La sentenza in commento, depositata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 22/09/2016, decide su una questione di diritto inerente la stretta interpretazione della legge tributaria sui termini di prescrizione e decadenza disposti dall’art. 3[1] legge 212/2000. Alla Corte vengono prospettati due quesiti: il primo per la violazione dell’art. 52[2] D.P.R. n. 633/72, per la non necessaria autorizzazione di cui allo stesso articolo; il secondo, per la violazione e falsa applicazione dell’art. 11[3] legge 289/2002. Il Supremo Collegio argomenta per l’inammissibilità del primo punto del ricorso e accoglie l’altro punto. Cassa la sentenza e compensa le spese per via del contrasto e delle dissonanze fra giudicati della stessa Corte di Cassazione. Il parametro di giudizio è stato posto in riferimento alla legge 212/2000, cosiddetto Statuto del Contribuente, poiché contiene principi generali espressi. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, definisce lo Statuto del Contribuente quale legge ordinaria dello Stato, e come tale passibile, in astratto, di modifiche da parte del legislatore ordinario.
La fattispecie decisa dal massimo Organo Giurisdizionale dello Stato è la pretesa dell’Agenzia delle Entrate che ha recapitato, a privati cittadini, l’accertamento[4] per la maggiore imposta IVA, dal regime agevolato del 4% a quello ordinario, asserendo che trattavasi di immobile di lusso. I proprietari dell’immobile proposero ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria, in primo e secondo grado che non accolse le doglianze. In Cassazione la Sez. V, rimise gli atti al Primo Presidente, stessa Corte, poiché vi era contrasto di giudicati.
L’Agenzia delle Entrare resisteva a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, argomentando che i termini di legge disposti dall’art. 11 Legge 289/2002, avevano prorogato anche l’accertamento.
Tanto detto, per esternare un giudizio di rammarico per la mancata applicazione dell’Ordinanza di inammissibilità n. 216/2014[5] della Corte Costituzionale che è l’unica Corte di Chiusura del sistema democratico Italiano. In detta ordinanza è stato scritto: << che la giurisprudenza di legittimità e la dottrina[6] prevalente sono viceversa concordi nell’affermare che le disposizioni della legge n. 212 del 2000, proprio in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell’ordinamento, rappresentano (non già norme interposte ma) criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente;>>.
La Consulta, in detta Ordinanza di inammissibilità, dispose al Giudice del Rinvio, <<che pertanto i parametri evocati non risultano idonei a fondare il giudizio di legittimità costituzionale, dovendo invece ritenersi che il giudice a quo possa eventualmente fare diretta applicazione della citata legge n. 212 del 2000, valutando la possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma censurata, in senso conforme ai principi espressi dagli artt. 6 e 7;>>.
Pare, ad avviso dello scrivente, che nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, residui una indigesta dissonanza tra ciò che il detto Supremo Collegio decide e l’Ordinanza di inammissibilità della Consulta.
Scusante che potrebbe essere recepita come assurda dimenticanza da parte di un Supremo Collegio. Il monito della Corte Costituzionale è diretto al Legislatore, ma ciò nulla toglie al Giudice chiamato a decidere di adeguarsi al giudizio mirato della Consulta. Nella fattispecie dell’Ordinanza n. 216, la Consulta, come detto, dispose al Giudice del Rinvio di decidere secondo i principi dello Statuto del Contribuente.
Un macroscopico vulnus lasciato dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite, poiché si decide che la legge 212/2000 è legge ordinaria!
<<E’ vero, come ha scritto De Mita, che con l’ansia del gettito i principi barcollano[7]>>.
Ma se i principi barcollano, cosa sarà dei contribuenti?
Mi domando: anche la legge 87/53[8], pur essendo legge ordinaria potrebbe essere facilmente intaccata dal Legislatore ordinario? E perché detta legge ordinaria non è stata mai toccata? Forse perché regolamenta principi a cui ciascun soggetto deve adeguarsi?
Pur avente ragione dal punto di vista giuridico, perché lo Statuto del Contribuente è legge ordinaria della Repubblica Italiana, facilmente smontabile, come da sentenza in commento, purchè esplicitamente dichiarato in legge successiva, a che serve l’ordinanza n. 216/14 della Consulta?
