I rilievi formulati dal Capo dello Stato sul decreto sicurezza bis

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 Con comunicato dell’8/08/2019, il Presidente della Repubblica, nel promulgare la legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”,  ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

In particolare, in questo comunicato, il Capo dello Stato ha posto una serie di rilievi critici.

Ebbene,  vediamo in cosa essi consistono.

Prima di tutto, in riferimento alla statuizione normativa secondo la quale per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazione alle norme sull’immigrazione – la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è stata aumentata di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massimo, determinato in un milione di euro, mentre la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria della nave non risulta più subordinata alla reiterazione della condotta, il Presidente della Repubblica ha osservato che, con riferimento alla violazione delle norme sulla immigrazione, non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate censurando tale scelta legislativa ritenendola non ragionevole – ai fini della sicurezza dei nostri cittadini e della certezza del diritto – fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità tenuto contro altresì del fatto
che, per un verso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 112 del 2019, ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti, per altro verso, come correttamente indicato all’articolo 1 del decreto convertito, la limitazione o il divieto di ingresso può essere disposto “nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia” così come, ai sensi dell’art. 2, “il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale” e, nell’ambito di questa, la Convenzione di Montego Bay, richiamata dallo stesso articolo 1 del decreto, prescrive che “ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo”.

Un secondo profilo di criticità viene ravvisato in ordine
alla previsione contenuta nell’articolo 16 lettera b) che modifica l’art. 131 bis del codice penale rendendo inapplicabile la causa di non punibilità per la“particolare tenuità del fatto” alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale “quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.
Orbene, questa modifica legislativa viene censurata dal Presidente della Repubblica alla luce del fatto che questa norma – assente nel decreto legge predisposto dal Governo – non riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell’ordine, ma include un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e articolate categorie, tutti qualificati – secondo la giurisprudenza – pubblici ufficiali, sempre o in determinate circostanze e, tra questi, i vigili urbani e gli addetti alla viabilità, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate, gli impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del collocamento obbligatorio, gli ufficiali giudiziari, i controllori dei biglietti di Trenitalia, i controllori dei mezzi pubblici comunali, i titolari di delegazione dell’ACI allo sportello telematico, i direttori di ufficio postale, gli insegnanti delle scuole, le guardie ecologiche regionali, i dirigenti di uffici tecnici comunali, i parlamentari.
Da ciò se ne fa discendere la considerazione secondo la quale questa scelta legislativa, ad avviso del Capo dello Stato, impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere il che, specialmente per l’ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare “allarme sociale”.
E’ stato infine rilevato che, in ogni caso, una volta stabilito, da parte del Parlamento, di introdurre singole limitazioni alla portata generale della tenuità della condotta, non sembra ragionevole che questo non avvenga anche per l’oltraggio a magistrato in udienza (di cui all’articolo 343 del codice penale) atteso che anche questo è un reato “commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni” mentre, invece, la formulazione della norma approvata dal Parlamento lo esclude dalla innovazione introdotta mantenendo in questo caso l’esimente della tenuità del fatto.
Non resta dunque che aspettare di vedere come siffatti rilievi verranno presi in considerazione in sede parlamentare al fine di una eventuale modifica del decreto legge, 14 giugno 2019, n. 53 così come è stato convertito nella legge,  8 agosto 2019, n. 77.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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