I rituali di affiliazione ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso “storica”

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I rituali di affiliazione ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso “storica”: le Sezioni Unite chiariscono i contorni della configurazione del delitto ex art. 416-bis c.p. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. e ai criteri delineati nella sentenza “Mannino”

Con ordinanza n. 36958 del 25/05/2021, depositata lo scorso 11/10/2021 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno svolto un importante e delicato ruolo interpretativo diretto a tratteggiare la struttura della partecipazione all’associazione a stampo mafioso, anche alle luce di quanto accaduto dopo il “caso Mannino” nel quale si è rischiato di trasformare un mero problema di prova in un problema di carattere sostanziale, atto ad incidere sulla struttura del reato di cui all’art. 416-bis c.p.

Nello specifico, gli Ermellini hanno affermato, da un lato, che la condotta di partecipazione ad associazioni di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa, nonché nella “messa a disposizione” dello stesso al sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi; dall’altro lato, si è affermato che l’affiliazione rituale può costituire indizio grave ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – espressione, non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.

Per comprendere meglio quanto sancito dalle Sezioni Uniti, qui di seguito si riportano il fatto e le valutazioni giuridiche affrontate dalla giurisprudenza di legittimità.

La vicenda

La vicenda oggetto di interpretazione da parte degli Ermellini nella loro massima composizione, muove da un’ordinanza di riesame con la quale è stata respinta l’istanza ex art. 309 c.p.p. presentata nell’interesse di due soggetti, nei confronti dei quali è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo i predetti gravemente indiziati del reato di cui all’art. 416 bis c.p.

Nello specifico, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha cercato di fornire tutti quegli elementi utili al fine di ricostruire l’organigramma di un’articolazione dell’associazione mafiosa denominata “’Ndrangheta” operante a Sant’Eufemia di Aspromonte ed a Sinopoli, alla luce di talune captazioni ambientali dalle quali è emersa la partecipazione dei due indagati alla consorteria mafiosa avvenuta con il rito del “battesimo”

Ebbene, già la sola “messa a disposizione” degli agenti al sodalizio, secondo il Tribunale, poteva ritenersi idonea a determinare quell’offesa al bene giuridico rilevante ai fini della configurazione del reato (di pericolo presunto) ex art. 416-bis c.p.

Tuttavia, la Difesa degli indagati ha impugnato la decisione del Tribunale del Riesame innanzi alla Corte di Cassazione, adducendo la diretta e manifesta violazione dello statuto normativo della partecipazione di cui al delitto sopra richiamato, anche in relazione agli artt. 273 e 192, comma secondo, c.p.p.

In particolare, secondo la difesa la valutazione delle conseguenze penali della sola affiliazione rituale all’associazione mafiosa non può costituire una questione di diritto sulla struttura della partecipazione, ma deve rappresentare invece una questione di prova della possibilità di inferire da quella condotta la certezza della volontà di partecipazione al sodalizio criminoso a stampo mafioso: infatti, il rituale di adesione alla consorteria se viene correttamente inquadrato quale “problema di prova”, può e deve essere valorizzato alla  luce dei parametri forniti dalla sentenza delle SS.UU. n. 33748/2005 nel caso Mannino.

Ed è per tale motivo che la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con ordinanza del 28 Gennaio 2021 ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, affinché venisse fornita opportuna risoluzione al contrasto giurisprudenziale tra l’indirizzo per il quale la mera affiliazione ad una associazione mafiosa è meritevole di rimprovero penale e l’altro orientamento, diametralmente opposto, che ritiene tale mera adesione del tutto inidonea a configurare il delitto de quo se non accompagnata da elementi concreti, specifici e rilevatori del ruolo svolto dall’agente all’interno del sodalizio.

Dunque la questione di diritto, particolarmente delicata, per la quale il ricorso è stato rimesso innanzi alle Sezioni Unite è la seguente: “se la mera affiliazione ad un’associazione di stampo mafioso (nella specie ‘ndangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione , tenuto conto della formulazione dell’art. 416- bis c.p. e della struttura del reato”.

La decisione

Preliminarmente il Collegio ha osservato che la questione rimessa alla sua decisione ha quale punto nodale da sciogliere la necessità di fissare i contorni della nozione di partecipazione e di manifestazione primaria di adesione al sodalizio mafioso rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 416-bis c.p.

Ed invero la questione sollevata sembra apparentemente delimitata ad una nozione giuridica, ma in realtà involge ambiti ben più complessi che attengono alla stessa formulazione delle fattispecie incriminatrice e alla descrizione dei relativi elementi costitutivi del delitto contestato.

