La pretesa creditoria Ici risulta prescritta se l’intimazione di pagamento di Equitalia viene notificata oltre cinque anni dalla cartella di pagamento!
Sul punto, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. 4 (Presidente: D’Antonio – Relatore: Memmo) con un’interessante pronuncia, ha annullato una pretesa creditoria Ici, portata da un’intimazione di pagamento, in quanto tra la notifica di quest’ultima e la notifica delle precedenti cartelle erano trascorsi più di cinque anni!
Nei fatti, un contribuente riceveva un’intimazione di pagamento con cui Equitalia richiedeva il pagamento di circa € 10.185,16, relativa ad Ici dall’anno 1997 all’anno 2005.
Nel ricorso contestava, tra i diversi motivi, in primis, la prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., il quale sottopone a prescrizione quinquennale “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, atteso che dalla notifica delle precedenti cinque cartelle di pagamento alla notifica della successiva intimazione di pagamento erano trascorsi più di cinque anni.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n.1002 depositata il 13 marzo 2017, facendo propri i principi di diritto della Suprema Corte di Cassazione, accoglieva il ricorso del contribuente e considerava prescritta la pretesa creditoria Ici, in quanto: “(…) è assorbente l’eccezione di prescrizione del credito ICI preteso dall’agente della riscossione atteso che l’intimazione (..) è stata notificata oltre i cinque anni dall’asserita notifica delle cartelle di cui si chiede il pagamento” ed ancora, precisava:”Al riguardo, si osserva che la Cassazione ha affermato che per i tributi locali, tra cui è ricompresa l’ICI, si applica il termine di prescrizione di cui all’art. 2948, n.4 c.c. atteso che si tratta di obbligazioni che devono essere pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi e che non richiedono l’accertamento anno per anno, dei presupposti impositivi”.
Sull’aspetto relativo all’applicabilità o meno del termine di prescrizione quinquennale anche nella fase temporale che va dalla notifica della cartella di pagamento all’atto successivo (in questo caso: l’intimazione di pagamento) si sono pronunciate le Sezioni Unite con l’importante sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 con la quale è stato sancito che: “L’art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento (rectius: estratto di ruolo), avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Si precisa, infine, che le Sezioni Unite hanno elaborato il suddetto principio di diritto in riferimento, non solo, ai contributi Inps, ma anche ai tributi e alle sanzioni amministrative!
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