Identità e “morte digitale”: l’ammissibilità del trasferimento mortis causa e disciplina giuridica

Indice:

  1. Trasferibilità per successione dei diritti della personalità
  2. Cenni generali sulla disciplina applicabile

La Digital death (o morte digitale) è il frutto di un processo di trasformazione culturale e giuridica, dovuto all’uso sempre più frequente delle nuove tecnologie e dei social network.

Difatti, tramite i social network e le piattaforme virtuali si costruisce una vita e una identità digitale, corrispondente più o meno alla identità fisica di un individuo[1].

Ciò in quanto la tecnologia crea una vera e propria dissociazione tra identità biologica e identità virtuale[2].

A tale proposito, parte della dottrina ha sottolineato che i motori di ricerca, le piattaforme di comunicazione, gli elaboratori elettronici permettono di conservare i dati delle persone, provocando un vero e proprio vulnus nella personalità di un individuo.

Questo vulnus dipende dal fatto che le informazioni riguardati la persona fisica vengono diffusi online, tramite una molteplicità di piattaforme e banche date diverse, coinvolgendo uno spazio fisico e temporale molto ampio, ben diverso da quello naturale[3].

Ciò significa che, su piano tutto sincronico, i dati personali sono conservati in tanti archivi quante sono le piattaforme a si cui accede. Questo comporta un’ alterazione dell’immagine della persona, che non appare del tutto veritiera e unitaria, ma incompleta, frammentata e “relativa”.

La dispersione dei dati rende difficile la comunicazione con utenti terzi, i quali – per avere una visione unitaria e completa di una certa identità – sono costretti a ricostruire le informazioni sparse sul web, attraverso una operazione di “taglia e cuci” spesso complicata.

E pur sforzandosi di ritagliare e ricucire insieme, con diligenza, le informazioni, il risultato è pur sempre una rappresentazione telematica, solo in parte veritiera[4].

Diversamente, sotto un profilo diacronico, la persona fisica viene in contatto con una immagine di sé non speculare, ma imperfetta, distorta e incompleta. Difatti, gli archivi telematici raccolgono e fotografano certi aspetti della vita di una persona, legati ad un ben preciso momento della sua esistenza. Da qui, anche l’obsolescenza delle informazioni legate all’identità della persona e la necessità di un costante aggiornamento[5].

Da ciò, deriva che l’identità digitale di una persona non possa essere considerata quale concetto dinamico, in evoluzione come l’identità reale. Esso è un concetto statico e ad alto rischio di obsolescenza: ogni aggiornamento della identità digitale deve avvenire attraverso una operazione manuale, voluta e consapevole, volta a ripristinare la piena corrispondenza tra identità fisica e i dati online[6].

L’operazione di raccolta e la conservazione dei dati personali della persona dà origine al c.d. “patrimonio digitale”: esso è costituito da un insieme di informazioni digitali e documenti che permettono di ricostruire la vita, l’identità fisica e l’immagine di una persona[7].

Il concetto di patrimonio digitale pone numerosi problemi in caso di decesso della persona fisica titolare del suddetto patrimonio.

Sul punto, parte della dottrina parla di “eredità digitale” per indicare quel complesso di informazioni e documenti appartenenti ad una persona ormai venuta meno e (almeno in teoria) trasmissibili agli eredi[8].

Si evidenzia, inoltre, che tali dati, proprio perché affidati al web, diventano imperituri e quindi destinati a durare nel tempo[9].

In ogni caso, il patrimonio digitale pone numerosi ordini problematici relativi all’accesso ai contenuti e ai dati della persona ormai defunta; relativi al mantenimento, alla conservazione o cancellazione degli stessi.

Difatti, gli eredi potrebbero avere interesse, anche di natura patrimoniale, ad accedere alle informazioni sul web e all’identità digitale del de cuius. Basti pensare all’interesse legato ai dati bancari o finanziari.  L’accesso ai contenuti può essere motivato anche dall’esigenza di gestire le informazioni della persona ormai venuta a mancare[10].