E si può affermare detto principio di diritto per lo statuto del contribuente?
Così De Mita[9], scrisse:<<…omissis…Ma i Giudici rimettenti non hanno avuto la capacità di formulare correttamente le questioni perché la Corte (Costituzionale) potesse prenderle in considerazioni e deciderle>>.
Per la dichiarata inammissibilità del primo punto, della sentenza del Supremo Collegio a Sezioni Unite in commento, c’è da dire che l’art. 52 D.P.R. 633/72, prevede che ci sia autorizzazione a effettuare ispezione. Scalfire detto principio di autorizzazione, con la dichiarata inammissibilità, lascia libero spazio alle irragionevoli pretese dell’Agenzia delle Entrate, che come detto da miglior Dottrina[10], emette solo opinioni su norme tributarie per creare le basi per l’accertamento.
Se da una parte si può elogiare ciò che nel secondo punto la Suprema Corte ha descritto, perché non c’è possibilità di interpretazione analogica nella norma tributaria, dall’altro, ci si rammarica che una legge dichiaratamente assurta a para costituzionale per i propri principi di garanzia del contribuente, viene smontata e lasciata alla bramosia del legislatore fiscale portatore di altri interessi. Già il Governo Monti con i propri provvedimenti ritenuti dai Giudici Contabili del Lazio[11] iniqui, ha posto in essere la tutela con la richiesta di risarcimento danni per il Ministero delle Finanze e per Morgan Stanley.
Dunque, l’inquietante bramosia del Legislatore ordinario potrebbe mettere mano alla legge 212/2000, per una revisione. Ma leggendo le norme ordinarie e vedendo l’operato dei Giudici Contabili, sembrerebbe meglio lasciare ciò che il passato ci ha regalato, quale principi di diritto per la tutela e le garanzie dei contribuenti!
Lo statuto del contribuente, pur avendo la natura di norma ordinaria è norma dichiaratamente <<RINFORZATA[12]>>, poiché attua i principi descritti nella Costituzione della Repubblica Italiana agli artt. 3, 23, 53 e 97, divenendo norma ultrattiva nello stesso Ordinamento.
[1] http://www.camera.it/parlam/leggi/00212l.htm Legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 – Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie): 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
[2]http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/03/istruzioni-uso-accertamento-professionisti/Dpr-633-1972-art-52.pdf D.P.R. 26-10-1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. Articolo 52. Accessi, ispezioni e verifiche. Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. È in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale. L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma. Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l’ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
[3] http://www.camera.it/parlam/leggi/02289l03.htm#legge Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” -pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 – Supplemento Ordinario n. 240- Art. 11
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili): 1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche’ per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l’aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell’imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione, la domanda di definizione e’ priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni in via principale, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all’adempimento delle formalita’ omesse entro il 16 marzo 2003.
[4] http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568}&codiceOrdinamento=200003200000000&articolo=Articolo%2032 Il D.P.R. 600/73 prevede le attribuzioni degli Uffici delle Imposte.
In merito agli atti prodotti da detti Uffici, vedasi: E. DE MITA, Interesse fiscale e tutela del contribuente. Le garanzie costituzionali, con prefazione di G. BERTI, quinta edizione accresciuta, Milano 2006. Pag. 305: <<L’atto è sempre una interpretazione della legge tributaria: una <<opinione>>, come ha detto efficacemente l’Avvocatura di Stato nella causa davanti al TAR, rispetto alla quale non vi può essere interesse processuale o sostanziale all’annullamento, posto che tale interesse emerge quando vengono emessi atti capaci di produrre effetti giuridici>>. Sono <<pareri>> che costituiscono <<fonti del diritto dei giuristi>> (cft. E. ANTONINI, Norme di legge, standard giuridico e risoluzione ministeriale, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin. 1979,I, pag. 422 e seg.
[5] http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
[6] B. SANTAMARIA, Diritto Tributario, parte generale, Milano 2006, pag. 9, <<3. Lo statuto dei diritti del contribuente e la riforma del sistema tributario. Lo statuto del contribuente, approvato con la legge 212 del 27 luglio 2000, contiene i principi generali dell’ordinamento tributario, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, democraticità e trasparenza del prelievo fiscale (artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.). Come in altri paesi democratici (Francia, Inghilterra, USA, Spagna, Canada) tale Carta dei diritti del contribuente prevede un insieme di disposizioni volte a tutela e nell’interesse dei cittadini nei confronti del fisco. A tal fine lo Statuto contiene innanzitutto un gruppo di norme specificatamente finalizzate alla tutela dei cittadini nei confronti del fisco e volte ad assicurare al nostro ordinamento tributario maggiore stabilità, chiarezza e conoscenza (artt. 1, 5 e 6)>>.