Per tali ragioni gli Ermellini, partendo da un’esegesi dell’istituto dell’associazione per delinquere a stampo mafioso, hanno ricostruito i suoi contorni definitori alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che si sono avvicendanti nel tempo, in ordine alla natura del reato in relazione al momento consumativo del medesimo.

Più nello specifico, al fine di procedere a detta operazione e, quindi, al fine di definire i requisiti minimi di riconoscibilità e punibilità delle condotte rilevanti ai sensi dell’art. 416 bis c.p. sono stati evocati i due principali e contrapposti orientamenti riguardanti il metodo utilizzato dai partecipi che si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e dell’assoggettamento e omertà che ne deriva per offendere il bene giuridico protetto dalla norma.

Il fulcro di tale premessa giurisprudenziale richiamata appositamente dalla Suprema Corte è la critica che viene dagli stessi Giudici effettuata alle predette interpretazioni giurisprudenziali che propongono, da un lato, la visione del reato associativo quale fattispecie di pericolo presunto a consumazione anticipata e, dall’altro, quell’indirizzo che valorizza il compimento di atti materiali e la riconduzione della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. nell’alveo dei reati di danno.

Infatti, le Sezioni Unite penali hanno ritenuto, alla luce degli orientamenti disaminati, che il metodo mafioso non può perdere la propria consistenza sino a far degradare la fattispecie a semplice pericolo mediante astratte valutazione prognostiche, ma è necessario che il danno che ne deriva sia concreto ed effettivo in relazione alla metodologia dell’azione posta in essere ed alla generale percezione della terribile efficienza del sodalizio mafioso “storico” nell’esercizio della sua coercizione fisica e/o morale.

Conseguentemente il Collegio ha, quindi, ritenuto opportuno ulteriormente definire – muovendo sempre da un approccio critico giurisprudenziale – quale sia la condotta partecipativa punibile a norma dell’art. 416-bis c.p. analizzando sia l’orientamento che valorizza l’elemento soggettivo dell’adesione psichica al sodalizio (coincidente con la semplice affectio societatis) sia l’indirizzo interpretativo che riconosce, ai fini della determinazione della condotta rilevante, un quid pluris il quale deve necessariamente manifestarsi con il compimento di atti di militanza associativa rilevanti per il raggiungimento degli scopi associativi.

In virtù delle predette considerazioni e tenuto conto del percorso ermeneutico solcato dalla sentenza Mannino – secondo la quale è punibile l’affiliato che è parte attiva del sodalizio, la cui condotta non si esaurisce in una mera affermazione di status o in un manifestazione di volontà unilaterale – le Sezioni Unite, allora, con l’ordinanza in disamina, hanno evidenziato come il compimento di formalismi rituali di inserimento nella consorteria potrebbe incidere sulla definizione della partecipazione punibile, in funzione della tipologia e delle peculiari dinamiche di funzionamento dell’organizzazione criminale, ma non è di per sé sufficiente se non viene esaminato sulla scorta di indicatori da interpretarsi alla luce delle massime di esperienza.

Orbene in relazione alla dimensione probatoria  del caso disaminato dalla Cassazione e, dunque, in ordine alla corretta individuazione dei gravi indizi di colpevolezza riconducibili alla consorteria di tipo mafioso, il Collegio ha ritenuto opportuno indicare ulteriormente taluni parametri capaci di fungere da criterio metodologico di verifica processuale degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416 bis c.p.

E tra detti criteri ha citato: la qualità dell’adesione e il tipo di percorso che l’ha preceduta, la “serietà” del contesto ambientale in cui è maturata la decisione di affiliarsi, l’accertamento dei poteri di colui che sceglie l’ “adepto”, nonché tutti quegli altri elementi soggettivi ed oggettivi di contesto rilevatori del fatto punibile da calibrare caso per caso.

Da ciò ne deriva che la semplice adesione “statica” al sodalizio potrebbe divenire potenzialmente equivoca necessitando di una indagine più approfondita da parte del Giudice che deve prescindere da una acritica adesione formale al modello astratto contenuto nella norma di riferimento.

Ed allora, alla luce di quanto analizzato e messo in evidenza dalla giurisprudenza di merito, le Sezioni Unite hanno disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinchè il Giudice di prime cure verifichi effettivamente se l’affiliazione al sodalizio sia capace di ritenersi riconducibile ad un rapporto di intraneità stabile, affidabile e duratura, ed ha enunciato i seguenti principi di diritto:

  • la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi;
  • nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione.

 

Sentenza collegata

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Federica Maganuco

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