L’accesso all’account e la gestione dei dati personali del defunto dà origine a numerose controversie tra il gestore di certe piattaforme (come Yahoo e Facebook) e i parenti o eredi del titolare dell’account, i quali spesso non riescono ad avere accesso agli account del defunto.

Il conflitto tra gli eredi dell’account e il gestore della piattaforma in relazione all’eredità digitale merita di essere osservato e analizzato sotto numerosi e molteplici profili.

Difatti, occorre partire da una triste constatazione: allo stato attuale – nonostante l’ampio uso delle tecnologie e dei social network – non vi è una unitaria e organica disciplina.

Pertanto, appare opportuno fare delle considerazioni generali sulla trasmissione dei diritti della personalità e considerare la disciplina settoriale dettata in materia di privacy.

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Trasferibilità per successione dei diritti della personalità

Le questioni attinenti ai diritti della personalità vengono in rilievo poiché, come già accennato, l’idea di patrimonio digitale evoca un insieme di situazioni giuridiche attinenti alla sfera intima e personale della persona, ossia alla sua identità personale. Si tratta di una situazione giuridica strettamente connessa al diritto al nome, all’immagine e all’onore[11].

Tali situazioni giuridiche costituiscono espressione dei cd. “diritti della personalità”.

Tradizionalmente, con il concetto di diritti della personalità ci si riferisce a quelle situazioni giuridiche soggettive che hanno come oggetto beni immateriali, immanenti alla persona fisica.

Nel nostro ordinamento i diritti della personalità trovano il loro punto di riferimento all’art. 2 Cost., nella parte in cui si stabilisce che la Repubblica riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo. Questo riconoscimento all’interno della Costituzione implica che tali diritti siano inviolabili: si tratta di diritti che preesistono al diritto positivo, nei confronti dei quali l’ordinamento si può limitare a riconoscere e tutelare.

Nonostante il riferimento costituzionale, per molto tempo tali situazioni giuridiche non sono state adeguatamente tutelate. Ciò era dovuto ad un pregiudizio giuridico: si riteneva, infatti, che il diritto soggettivo consista nella posizione giuridica del titolare in grado di modellare ed esercitare un potere su beni esterni alla persona umana.

Pertanto, era considerata come una vera e propria forzatura logica-giuridica considerare i diritti della personalità quali veri e propri diritti soggettivi: mancava il bene-res su cui azionare i poteri attribuiti dall’ordinamento. Da ciò, derivava la impossibilità di estendere a tali situazioni la medesima disciplina giuridica e tutela prevista per i diritti soggettivi veri e propri (diritti reali e diritto di credito) [12].

Questa originaria ricostruzione ha fatto sorgere un ampio dibattito dottrinale su due diversi profili: l’oggetto dei diritti della personalità e la loro natura giuridica.

Circa il primo aspetto, per alcuni l’oggetto era il corpo dell’uomo; per altri l’uomo stesso inteso quale persona[13].

In relazione alla seconda questione, invece, si sono fronteggiati due diversi orientamenti: la tesi monista e la teoria pluralista.

Secondo la tesi monista, vi sarebbe un unico diritto della personalità di contenuto non differenziato, il quale sintetizza tutte le diverse forme in cui lo stesso può manifestarsi[14].

Secondo, invece, la tesi pluralista sarebbe possibile distinguere diverse situazioni giuridiche, soggette ad una differente disciplina giuridica.

L’adesione all’una o all’altra impostazione comporta importanti conseguenze anche sotto l’aspetto pratico: l’uso dell’analogia iuris nel caso si abbracci la tesi pluralista; la possibilità di prevedere una unica tutela giuridica, nel caso di tesi monista[15].

La giurisprudenza di legittimità è intervenuta abbracciando la tesi monista: il diritto al nome, all’immagine, alla riservatezza, devono essere considerati quali aspetti della persona umana, di rilevanza costituzionale, che deve essere considerata in modo unitario[16].

