Il bambino e la famiglia, soggetti di diritti e di relazioni. Le principali conferme normative in materia minorile e familiare, dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 al disegno di legge del 22 dicembre 2006.

Scarica PDF Stampa
Abstract: L’Autrice attraverso l’analisi, in modo particolare terminologica, della legislazione del 2006 in materia minorile e familiare mette in evidenza soprattutto l’importanza, per il bambino come per ogni persona, della “rete familiare e sociale”.
 
A dieci anni dall’entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996 n. 66 contro la violenza sessuale (intesa quale delitto contro la persona e precisamente contro la libertà personale, anche nell’ambito familiare pur non essendoci un espresso riferimento) e dopo quattro anni di lavori preparatori, il legislatore italiano, in ossequio agli inviti provenienti dagli organismi internazionali e sull’esempio di alcuni legislatori europei, ha emanato la legge 9 gennaio 2006 n.7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” (che ha aggiunto due nuovi articoli al codice penale, artt. 583-bis e 583-ter, relativi a due nuove fattispecie di lesioni personali, quali delitti contro la persona e specificamente contro la vita e l’incolumità individuale, a differenza della violenza sessuale).
Quest’intervento legislativo, perfettibile ma necessario, pone il divieto di quei rituali consistenti in lesioni più o meno permanenti eseguite sugli organi genitali femminili, in alcune comunità dell’Africa e dell’Asia per motivi religiosi e/o culturali, e quindi si rivolge anche alle famiglie di immigrati presenti in Italia che dovessero ancora esercitarle. Si ha così ancora una volta la conferma di quanto sia anacronistico sostenere, come faceva il giurista Arturo Carlo Iemolo nella prima metà del ‘900, che “la famiglia è un’isola che il diritto può soltanto lambire”. Proprio perché la famiglia è la prima formazione sociale in cui devono essere garantiti “i diritti inviolabili dell’uomo”, in questo caso i diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine (come riportato nella legge) e conseguentemente il diritto all’identità sessuale e all’orientamento sessuale che, pur nell’uguaglianza di genere (ribadita nel Rapporto dell’Unicef su “La condizione dell’infanzia nel mondo 2007”), portano fisiologicamente a vivere quella speciale esperienza per la donna e per l’intera umanità che è la maternità, non a caso tutelata anche a livello internazionale.
Determinante è altresì il riferimento a “bambine” e successivamente anche a “bambini” che sta a significare che non si considera astrattamente solo il minore, quale soggetto giuridico che non ha raggiunto la maggiore età e pertanto incapace di agire per disposizione legislativa, ma lo si considera quale persona nella sua peculiare dimensione (emotiva, affettiva, psichica e fisica) infantile, degna di particolare attenzione e particolare protezione come si legge nelle fonti internazionali. Un recupero della specifica dimensione infantile che si era già avuto con la legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e con la legge 23 dicembre 1997 n. 451 “Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia”.
Significativa è la promozione di campagne informative (art.2) anche per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine. Iniziativa che, però, sulla scia di molti fatti di cronaca, andrebbe inserita in un più vasto programma di educazione sessuale da intendere non meramente come educazione al sesso e/o alla sessualità, ma come percorso di alfabetizzazione ai linguaggi del proprio e dell’altro sesso, agli atteggiamenti e ai comportamenti con l’altro sesso e soprattutto ai propri sentimenti e dei sentimenti nei confronti delle persone dell’altro sesso. Inoltre è criticabile che la legge abbia previsto campagne di sensibilizzazione volte a sviluppare l’integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona indirizzate solo agli immigrati quando, invece, l’educazione ai diritti umani dovrebbe riguardare tutti.
Afferente alla sfera sessuale è anche la legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” (legge di modifica della l. 3 agosto 1998 n. 269 e quindi degli artt. 600 bis e segg. cod. pen.).