[7] E. DE MITA, Fisco e Costituzione, III 1993-2002, Milano 2003, Prefazione del Prof. Leopoldo ELIA.
[8] http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l87-53.htm Legge 11 marzo 1953, n. 87 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.” – GU n. 62 del 14-3-1953
[9] E. DE MITA, Fisco e Costituzione, III 1993-2002, Milano 2003, pag. 3.
[10] E. DE MITA, op. cit.
[11]http://espresso.repubblica.it/affari/2017/02/19/news/derivati-corte-dei-conti-4-1-miliardi-di-danni-1.295684 Derivati, Corte dei Conti: ‘4,1 miliardi di danni’ Per la prima volta viene resa nota la ripartizione delle contestazioni tra Morgan Stanley (2,9 miliardi) e i dirigenti del Tesoro (1,2 miliardi) per i contratti rivelati da L’Espresso. Ora si attendono le argomentazioni dei soggetti chiamati in causa DI LUCA PIANA – Le parole più pesanti sono quelle pronunciate da Donata Cabras e da Massimiliano Minerva, procuratori della Corte dei Conti del Lazio: alcuni dei derivati sottoscritti dal Tesoro con la banca d’affari Morgan Stanley, che nel 2012 sono costati 3,1 miliardi di euro allo Stato, «evidenziavano profili speculativi». Dunque i contratti non potevano servire per l’unica finalità consentita dalle norme per questo genere di strumenti finanziari, e cioè la «ristrutturazione del debito pubblico», visto che «non è ammissibile per lo Stato assumere rischi rilevantissimi». Rischi speculativi che, invece, quei derivati avevano determinato. Pochi giorni dopo la pubblicazione da parte L’Espresso dei contratti firmati con Morgan Stanley , un nuovo colpo alla linea difensiva del Tesoro sui motivi che hanno spinto lo Stato a sottoscrivere contratti derivati con diverse banche, che stanno costando miliardi di euro alle casse pubbliche, è arrivato venerdì 17 febbraio dalla presentazione della relazione annuale della Corte dei Conti. Per la prima volta è stato quantificato il danno erariale complessivo ipotizzato dalla Procura per il caso Morgan Stanley, che sale a 4,1 miliardi: ai 3,1 miliardi di euro pagati dal Tesoro alla banca americana a inizio 2012, si sommano circa 700 milioni di euro di costo dei debiti fatti dal Tesoro per poter sostenere quei pagamenti, più altri 270 milioni di oneri finanziari versati negli anni precedenti la chiusura anticipata dei derivati, che la banca aveva deciso di esigere alla fine del 2011 e che vennero appunto pagati nei primi giorni dell’anno successivo. Della cifra complessiva, 2,9 miliardi sono stati chiesti all’istituto, mentre i restanti 1,2 miliardi vengono contestati ad alcuni dirigenti pubblici. I nomi non sono stati fatti ma, secondo fonti citate dall’agenzia Reuters, sarebbero confermati quelli di due ex ministri come Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli, ai quali si aggiungono due dirigenti del Tesoro, Maria Cannata e Vincenzo La Via.
Il procedimento della magistratura contabile non è ancora concluso: la banca e le persone coinvolte sono state invitate a presentare le loro argomentazioni, una fase necessaria per arrivare a eventuali contestazioni definitive.