Secondo la dottrina tradizionale, i diritti della personalità si caratterizzano per il loro carattere non patrimoniale. Ulteriori elementi tipici sono: l’assolutezza (si tratta di diritti che possono essere tutelati erga omnes, ossia nei confronti di tutti i consociati senza distinzioni e a prescindere dall’esistenza di un vero e proprio rapporto giuridico); l’indisponibilità, poiché il titolare non ne può disporre liberamente; l’intrasmissibilità per successione; l’’imprescrittibilità, in quanto il non-uso non ne comporta il venir meno né esclude l’azionabilità in giudizio.

Sul tema specifico della intrasmissibilità, la dottrina tradizionale per lungo tempo ha affermato con convinzione che i diritti della personalità morale non siano tutelabili dopo la morte dell’originario titolare, per il semplice fatto che questi diritti sono espressione di un soggetto vivente. Pertanto, con la morte del titolare, essi verrebero meno[17].

Di recente, nel nostro ordinamento, è stata abbracciata una diversa tesi, maturata anche sulla base delle riflessioni provenienti da altri ordinamenti giuridici.

Allargando l’angolo di visuale, la dottrina più recente ha, infatti, osservato che sono distinguibili tre diversi tre diversi modelli giuridici:

  • Modello tedesco – Si tratta di un modello di disciplina delineato, seppur in parte, dalla giurisprudenza. Difatti, i giudici tedeschi hanno sottolineato che i diritti della personalità sono trasmissibili agli eredi: tra questi, dunque, trovano posto anche i dati personali contenuti in un account. Questa tesi trova il suo fondamento nel principio di universalità che, nell’ordinamento tedesco, è alla base della disciplina successoria[18].
  • Modello personalistico, tipico degli Stati Uniti e dei sistemi di common law. Esso è modellato sulla actio personalis moritur cum persona: la reputazione e il rispetto della dignità umana sono beni giuridici che non sopravvivono alla morte del loro titolare. Pertanto, possono essere trasmessi per successione solo beni di natura patrimoniale[19].
  • Modello francese – Si tratta di un modello di recente emersione grazie alla riforma avvenuta nel 2004 che ha novellato la legge Informatique et libertè del 1978. Attraverso la nuova riforma si consente ai congiunti di richiedere o ottenere l’aggiornamento dei dati dei defunti. Più recentemente, il legislatore francese è nuovamente intervenuto nel 2016, consentendo al titolare del patrimonio digitale di esprimere la sua volontà in ordine al tempo in cui avrà cessato di vivere. Si realizza una sorta di “testamento digitale”: il titolare dell’account può anche nominare un vero e proprio fiduciario, il quale ha il compito di garantire l’attuazione della c.d. “volontà nei rapporti digitali postumi”. In ogni caso, anche in assenza di un vero e proprio testamento, gli eredi posso avanzare al gestore dell’account una richiesta al fine di ottenere informazioni e dati appartenenti al soggetto venuto meno: si accoglie la tesi della trasmissibilità dei diritti della personalità, al cui interno viene collocato anche il patrimonio digitale[20].

Sulla base dell’esempio dei giuristi d’oltralpe, anche nel nostro ordinamento è stata ammessa la possibilità di trasferire in via successoria i diritti della personalità. Nonostante questo primo punto di partenza, si è discusso e ancora si discute sulle modalità attraverso cui ammettere un simile trasferimento.

Sul punto, alcuni autori hanno affermato che il defunto, nonostante la morte, conservi una capacità giuridica limitata, relativa ai diritti della personalità. In questo modo si legittimerebbe gli eredi ad agire al fine di tutelarne la posizione giuridica, anche post-mortem[21].

Questa tesi, elaborata all’interno della dottrina tedesca, permetterebbe una tutela non del tutto diversa rispetto a quella prevista per soggetto il concepito. Tale tesi, tuttavia, si è esposta a numerose critiche per l’impossibilità di assimilare il concepito al defunto[22].