Come nella legge precedentemente ricordata, anche qui si parla di “bambini” nel titolo della legge e nella rubrica del Capo I, ma non nell’articolato della legge. Notabili le differenze lessicali rispetto alla legge del ’98 “pedopornografia” (anziché pornografia minorile) e “pedofilia” (anziché sfruttamento sessuale minorile), in cui la radice greca “pedo-” (da pâis – paidòs)vuol essere un ulteriore richiamo alla nostra attenzione. Che non si tratta semplicemente di una questione anagrafica di età, ma di una questione “ontologica”, cioè di esseri umani (= persone) e per di più in formazione (peculiarità che viene evidenziata anche nel linguaggio comune allorquando si parla di “tenera età” per indicare l’infanzia e di “età critica” per l’adolescenza) di cui tutti siamo responsabili (questa corresponsabilità va sotto il nome di genitorialità diffusa o sociale). Inoltre, pur parlandosi di attività per la prevenzione e la repressione della pedofilia, non si accenna, però, alla necessità di apposite campagne di informazione e formazione come nella legge n. 7. Al di là di questi elementi testuali, la legge n. 38 non ha trascurato di ampliare la tutela della persona minore (locuzione un po’ negletta dal legislatore del 2006) con le seguenti modalità:
tutela (anche) dell’immagine, perseguendo la cosiddetta pornografia virtuale (art. 600-quater.1);
tutela delle relazioni e nelle relazioni (ad ampio raggio), prevedendo una ulteriore circostanza aggravante se autore del reato è anche chi abbia col minore “una relazione di convivenza” (artt. 609-quater e 609-septies); come nuova pena accessoria per l’autore del reato l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 600-septies e 609-nonies); istituendo un sistema di controllo di Internet (in linea con la conclusione della Conferenza Internazionale per combattere la pornografia infantile su Internet, svoltasi a Vienna nel 1999).
Con le leggi n. 7 e n. 38, in cui si è anche riscoperto il termine bambino (si noti che bambino è una voce di origine onomatopeica che riproduce il balbettio infantile, quindi bambino è colui che impara a parlare – ed estensivamente a vivere – e ciò presuppone che dall’altra parte ci sia qualcuno degno di insegnargli), si è voluto contribuire alla riaffermazione concreta del puerocentrismo, da secoli sostenuto dai pedagogisti, contro la diffusa pedoclastia – intesa nel senso etimologico di “rottura dell’infanzia”- (si pensi ad una certa televisione insulsa e violenta, all’iperprotettività di alcuni genitori, ai conflitti per l’affidamento dei figli nelle cause di separazione e divorzio) che imperversa nella nostra società (contro l’associazionismo pedofilo si legga il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’AIMMF, Associazione Italiana dei Magistrati per i Minori e per la Famiglia, il 12 gennaio 2007).
Un altro intervento legislativo, opinabile nei contenuti ma necessario, è la legge 8 febbraio 2006 n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”. Il novellato art. 155 c.1 cod. civ. recita che “anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto […] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (anche se poi il successivo art. 155-bis c.2 stabilisce che i succitati diritti del minore, in caso di affidamento a un solo genitore, sono salvi “per quanto possibile”). La novella sostitutiva dell’art.155 cod.civ., anche se con una terminologia alquanto criticabile (i nonni non sono semplicemente degli ascendenti ma sono “grandi genitori”, come sono chiamati in inglese ed in francese, sono persone che crescono i bambini come si ricava dall’etimologia della parola stessa che deriva dal latino tardo), conferma che come esiste la genitorialità di cui va garantita la continuità nonostante qualsiasi vicenda familiare (“diritto alla continuità genitoriale”, ai sensi dell’art. 9 par. 3 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989, detta anche Convenzione di New York) così esiste la “nonnità” che va parimenti conservata (ai sensi dell’art.8 par.1 della Convenzione del 1989). Questa novella legislativa si allinea agli ultimi arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità che si è espressa in tal senso ed al pieno riconoscimento attribuito alla nonnità che si è avuto con la legge 31 luglio 2005 n. 159 “Istituzione della festa nazionale dei nonni” in cui si legge della “importanza e valorizzazione del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale” (finalmente il legislatore ha tenuto conto delle teorie di insigni studiosi delle scienze infantili, tra cui il neuropsichiatra infantile Giovanni Bollea e la psicologa dell’età evolutiva Anna Oliviero Ferraris, che hanno sempre affermato l’importanza della figura dei nonni).
