenuto a? precisare che:

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– trattasi di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall?accertamento, in sede penale, di uno o pi? reati connessi all?associazione di tipo mafioso;


– non occorre n? la prova di fatti di reato, n? la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, n? la prova dell?effettivo condizionamento delle scelte dell?impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;

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– ? sufficiente il ?tentativo di infiltrazione? avente lo scopo di condizionare le scelte dell?impresa, anche se tale scopo non si ? in concreto realizzato;

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– tale scelta ? coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attivit? economiche formalmente lecite;

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– la formulazione generica, pi? sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa giuridicamente rilevante comporta l?attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;

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– l?ampia discrezionalit? di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia ? sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicit?, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. St., sez. VI, dec. 1979/2003).

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Nella fattacispecie in esame: il giudice amministrativo ? stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da una societ?, incaricata per molti anni di svolgere attivit? di smaltimento dei rifiuti afferenti al Comune di Napoli e ai Comuni limitrofi, contro la comunicazione della Prefettura di Napoli contenente l?informativa interdittiva disposta? a suo carico.

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Le conclusioni interdittive, a cui ? pervenuta la Prefettura di Napoli, sono state giudicate, ad avviso del Collegio, fondate su argomentazioni coerenti, logiche e sufficientemente sorrette da idonei presupposti di fatto.

Alla base di tale conclusione ? stata posta la circostanza che la ditta ricorrente, nella sua precedente ragione sociale, figurava al centro di una costellazione di imprese operanti nel settore del ciclo dei rifiuti, collegate, a vario titolo, tra di loro.

In conseguenza di ci?, le principali ragioni che hanno portato a ritenere legittimo l?emanazione del provvedimento impugnato sono state cos? sintetizzate:

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– la ditta ricorrente ed i suoi soci presentano diverse quote di partecipazione e hanno rivestito cariche di amministrazione in altre societ? risultate collegate a clan camorristici;

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– i soci della stessa sono stati incriminati nel procedimento penale in cui si approfond? il tema del fraudolento smaltimento in Campania di rifiuti extraregionale e dell?intromissione di organizzazioni criminali nella gestione del settore;

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In particolare si ? posto l?accento sul dato, dimostrato negli atti istruttori, della influenza e del condizionamento latente che la criminalit? organizzata ha esercitato sullo svolgimento di attivit? economiche della ditta ricorrente, in ragione sia della funzionalit? di quest?ultima agli scopi della stessa, sia per la complessiva posizione e condotta dei propri componenti.

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Il ricorrente, di contro, ha lamentato la mancata considerazione, da parte dell?autorit? prefettizia, del fatto che nessun procedimento penale per violazioni alla normativa che disciplina il settore dello smaltimento dei rifiuti ? stato mai iniziato nei confronti degli amministratori e soci della societ? ricorrente, sottolineando, per altro verso, la marginalit? e la non attualit? delle richiamata partecipazione di questi ultimi in societ? collegate a clan camorristici.

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Rispetto tali censure, tuttavia, ? stato osservato come proprio le caratteristiche delle valutazioni sottese agli atti in questione rendano privi di decisivit? siffatti argomenti difensivi.

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In merito vengono precisati alcuni punti in diritto:

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– la legittimit? dell?atto deve giudicarsi alla stregua delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione;

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– la cautela antimafia non mira all?accertamento di responsabilit?, ma si colloca come la forma di massima anticipazione dell?azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto a cui assumono rilievo, per legge, fatti e vicende solo sintomatici e indiziari, al di l? dell?individuazione di responsabilit? penali;


– il giudizio in ordine all?attualit? della compromissione dei beni tutelati, se postula l?insufficienza del richiamo a meri addebiti remoti, non implica necessariamente l?emergere di nuovi e distinti fatti storicamente accertati, ben potendo tradursi in una rinnovata valutazione del complessa situazione che, in ragione della specificit? degli eventi evidenziati, dimostri la persistenza del condizionamento.

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I suesposti principi sono stati ritenuti conformi al caso in esame, nel quale, come gi? osservato, la conclusione sfavorevole per l?impresa ricorrente si fonda su una pluralit? di elementi indiziari, seri e convergenti, che vanno a descrivere un complessivo e ragionevolmente indiziario quadro relazionale caratterizzato da una persistente situazione del condizionamento.

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La partecipazione azionaria ed amministrativa dei soci della ricorrente in altre societ? coinvolte dal medesimo fenomeno, nonch? il titolo di incriminazione degli stessi nel citato procedimento penale – indipendentemente dalla consistenza della prima e dall?esito del secondo – pur escludendo un ruolo attivo di costoro nel sodalizio criminoso, sono stati giudicati, comunque, rappresentare dei seri elementi indiziari di un fenomeno di ingerenza e condizionamento.?

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Si ?, quindi, giunti alla conclusione che: ?la decisione del Prefetto di sussistenza di elementi indiziari attestanti tentativi di infiltrazione mafiosa volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della societ? ricorrente ?, da ritenersi sorretta da elementi fondativi sufficienti, e ci? in specie ove si ponga mente alle caratteristiche del presupposto di legge voluto e contemplato dal ripetuto articolo 4 del d.lg. 490 del 1994, riguardo al quale ? stato pi? volte chiarito (cfr., tra le tante, Tar Campania Napoli, I sez., dec. n. 2351 del 9 luglio 1998) che la genericit? e l?ampiezza dei termini adoperati dal legislatore (emersione ?di elementi relativi a eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societ? o imprese?) ? tale da consentire l?uso del potere interdittivo in discorso anche sulla base di elementi meramente indiziari e non necessariamente e ?univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attivit? economiche formalmente lecite? (Cons. St., sez. VI, 1979/2003 cit.)?.??

  • allegato:??il testo integrale della sentenza (pdf?? 25kb)

Vattani Valentina

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