Secondo un’altra ricostruzione, i diritti della personalità del defunto continuerebbero ad esistere anche se privi di un vero e proprio titolare, sebbene per il loro esercizio sia necessario l’intervento di soggetti terzi ancora viventi e appositamente legittimati[23].

Anche questa tesi, sorta tra i giuristi tedeschi, non è stata pacificamente accolta nel nostro ordinamento, poiché non sarebbe possibile ammettere l’esistenza di diritti senza un vero e proprio titolare[24].

Secondo un altro inquadramento, sarebbe possibile immaginare anche nei confronti dei diritti della personalità una semplice successione mortis causa, tranne nel caso in cui si abbia una successione anomala[25]. Tuttavia, si ritiene che gli eredi non acquistino un diritto proprio del defunto iure hereditatis, bensì diritti nuovi iure proprio: si tratta di situazioni giuridiche ben diverse rispetto alla originaria posizione del de cuius[26].

Questa ricostruzione, di recente, è stata ampiamente criticata in quanto ritenuta artificiosa: essa reca con sé la necessità di creare diritti di nuovo conio allo scopo di tutelare quelle vecchie posizioni giuridiche, inizialmente attribuite ad un soggetto che non esiste più. L’acquisto, insomma, non si verificherebbe più a titolo derivativo ma a titolo originario, modificando la natura e l’essenza dei trasferimenti mortis causa[27].

Queste osservazioni, hanno permesso di dare fondatezza alla tesi della trasmissibilità dei diritti della personalità del defunto mediante successione. Pertanto, la successione deve essere  considerato l’istituto più idoneo a garantire una piena ed effettiva tutela dei diritti della personalità del defunto.

Proprio per questa ragione, è stato affermato che l’acquisto degli eredi avviene non iure proprio ma iure hereditatis: opinare diversamente aprirebbe al rischio di modificare l’originaria essenza del diritto della personalità, trasformandolo in un diritto del tutto nuovo, anche con profili di patrimonialità[28].

Cenni generali sulla disciplina applicabile

Come poc’anzi brevemente accennato, tuttavia, manca una apposita disciplina a tutela del patrimonio digitale[29]. Né sarebbe possibile risolvere la questione in modo del tutto semplicistico, affermando la totale e immediata applicabilità delle regole successorie.

Da qui, la necessità di individuare le norme che possono (almeno in astratto) venire in rilievo.

Per prima cosa, appare opportuno richiamare l’articolo 7 c.c., il quale prevede che i rimedi relativi al diritto il nome, siano essi inibitori o risarcitori, possono essere esperiti anche da chi -pur non essendo titolare del nome contestato o utilizzato in maniera indebita- abbia verso la tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di tutela giuridica.

Altro dato normativo di riferimento è l’articolo 8 c.c., in relazione al diritto all’immagine, che stabilisce che tali rimedi possono essere esercitati non soltanto dall’interessato stesso ma anche dai genitori, dal coniuge o dai figli.

Oltre il codice civile, deve essere presa in considerazione anche la normativa speciale.

A questo proposito, si ricorda la Legge n. 633/1941 in materia di diritto di autore.

In questo caso i diritti alla corrispondenza epistolare e relativi al ritratto vengono attribuiti, al fine della tutela, ad alcuni congiunti, quali il coniuge e i figli, o in mancanza ai genitori. Sempre in tema di ritratto, occorre fare riferimento al codice della proprietà industriale, che richiede il consenso dei coniugi e dei figli dei genitori, degli ascendenti, al fine di registrarlo come marchio subito dopo la scomparsa della persona interessata.

La materia della eredità digitale si interseca strettamente con la privacy, a causa della digitalizzazione della vita quotidiana e delle relazioni.

Si parla, infatti, spesso di sovranità digitale per intendere una massiccia presenza di tecnologie digitali che possono immagazzinare e trasferire informazioni attinenti alla vita personale quotidiana di qualsiasi soggetto.

