Il TAR Sicilia accoglie il ricorso presentato dall’Ordine degli Avvocati di Palermo avverso il bando indetto dal Comune di Monreale per l’affidamento di servizi giuridico-legali.
Con sentenza n. 334 del 6 febbraio 2017, il TAR Palermo, Sez. III, si è pronunciato sulla controversia instaurata dall’Ordine degli Avvocati di Palermo contro il Comune di Monreale avente ad oggetto la procedura di affidamento indetta da quest’ultima amministrazione per l’aggiudicazione del servizio giuridico/legale presso la medesima.
Sebbene il nuovo Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016) abbia chiarito, all’art. 17, l’esclusione del proprio ambito di applicazione, degli appalti e delle concessioni concernenti i servizi legali, nel caso che ci occupa la procedura era stata avviata ai sensi dell’Allegato II-B del D.lgs. n. 163/2006 all’epoca vigente, riguardante gli appalti di servizi “parzialmente esclusi”.
Con ricorso articolato in diverse censure, l’Ordine degli Avvocati di Palermo ha, tra gli altri, contestato l’indeterminatezza dell’oggetto dell’incarico in quanto la legge di gara stabiliva, a fronte di un compenso omnicomprensivo di spese e costi per la formazione e l’aggiornamento dei collaboratori non particolarmente adeguato, l’obbligo del professionista di portare a termine, oltre la scadenza del contratto, tutte le cause instaurate “sino all’esecutività delle sentenze“, senza previsione di ulteriore compenso, con l’ovvio corollario che il servizio legale sarebbe stato destinato a rimanere senza una definizione temporale, oltreché privo di specifica remunerazione per un tempo tendenzialmente indeterminato.
Peraltro, il disciplinare di gara prevedeva che il servizio oggetto di gara fosse comprensivo del supporto giuridico/legale ai vari Uffici comunali da effettuarsi mediante l’emissione di pareri ai singoli dirigenti.
Orbene, le disposizioni del disciplinare, insieme con quelle di cui al contratto allegato al bando, oltre a contrastare con alcune disposizioni del bando di gara medesimo (in particolare nella parte in cui prevedono la possibilità per il professionista di svolgere il servizio presso il proprio studio quando altre disposizioni prevedevano espressamente l’obbligo per l’avvocato di garantire la propria presenza presso gli uffici comunali “ogni volta che l’amministrazione comunale lo ritenga necessario“), sono state giudicate dal Tribunale Amministrativo Siciliano altamente indeterminate, come tali suscettibili “per un verso di generare un’accentuazione dell’esiguità del compenso, per altro di incidere gravemente sulla stessa correttezza della attivazione, da parte del Comune, di una procedura di tipo comparativo idonea a consentire, a tutti gli aventi diritto, di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del miglior contraente“.
Pertanto, il Collegio, pur confermando che il principio previsto dall’art. 2233 c.c., secondo cui “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione“, si riferisce al singolo professionista, i cui rapporti con il cliente rientrano nell’ambito del singolo rapporto contrattuale con esclusione di qualsivoglia potere di vigilanza in capo agli Ordini professionali, ha stabilito che nel caso di specie si è verificata la violazione delle regole preposte alle procedure selettive pubbliche ed ha ritenuto fondata l’azione avviata dall’ Ordine degli Avvocati di Palermo.
In particolare, il TAR ha riscontrato nel caso in esame la violazione dei principi di massima partecipazione e di leale concorrenza dei quali l’Ordine aveva lamentato la lesione agendo nell’interesse della collettività unitariamente considerata. Detto interesse è stato giudicato dal TAR coincidente con i principi di buona amministrazione e di garanzia della trasparenza e della par condicio, elencati tra i principi applicabili anche in ipotesi di procedure selettive nei settori esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, nella vigenza del D.lgs. n. 163/2006.
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