I viaggi al tempo del Coronavirus

SOMMARIO: Premessa Decreto Legge 02.03.2020 art.  28 “rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici”, 1)   Rimborsi titoli di viaggio del trasporto aereo, ferroviario e marittimo (comma da 1 a 4)Come chiedere il rimborso, 2) Pacchetti turistici (comma da 5 a 9)Quali biglietti e/o viaggi potranno essere rimborsatiConclusione

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Premessa

Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori: non c’è nulla da fare, l’Italiano ha i viaggi nel proprio DNA.

Come possiamo conciliare questa nostra atavica esigenza di viaggiare con l’emergenza sanitaria in cui ci troviamo e cosa possiamo o dobbiamo fare nel caso siano stati già prenotati biglietti aerei, treni o viaggi (che siano pacchetti turistici o meno) in Italia o all’estero? La normativa in tema di annullamenti viaggi e rimborsi è regolata dal Codice del Turismo[1] e dal Codice del Consumo.[2]

Si cita, quindi, l’art. 1463 Codice Civile e l’art. 41, IV comma del Codice del Turismo – DLgs 79/2011 “ In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”. La premessa della Direttiva UE 2302/15 relativa ai pacchetti di viaggio[3][4] riporta 54 “considerando” il 31° dei quali cita espressamente tra le ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, cioè ipotesi di forza maggiore i:“…rischi significativi per la salute umana, quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio…”[5].

In questo periodo di estrema urgenza però, oltre alla tutela ordinaria, si sono succeduti una serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che al loro interno, tra le altre disposizioni, hanno normato anche la disciplina relativa al diritto del turismo.

I Provvedimenti del Governo dei giorni scorsi (Decreto del Presidente del Consiglio del 01 marzo 2020, Decreto Legge del 02 marzo 2020[6] e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020) hanno effetti diretti nel settore del turismo, riconosciuto come uno di quelli più colpiti da questa emergenza.

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Decreto Legge 02.03.2020 art.  28 “rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici”

La lunga disposizione normativa può sostanzialmente essere divisa in due parti:

  • Rimborsi titoli di viaggio del trasporto aereo, ferroviario e marittimo (comma da 1 a 4)
  • Pacchetti turistici (comma da 5 a 9)
  • Rimborsi titoli di viaggio del trasporto aereo, ferroviario e marittimo (comma da 1 a 4)

Il Comma 1 del Decreto prevede che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Come chiedere il rimborso?

I soggetti che si riconoscano nei casi sopra indicati, avranno diritto a chiedere il rimborso entro 30 giorni decorrenti:

  • dalla cessazione delle situazioni indicate dalla lettera a) alla lettera d);
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione o dell’iniziativa o dell’evento di cui alla lettera e) (attenzione perché il decreto prevede in questi casi solo il rimborso di quanto pagato per il trasporto, ma non del biglietto della manifestazione o dell’evento cancellato);
  • dalla data prevista per la partenza nel caso della lettera f).

Sarà necessario allegare il titolo di viaggio e, se il diritto è legato a eventi come concorsi, gare, concerti e simili la documentazione che attesti la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi annullati a causa dell’emergenza sanitaria.

Entro 15 giorni dalla richiesta il vettore o l’agenzia di viaggi deve procedere al rimborso monetario integrale del biglietto o all’emissione di un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall’emissione. Nel caso dei viaggi all’estero saltati per divieti delle autorità locali a chi provenga dall’Italia, conta la data prevista per la partenza (il rimborso o il voucher si possono ottenere solo se il biglietto sia stato acquistato in Italia).

Tale norma si applica sia che il biglietto sia stato acquistato direttamente che per il tramite di una agenzia di viaggi.