Sulla base di ciò, la dottrina ritiene che ogni consociato dovrebbe comunque essere consapevole, da un lato, di non poter impedire del tutto che i propri dati circolano, soprattutto se vuole appartenere ad una società tecnologiche digitalizzata come quella odierna; dall’altra parte, deve essere comunque consapevole dei diritti che possono essere messi in pericolo dalla suddetta circolazione[30].

Il concetto di privacy, di derivazione anglosassone, viene usato per intendere la riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. Si tratta di un concetto che viene utilizzato per tutelare tutta la sfera intima della persona, per impedire che informazioni siano divulgate in assenza del consenso del titolare, ad impedirne l’intromissione nella sfera privata da parte di soggetti terzi ed estranei[31].

Nel suo contesto originale, il concetto di privacy veniva utilizzato per indicare uno spazio del tutto personale, che gli sconosciuti non potevano in alcun modo oltrepassare. La prima definizione di privacy proviene, difatti, dalla dottrina nord-americana del 1890, basata su l’idea del diritto ad essere lasciati soli[32].

Diversamente, la protezione dei dati personali è frutto di un articolato e complesso sistema di trattamento degli stessi, attraverso cui si individua in modo diretto o indiretto una persona legittimato a utilizzare tali dati e responsabile di detto trattamento. La protezione dei dati personali, dunque, è ispirata al principio di riservatezza al principio di disponibilità e dell’integrità dei dati stessi.

Sul tema della privacy occorre necessariamente ricordare primariamente le fonti sovranazionali. In particolare, la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 1950 che, mediante l’art.8, tutela la vita privata e familiare[33].

Sulla base di questa disposizione, la Corte EDU ha, nel corso del tempo, ampliato il concetto di vita privata e di corrispondenza, gettando le fondamenta per la piena “positivizzazione” del diritto dell’individuo ad esercitare un controllo consapevole su ogni forma di circolazione delle proprie informazioni personali.

La Corte EDU, difatti, ha stabilito che la tutela della riservatezza prevista ex art. 8 debba estendersi fino a ricomprendere il diritto di ciascun individuo a realizzare le proprie relazioni sociali, al riparo di ogni forma di discriminazione o stigmatizzazione sociale, in modo da consentire il pieno godimento di una serena vita privata[34].

Ulteriore punto di riferimento normativo è la Carta di Nizza, ossia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare gli art. 7[35] e 8[36].

Tali disposizioni sembrano richiamare quasi totalmente la Convenzione del 1950.

Tuttavia, non bisogna considerarle quali meri doppioni della norma convenzionale.

Difatti, tali articoli hanno una propria rilevanza, in quanto esplicitamente collocano il diritto alla protezione dei dati di carattere personale tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Ciò significa che le istituzioni e gli Stati membri sono tenuti a rispettare e tutelare tali diritti, nei rapporti verticali, sia a far rispettare tali principi nei rapporti orizzontali.

Sempre in ambito euro -comunitario, occorre ricordare anche la Direttiva 95/46/CE.

Tale direttiva è stata accolta come una svolta decisiva in materia di tutela dei dati personali. Difatti,  essa era volta a cercare di conciliare la rimozione degli ostacoli alla circolazione dei dati personali con l’esigenza di salvaguardare i diritti della personalità, considerati anche come diritti fondamentali della persona.  Tramite la presente direttiva, l’Unione Europea si poneva due grandi e importanti obiettivi: disciplinare il trattamento dei dati personali allo stesso modo all’interno di tutto lo spazio comunitario, allo scopo di garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona; non introdurre restrizioni alla libera circolazione dei dati personali[37].

Gli obblighi assunti a livello sovranazionale hanno spinto anche il nostro ordinamento a interessarsi della tutela della riservatezza.

Il primo intervento normativo è riconducibile alla Legge n. 675 del 1996, attraverso cui si recepiva la succitata direttiva euro-comunitaria.

