I rapporti tra contratti collettivi di lavoro: dal problema della derogabilità in peius alla contrattazione collettiva di prossimità

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Il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale

Il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale si basa sul principio della derogabilità in melius e dell’inderogabilità in peius del contratto collettivo da parte del contratto individuale.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza tale rapporto è previsto dall’art. 39 Cost. in quanto il potere sindacale è superiore a quello del singolo lavoratore, e dall’art. 2077 c.c. in quanto le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite da quelle del contratto collettivo, salvo prevedano condizioni più favorevoli ai lavoratori.

Secondo il legislatore tale rapporto è previsto dall’art. 2113 c.c. in quanto non sono valide le rinunzie e le transazioni che hanno ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da norme inderogabili di legge o dei contratti collettivi.

In genere le clausole del contratto collettivo disciplinano direttamente il rapporto di lavoro senza essere incorporate nel contratto individuale.

La comparazione tra disciplina del contratto collettivo e quella del contratto individuale avviene per singoli istituti (c.d. criterio del conglobamento).

 

Il rapporto tra contratto collettivo e la legge

Il rapporto tra contratto collettivo e la legge si basa sul principio della derogabilità in melius e della derogabilità in peius della legge da parte del contratto collettivo.

Esistono due tipi di eccezioni alla regola:

  1. Il modello deregolativo, con la legge che in molti casi concede al contratto collettivo di derogare in peius sue disposizioni

  2. I c.d. tetti legislativi, con i quali la legge, in alcuni casi, stabilisce la propria inderogabilità in melius da parte del contratto collettivo (es. limiti legali in situazioni eccezionali secondo la Corte Cost.).

Attualmente l’art. 8 della L. 14/2011 ha elaborato un nuovo tipo di rapporto tra contratto collettivo e la legge; tale provvedimento legislativo si occupa della contrattazione collettiva di prossimità che attribuisce ai contratti collettivi aziendali, sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, territoriale o dalle loro r.s.a., il potere di realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati.

Queste intese aziendali o territoriali possono derogare in peius le disposizioni di legge e le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che disciplinano le materie previste dalla norma; in questo modo il contratto collettivo aziendale avrebbe la possibilità di disciplinare direttamente il rapporto di lavoro modificandone la parte normativa.

 

Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello

I livelli dei contratti collettivi sono quelli delle organizzazioni sindacali; ci occupiamo in particolare del rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo aziendale.

Il problema principale è quello della derogabilità in peius del c.c.n.l. da parte del contratto collettivo aziendale.

La dottrina e la giurisprudenza non sono riuscite ad individuare un’unica soluzione: infatti il contratto collettivo aziendale può derogare in peius il contratto collettivo nazionale per il criterio di specialità, per il criterio di posteriorità nel tempo, per la teoria del mandato ascendente in cui le associazioni di livello inferiore sono gerarchicamente sovraordinate a quelle di livello superiore.

Il contratto collettivo aziendale non può invece derogare in peius il contratto collettivo nazionale per il criterio del favor del lavoratore; ex art. 2077 c.c. in quanto il contratto collettivo aziendale è costituito da una serie di pattuizioni tra datore di lavoro e singoli lavoratori; per la teoria del mandato discendente in cui le associazioni di livello inferiore sono gerarchicamente subordinate a quelle di livello superiore.

Per risolvere il problema sono intervenuti il protocollo Ciampi-Giugni del 1993 e l’accordo quadro del 2009; entrambi richiamavano la centralità del ruolo del contratto collettivo nazionale nel fissare gli ambiti e le modalità di intervento della contrattazione collettiva di secondo livello.

Tuttavia la soluzione fu solo parziale anche a causa del disaccordo tra i sindacati confederati.

 

La contrattazione collettiva di prossimità

Nel 2011 l’Accordo Interconfederale sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, nonostante ribadisca il ruolo del contratto collettivo nazionale, favorisce lo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello che ha un’efficacia generalizzata nei confronti di tutti i dipendenti dell’impresa; inoltre prevede che i contratti collettivi aziendali possono realizzare specifiche intese modificative entro certi limiti del contratto collettivo nazionale.

Si arriva così all’entrata in vigore della L. 148/2011 che all’art. 8 prevede che le intese aziendali o territoriali possono derogare in peius le clausole dei contratti collettivi nazionali; in questo modo il contratto collettivo aziendale non si occupa più delle materie delegate dal contratto collettivo nazionale, ma dell’intera disciplina del rapporto di lavoro.

Dott. La Marchesina Dario

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