Non è chiaro, in quanto non previsto all’interno del decreto, quale debba essere la modalità di tale comunicazione. Probabilmente verrà emessa una circolare unitaria, ma, in mancanza, è probabile che i singoli vettori pubblichino maggiori informazioni direttamente tramite i loro siti

  • Pacchetti turistici (comma da 5 a 9)[7]

I medesimi soggetti indicati nel comma 1 possono recedere senza penali dai pacchetti di viaggio da loro acquistati. In base all’art. 1 comma 5 del Decreto, infatti: “i soggetti di cui al  comma 1 possono esercitare, ai  sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da  eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”In caso di recesso, l’organizzatore può, a sua scelta, offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso entro 14 giorni[8] oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Per i pacchetti turistici il Decreto fa valere quindi la normativa del Codice del Turismo in modo così da garantire il diritto al rimborso senza che vengano sottratte le spese sostenute dall’organizzazione ma anche senza che venga riconosciuto al cliente quell’indennizzo supplementare che normalmente è previsto dal Codice.Già dal 23 febbraio scorso i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, erano stati sospesi. Anche in questo caso i rimborsi sono integrali, ma senza indennizzi supplementari e può essere emesso un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.Il Decreto del 02 Marzo fissava la sospensione fino al 15 marzo, termine che è stato abrogato con l’emanazione del Decreto 04 marzo 2020 che ha fissato la nuova data di efficacia della sospensione al 03 Aprile 2020.

Quali biglietti e/o viaggi potranno essere rimborsati?

Il Decreto non pone alcuna condizione esplicita riguardo alla data di acquisto del biglietto, al momento pertanto vi è ancora incertezza sulle date. Non è chiaro se la possibilità di ottenere un rimborso o un voucher valga per tutti i biglietti o solo per quelli acquistati entro una certa data.

Di sicuro, sono coperti dalla tutela coloro i quali abbiano acquistato i biglietti prima del 23 febbraio (data di entrata in vigore del decreto che ha attivato lo stato di emergenza). Chi abbia comprato entro quel termine per viaggi da effettuarsi fino al prossimo 8 marzo, o fino al 03 aprile[9] per quelli di istruzione scolastici, ha sicuramente diritto ad un rimborso[10].

Non essendo espressamente previsto si può ritenere che il rimborso o il voucher spettino anche a chi abbia programmato il viaggio quando l’emergenza “coronavirus” era già scoppiata. Si tratta probabilmente di pochi casi, ma sarebbe opportuna una disposizione chiarificatrice.

Conclusione

In sostanza il Decreto Legge ha previsto un sistema di rimborso che riguarda chi sia destinatario di provvedimenti che limitano la sua libera circolazione (come la quarantena, la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, il ricovero, il divieto di allontanamento), ma anche chi abbia programmato viaggi, soggiorni, partecipazione a concorsi o eventi che siano stati annullati, nelle aree interessate dal contagio. Stesso discorso per chi avesse programmato un viaggio, ma non potrà partire perché diretto nelle zone di contagio[11]

L’art. 28 del decreto è stato qualificato come norma di applicazione necessaria secondo la normativa del diritto internazionale privato, pertanto questa prevale ( ripetizione toglierle) sulle diverse legislazioni dei paesi UE, dei fornitori e delle controparti contrattuali a garanzia della applicazione dello stesso e dell’ importanza delle norme di tutela in esso contenute.

Questo articolo è stato redatto in data 06 marzo 2020 e siamo in attesa delle nuove disposizioni sulle quali vi aggiorneremo.

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Note

[1] Decreto legislativo 23.05.2011 n 79, così come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62.

[2] Decreto legislativo 06/09/2005 n 206, G.U. 08/10/2005 e  modifiche apportate dalla L. 3 maggio 2019, n. 37 e dalla L. 12 aprile 2019, n. 31

[3] DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

[4] recepita in Italia con il Dlgs 62/2018, che ha apportato modifiche al detto Codice del Turismo

[5] I viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione che tengano conto di risparmi e introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico.

[6] Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″

[7] Il Codice del Turismo definisce pacchetti turistici quelli che “hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.”

[8] termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato  decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79

[9] Con riferimento alla normativa in vigore ad oggi, ma non è detto che rimborsi e voucher spettino solo per i viaggi fino a tale data; i Dpcm che stabiliscono misure per contenere l’epidemia si susseguono e fissano date via via diverse, secondo l’evoluzione del fenomeno

[10]Maurizio Caprino e Giuseppe Latour, il Sole 24 ore

[11] Giuseppe Latour, il Sole24ore

Avv. Francesca Resta

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