Tuttavia, la disciplina organica della riservatezza è stata realizzata solo con il D.lgs. 196 del 2003, ossia il cd. Codice della privacy.

L’ entrata in vigore di questo impianto normativo ha rappresentato una tappa fondamentale per la tutela dei diritti della persona, concludendo il lungo processo di recepimento delle fonti sovranazionali.

Esso è stato diviso in tre parti, ognuna delle quali si occupa di un ben preciso ambito di tutela. In particolare, nella prima parte, sono individuate le norme di carattere generale che possono essere applicate a qualsiasi tipo di trattamento. Nella seconda parte, invece, sono disciplinati particolari settori, per esempio quello della pubblica amministrazione, quello giudiziario, e sanitario. Infine nella terza parte, vengono introdotte quelle disposizioni che attengono alla tutela degli individui, nel caso di lesioni della propria sfera personale.

Inoltre, alla luce del codice della Privacy, è stata istituita anche una Autorità Indipendente, al quale è stato affidato il compito di vigilare sull’osservanza dei requisiti previsti dalla legge per il trattamento lecito dei dati personali, stabilendo anche delle specifiche misure di protezione rispetto al rischio di trattamento dei dati sensibili.

Alla luce di ciò, il codice della Privacy anche la possibilità  di ricorrere al garante, quale forma di tutela alternativa a quella giurisdizionale. Rimangono ferme, inoltre,  la tutela dinanzi al giudice civile; la possibilità di fare considerare il trattamento quale un illecito amministrativo o un illecito penale.

Di recente è stato introdotto il Regolamento Europeo 2016/679 detto anche G.D.P.R., relativo alla protezione delle persone fisiche in riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi dati.

Punto di partenza di questo Regolamento è la considerazione secondo cui nell’era digitale vi è la costante sensazione che dati personali siano sempre a rischio, a causa perpetua violazione della propria sfera privata e personale. Da qui, la necessità di garantire un maggior controllo e di apprestare una tutela forte e concreta ai dati personali.

Queste riflessioni  sono, tra l’altro, messe pienamente in evidenza proprio nel Considerando numero 6[38], piena espressione della nuova sensibilità circa il ruolo delle tecnologie e dei dati personali. Infatti, la progressiva digitalizzazione, agli occhi dell’Unione Europea, rende più fragili i dati personali, a causa sia del consolidamento del processo di globalizzazione, sia della capillare diffusione della connessione internet[39].

Tali considerazioni hanno spinto l’Unione Europea ad affermare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, anche in riguardo al trattamento dei dati personali, deve essere uguale in tutti gli Stati membri.

Numerose novità introdotte. Tra queste:

– la richiesta del consenso informato, ai fini del lecito trattamento dei dati personali;

–  la predisposizione di norme chiare e precise sulla modalità di trattamento dei dati, sui tempi entro i quali possono essere conservati o notificati;

– l’individuazione di sanzioni per tutti i soggetti che non rispettano tale disciplina, realizzando un trattamento “illecito”;

– l’obbligo per tutte le aziende e gli enti di specificare l’utilizzo che ne fanno dei dati, distinguendo tra marketing, profilazione e geolocalizzazione.

-la previsione del diritto all’oblio, strettamente connesso alla tutela della riservatezza : esso impone al  titolare del trattamento di comunicare l’eventuale richiesta di cancellazione di tutti i dati.  Tale diritto, può tuttavia, trovare delle limitazioni nei casi in cui si tratta di esercitare la libertà di espressione o la difesa in sede giudiziaria. Punto di riferimento in tema di diritto all’obli è l’articolo 17 del Regolamento, dove ne viene detta una disciplina specifica, proprio al fine di tutelare la privacy del titolare[40].

–  l’introduzione di un Responsabile per la protezione dei dati personali, detto anche D.P.O., che assolve la funzione di vigilanza anche all’esterno di una organizzazione.  Esso è un supervisore indipendente che ha il compito di assicurare la corretta gestione dei dati personali.