Vedi pure: http://www.tgvallesusa.it/2016/08/corte-dei-conti-condanna-morgan-stanley/ Home » Pillole Attualità » Corte dei Conti condanna Morgan Stanley – pubblicato su Scenarieconomici.it. Pubblichiamo questo interessante articolo sulla recente condanna da parte della corte dei conti per i danni portati al Tesoro dai derivati di Morgan Stanley durante in governo Monti. Ci auguriamo che possa essere anche stimolo ad ulteriori indagini. Da anni si parla di derivati. Questa forma di speculazione finanziari ad alto rischio (e per questo vietata a Comuni e Regioni) è, però, ancora largamente utilizzata dal governo centrale. Con inevitabili costi per le casse dello stato. Proprio a seguito delle polemiche sorte, a febbraio, il governo ha deciso di segretare i dati relativi allo stato dei derivati. Uno strumento che, secondo alcune stime, tra 2012 e 2015 sarebbe costato agli italiani circa 23 miliardi di euro su un totale di 160 (dati Eurostat/Reuters). Nei giorni scorsi, però, un’altra tegola si è abbattuta sulla questione “derivati”. Secondo la Reuters, i magistrati della Corte dei Conti avrebbero chiesto a Morgan Stanley di pagare la somma si 2,9 miliardi di Euro a titolo di “risarcimento” per un’operazione condotta dallo stato tra fine 2011 e inizio 2012, ovvero durante il governo Monti. La conferma sarebbe contenuta nella relazione trimestrale della banca di investimenti americana. In questa nota si parla di un danno erariale. Tutto ha avuto inizio con le indagini condotte dalla procura regionale per il Lazio relativa ai 3,1 miliardi di euro versati dal ministero dell’Economia a Morgan Stanley a seguito dell’estinzione anticipata di alcuni contratti swap, durante la crisi economica (con spread alle stelle) che portò il capo dello stato ad affidare l’incarico di salvare l’economia del paese al governo tecnico guidato da Monti. Quanto sia riuscito nell’intento il professore della Bocconi è scritto sui libri di storia: durante il proprio mandato, Monti si premurò di proporre (e far approvare ad un Parlamento accondiscendente) diverse modifiche alla Costituzione, impose una serie di norme presentandole come strumenti per salvare l’Italia dalla crisi iniziata nel 2007 (teorie tutt’altro che condivise dalla maggior parte dei maggiori economisti mondiali) e alla fine fu costretto a dimettersi.Solo dopo un certo tempo (e dopo aver prodotto gravi danni) alcune delle misure introdotte durante il suo governo risultarono decisamente “sbagliate”. Lo scorso anno, è stata la volta della norma voluta dalla Fornero (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”) e inserita nel Decreto Salva Italia del Governo Monti è stato dichiarato incostituzionale. Ora è un’altra delle misure tecniche volute dal governo tecnico a finire nel mirino della Corte dei Conti. I magistrati contabili ritengono che alcune delle operazioni in derivati fossero “improprie” e così come la loro chiusura. Della vicenda, nel 2012, parlò Orazio Carabini, sulle pagine de “L’Espresso”. Emersero sospetti anche di una “triangolazione” con alcune banche (anche nazionali subentrate a Morgan Stanley. Poi su tutta la vicenda cadde il silenzio. “Riteniamo che la richiesta sia priva di basi e ci difenderemo con vigore”, ha commentato un portavoce di Morgan Stanley. L’accusa dei magistrati contabili, però, è pesantissima: il danno erariale deriverebbe dalle clausole capestro imposte dalla banca a fine 2011, e accettate con troppa facilità dal Tesoro. Quasi senza proferire parola. Il Tesoro avrebbe accettato da Morgan Stanley una clausola “unilaterale” Additional termination events (Ata) sconvolgente: se si fosse trovato esposta oltre un certo livello, la banca avrebbe potuto chiedere la chiusura del portafoglio. Per questo, secondo la Corte dei Conti, quei contratti non sarebbero serviti a stabilizzare il debito. Quindi il ministero Tesoro non avrebbe dovuto stipularli. A questo si aggiunge che il rischio era troppo elevato (la soglia era così bassa che la probabilità di superarla era troppo alta). Una speculazione troppo azzardata per le povere casse dello stato. Quasi tre miliardi di euro non sono pochi, specie considerando che si tratta di una forma di speculazione basata su swap e che la perdita ammontava a quasi la metà delle intere entrate per l’IVA (2012). Tanto più che che, alla guida del paese, l’allora presidente Napolitano aveva chiamato quello che venne presentato (e per questo, nominato in pochi giorni prima senatore a vita e poi capo del governo) come uno dei massimi esponenti della finanza internazionale…. C.Alessandro Mauceri
[12] B. SANTAMARIA, Diritto Tributario, parte generale, Milano 2006, pag.10.
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