I provvedimenti ripristinatori della Pubblica Amministrazione tra le esigenze di tutela ambientale e la necessità di accertare la responsabilità del destinatario del provvedimento

In materia di misure di riparazione ambientale è necessario almeno l’accertamento della esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi.

Pertanto l’adozione di provvedimenti sanzionatori e ripristinatori da parte dell’autorità competente, previsti dalle leggi regionali, non può prescindere dall’accertamento di un profilo di responsabilità del destinatario, quanto meno con riguardo alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta da questi tenuta e il pregiudizio ambientale (cfr. Cons. St., sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7033).

Il principio del “chi inquina paga”

La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio “chi inquina paga”. Pertanto, l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

Il principio del chi inquina paga traduce in costi l’utilizzo delle risorse naturali. Tale principio si pone come scopo quello di disincentivare lo svolgimento di attività ed i comportamenti dannosi per l’ambiente in un’ottica non solo sanzionatoria ma attraverso una incidenza preventiva.

Secondo il principio “chi inquina paga”, l’operatore che provoca un danno ambientale o è all’origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Pertanto quando l’autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far si che il costo da essa sostenuto sia a carico dell’operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria sul nesso di causalità nella responsabilità ambientale

L’orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria relativo alla responsabilità ambientale prevede che in materia di misure di riparazione ambientale è necessario almeno l’accertamento della esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi.

In particolare la Corte di giustizia dell’Unione Europea Sez. III, 4 marzo 2015, n. 534/13  afferma che “a non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest’ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l’inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.

Al riguardo il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 1261; n. 1260, con riferimento alla responsabilità del proprietario dell’area estraneo all’inquinamento, ha affermato che “al di là dell’evoluzione subita dal sistema di responsabilità civile in direzione del progressivo abbandono dei criteri di imputazione fondati sulla sola colpa, poiché nel sistema di responsabilità civile rimane centrale, pure nei casi che prescindono dall’elemento soggettivo, la necessità di accertare comunque il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, non potendo rispondere a titolo di illecito civile colui al quale non sia imputabile l’evento lesivo neppure sotto il profilo oggettivo”.

La legge regionale può consentire all’autorità competente di provvedere d’ufficio anche attraverso l’adozione di provvedimenti ripristinatori

Nel caso sottoposto al Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7033) il provvedimento di ripristino è stato adottato, ai sensi della legge della Regione Toscana che detta le norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

La legge regionale in questione disciplina le procedure di VIA, VAS, AIA e AUA in attuazione delle direttive dell’Unione europea e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L’art. 60 della legge regionale prevede al comma 3 che “qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente, l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”.

In materia di valutazione di impatto ambientale l’adozione di provvedimenti sanzionatori e ripristinatori non può prescindere dall’accertamento di un profilo di responsabilità del destinatario

Ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. II, nella sentenza 15 ottobre 2019, n. 7033 che in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), qualora la legislazione regionale consenta di subordinare l’esclusione di un progetto dalla relativa procedura a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente, prevedendo la possibilità di provvedimenti sanzionatori e ripristinatori dell’amministrazione in caso di inosservanza delle prescrizioni stesse, l’adozione di questi ultimi non può prescindere dall’accertamento di un profilo di responsabilità del destinatario, quanto meno con riguardo alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta da questi tenuta e il pregiudizio ambientale.

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Dott.ssa Laura Facondini

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