– la previsione di una responsabilità in solido tra titolare del trattamento e il responsabile, a meno che in un apposito contratto non si preveda una diversa regolamentazione dei compiti degli stessi responsabili.

-l’obbligo di introdurre un apposito registro dei trattamenti, di formare ed informare il personale dipendente e di adottare apposite misure di sicurezza, adeguate in grado al rischio.

Tale normativa, essendo stata emanata mediante un regolamento, il quale è direttamente applicabile all’interno degli Stati membri, è entrata in vigore nel 2018 mediante un apposito decreto di adeguamento, ossia il d.lgs. 2018 n.101.

A tale proposito, tale decreto ha novellato il Codice della Privacy, introducendo l’art. 2 terdecies. Tale disposizione sancisce espressamente che  i diritti sanciti negli art. 15-22 del Regolamento possono essere esercitati anche da colui che abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell’interessato, in qualità di mandatario, oppure agisca per ragioni familiari che comunque siano considerate dall’ordinamento giuridico meritevoli di protezione[41].

Con il concetto di “interessato” si deve fare riferimento a una persona fisica, la quale può vietare l’esercizio di tali diritti ad opera di terzi, mediante una dichiarazione sottoscritta di suo pugno e presentata al titolare del trattamento[42].

Pertanto, l’interessato o il titolare dei dati, mediante una propria dichiarazione, può vietare agli eredi l’accesso al proprio patrimonio digitale, purché questa dichiarazione sia libera, specifica, informata e consapevole.

Questa conclusione viene tratta dalla dottrina alla luce del combinato disposto degli art. 4 e 6 del Regolamento.

La prima disposizione si occupa dei caratteri del consenso:  esso viene definito quale quella manifestazione di volontà con la quale l’interessato esprime la propria posizione giuridica in modo chiaro e non equivoco e relativo ai propri dati personali.

La seconda disposizione, invece, permette all’interessato di vietare l’esercizio post mortem dei suoi diritti relativi ai dati personali da parte di soggetti terzi[43].

Parte della dottrina ritiene che questo divieto sia espressione degli “atti di ultima volontà”, sebbene diverso dal testamento[44]. Essi sarebbero disciplinati proprio dall’art. 2 terdecies.  Ne deriva l’idea secondo cui la volontà del titolare dei dati deve essere sempre e comunque libera, informata e chiara, a prescindere che essa sia volta ad escludere o meno soggetti terzi dall’accesso ai suoi dati. Questo perché tale dichiarazione avrebbe pienamente natura negoziale. Dalla natura negoziale consegue l’applicazione delle regole civilistiche e, in particolare, l’art. 1324 c.c.[45].

 


Note:

[1] SISTO D., La morte digitale: cosa resta della nostra identità, riv. Online il quotidiano giuridico, Diritto e Contaminazioni, 09 giugno 2017.

[2] GANGUILLEM G., Sulla Medicina, Torino, 2007.

[3] Cfr. RESTA G., La Morte digitale, in Dir. Inf., 2014, pp.891 – 892.

[4] RODOTÀ S., Tecnolopitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, II, Roma, Bari, 2004, pp. 139.

[5] Ibidem.

[6] FINOCCHIARO G., Privacy e Protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi, 2012, pp. 18.

[7] SISTO D., La morte digitale: cosa resta della nostra identità, riv. Online il quotidiano giuridico, Diritto e Contaminazioni, 09 giugno 2017.

[8] DELLE MONACHE S., Successione Mortis Causa e patrimonio digitale, in Saggi, parte II, NGCC, 2/2020, pp.468.

[9] Ibidem.

[10] STEFANELLI, Destinazione post mortem dei diritti sui propri beni personali, in riv. Dir. Media, 2019, pp. 7.

[11] Cfr. Diritto all’identità personale: definizione, limite e prova, tratto dal volume “Le prove civili”, Cedam. Estratto in riv. Altalex, 23/03/2018.

