II contratto di subfornitura

Redazione 12/03/19
Il contratto di subfornitura è stato introdotto con la legge n. 192 del 1998, avente valore speciale e in grado di derogare la normativa generale relativa ai contratti e alle obbligazioni.

La normativa non introduce una nuova forma contrattuale, bensì ne delinea i caratteri dei rapporti intercorrenti tra imprese.

Nasce così il decentramentro produttivo, ovverosia l’affidamento a imprese minori, da parte di imprese più gradi, di lavori lavori di predisposizione di un prodotto finale o dello svolgimento di talune fasi di un processo produttivo.

L’attività del subfornitore

In forza del contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare, per conto e a favore di un’impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla medesima committente o a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque a essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a modelli o prototipi, conoscenze tecniche e tecnologie, progetti esecutivi forniti dal committente, ne conserva la proprietà industriale con l’obbligo di riservatezza per il subfornitore.

Non si deve tener conto della nomenclatura di tale tipologia contrattuale. Difatti, non si tratta di un subcontratto, non si tratta di un rapporto giuridico dipendente da un rapporto principale, bensì di un singolo contratto tra due imprese.

La prestazione del subfornitore consiste in una prestazione di fare o dare. Inoltre, il contratto deve essere obbligatoriamente redatto per iscritto, quale forma ad substantiamin cui è vietato l’abuso della dipendenza economica.

Il vincolo della conciliazione

È, infatti, discusso in giurisprudenza l’obbligo di un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Difatti, secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. Trib Reggio Emilia sent. del 2011; Tribunale di Civitavecchia sent. del 2006; Tribunale di Roma sent. del 2002) in mancanza di un preventivo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione il ricorso con cui il fornitore, addebiti all’impresa committente di aver abusato della condizione di dipendenza economica, deve essere considerato improcedibile.

Al contrario, secondo un diverso e più recente orientamento (cfr. Tribunale di Belluno sent. del 2009; Cass civ. n. 16092/2012; Cass. civ. n. 20975/2017), le controversie relative a un contratto di subfornitura sono sì sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art 10 della legge n. 192/1198; tuttavia in caso di mancato esperimento del predetto tentativo, non risulta invocabile il disposto di cui all’art. 412 bis c.p.c.; non prevedendo lo stesso art. 10 alcuna sanzione processuale espressa, e non potendo le disposizioni che prescrivono condizioni di procedibilità essere neppure interpretate in senso estensivo, costituendo esse una deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost.

La Suprema Corte con la sentenza n. 18186 del 2014 ha chiarito che:” Il contratto di subfornitura è una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato, sicché il requisito della «conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente», di cui all’art. 1 l. 18 giugno 1998 n. 192, si riferisce a tutte le fattispecie ivi descritte, compresa la «lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente», dato che anche in tal caso la commessa di subfornitura comporta l’inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente”.

La differenza tra subfornitura e subappalto

Occorre evidenziare le differenze fra il contratto di subappalto, caratterizzato dal coinvolgimento dell’assetto imprenditoriale dell’impresa subappaltatrice nell’attività dell’impresa aggiudicataria dell’appalto  dal contratto di subfornitura, il quale prevede l’inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo, sotto le direttive del fornitore che determinano la dipendenza tecnica del subfornitore quanto a progetto, specifiche e know how di realizzazione della subfornitura.

L’inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del fornitore risulta l’elemento distintivo, con cui è richiesto che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest’ultimo intercettate), per cui la cosiddetta dipendenza tecnica si pone come il risvolto operativo attraverso il quale normalmente si denota la dipendenza economica, di cui è elemento qualificante e sintomatico.

Il negozio subfornitura commerciale si distingue dal sub- appalto d’opera o di servizi, nel quale il subappaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva, con conseguente maggior ampiezza della sua responsabilità per i vizi della cosa e per la sua non perfetta rispondenza a quanto convenuto.

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