[12] DE CUPIS, I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile e comm. Milano, 1982.

[13] Cfr. FRANCESCHELLI, Il diritto alla riservatezza, Napoli, 1960.

[14] GIAMPICCOLO, La tutela giuridica della persona umana e il c.d. alla riservatezza, in riv. Trim. Dir. Proc. Civile, 1, 1958, pp. 458.

[15] CHINE’ G.- ZOPPINI A., Manuale di diritto civile, Nel diritto Editore, 2020, pp. 173 – 175.

[16] Cass. N. 2129/1975; Cass. N. 3769/ 1985.

[17] BIANCA C.M., Diritto civile, 1, La norma giuridica – i Soggetti, Giuffrè 2002, pp. 64.

[18] RESTA, La successione nei rapporti digitali, in Saggi, Contratto e impresa, 1/2019.

[19] Ibidem.

[20] Loi 7/10/2016.

Cfr. RESTA, La successione nei rapporti digitali, in Saggi, Contratto e impresa, 1/2019.

[21] LEIPOLD D., Munchener Kommentar zum, in BGB, 6° ed., 2013.

[22] ZACCARIA A., Diritti extrapatrimoniali e successione, Cedam, 1988, pp. 63.

[23] LEIPOLD D., Munchener Kommentar zum, in BGB, 6° ed., 2013.

[24] ZACCARIA A., Diritti extrapatrimoniali e successione, Cedam, 1988, pp. 65.

[25] ZENO V. – ZENVOVICH, I diritti della personalità, in Digesto, IV, Utet, 1994, pp. 441.

[26] BIANCA C.M., Diritto civile, 1, La norma giuridica – i Soggetti, Giuffrè 2002, pp. 225; Cass. N. 2223/1997.

[27] GALASSO A., La rilevanza della persona nei rapporti privati, Jovene, 1974, pp. 175.

[28] TESCARO M., La tutela post-mortale della personalità morale e specialmente della identità personale, in JusCivile, www.juscvile.it , 2014, pp. 323.

[29] Ivi, pp. 2- 3.

[30] Ibidem.

[31] RENDINA L., Privacy vs protezione dei dati personali: attenti alle differenze, ne va della nostra identità, in riv. online Agenda Digitale, www.agendadigitale.eu, 30 ottobre 2019.

[32] WARREN S. – BRANDEIS L.D., The rights to privacy, in Harvard law review, n.5, 1890.

[33] “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata  e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

  1. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

[34] Corte Edu, causa Sidabras vs. Lithuania, 27 luglio 2004.

[35]Rispetto della vita privata e della vita familiare –  Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”

[36]Protezione dei dati di carattere personale –

  1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
  2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
  3. Il rispetto di tali regole Ł soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

[37] DONOFRIO V.M., La protezione dei diritti nell’era digitale: tratti essenziali e capisaldi normativi, in riv. Online Altalex, 12/08/2020.

[38]La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che le riguardano. La tecnologia ha trasformato l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.”

[39] DONOFRIO V.M., La protezione dei diritti nell’era digitale: tratti essenziali e capisaldi normativi, in riv. Online Altalex, 12/08/2020.

[40] GUARNACCIA A., Il concetto di privacy nell’era dei social media, in riv. Online SalvisJuribus, 28 dicembre 2018.

[41] Cfr. DELLE MONACHE S., Successione Mortis Causa e patrimonio digitale, in Saggi, parte II, NGCC, 2/2020.

[42] STEFANELLI, Destinazione post mortem dei diritti sui propri beni personali, in riv. Dir. Media, 2019

[43] DELLE MONACHE S., Successione Mortis Causa e patrimonio digitale, in Saggi, parte II, NGCC, 2/2020.

[44] BARBA, Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà, in Riv. Dir. Civile, 2017, pp. 317 -322.

[45] GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Giuffrè, 1954, pp. 189.

Veronica Schirripa

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