Tanto la nonnità quanto la genitorialità possono essere intesi come diritti relazionali, i diritti della personalità di nuova generazione (mutuando la terminologia relativi ai diritti umani), diritti soggettivi della cui natura si può discutere ma non della loro esistenza. Diritti soggettivi in cui i due soggetti (genitore e figlio, nonno e nipote) sono entrambi contemporaneamente soggetto attivo e passivo; diritti che, parafrasando l’art.2 par. 2 della Convenzione del 1989, sono elementi costitutivi dell’identità di un minore, perché lo identificano quale figlio e nipote di qualcuno, non tanto per consanguineità o discendenza ma per aver stabilito dei “contatti diretti” (espressione usata nell’art. 9 par. 3 della Convenzione di New York), che è lo stesso principio che sta alla base del riconoscimento della famiglia adottiva e di quella affidataria.
Alle leggi suindicate è seguito il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. Il Codice, avendo la funzione di riordinare e razionalizzare la normativa esistente in materia, non ha un contenuto innovativo. Interessante è leggere la locuzione “rapporti familiari” nell’art. 23 e l’altra “responsabilità familiari” nell’art. 42 lettera f, a conferma che la famiglia non è solo luogo in cui si è titolari di potestà (espressione peraltro rimossa nelle legislazioni degli altri Stati europei) o comunque di diritti-doveri, ma innanzitutto una “società naturale” in cui si vivono “relazioni” e si assumono “responsabilità” reciproche, quali concretizzazione di quella solidarietà assurta a rango costituzionale nell’art. 2 della nostra Costituzione (non a caso anche l’assegno divorzile è considerato una forma di solidarietà post-coniugale).
“Relazioni” (da sempre oggetto delle scienze umane e che finalmente stanno avendo il giusto riconoscimento giuridico pur affondando già le loro radici nell’art. 2 della Costituzione in cui si legge di formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’uomo) e “responsabilità”, espressioni che compaiono sempre più spesso nelle leggi in materia minorile e familiare di questi ultimi anni:
artt. 3 e 4 della summenzionata legge 285/1997 “relazione genitore-figli”;
art. 16 della legge 328/2000 (sul sistema integrato dei servizi sociali) intitolato “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”;
legge 149/2001 (“Modifiche alla l. 4 maggio 1983 n. 184 recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del Libro primo del Codice civile”) che ha novellato, per es., l’art. 2 della l. 184/1983 “relazioni affettive”;
legge 154/2001 rubricata “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” (che rimane una delle leggi dalla portata innovativa più ampia tra le più recenti, perché ha superato il concetto di maltrattamenti dell’art. 572 cod. pen. introducendo quello di violenza nelle relazioni familiari e poi di abusi familiari ritenendo tali la condotta causante grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro, fattispecie in cui rientrano anche tutte quelle dinamiche relazionali “afasiche” o “disfasiche” che logorano quotidianamente alcune famiglie, come mugugni, sguardi biechi, mancati gesti affettuosi, pasti consumati in un tetro silenzio, parole ingiuriose gratuite; perché per aversi delle sane relazioni, familiari e non, contano peraltro una buona comunicazione, una comune progettualità ed una condivisa prossemica);
legge delega 53/2003 e relativi atti di attuazione (sulla riforma del sistema di istruzione e formazione, cosiddetta Riforma Moratti) “capacità relazionali”, “modalità relazionali”, “il fanciullo e le sue relazioni familiari e sociali”.
Quest’evoluzione lessicale e concettuale dovrebbe indurre il nostro legislatore a rivedere in maniera dettagliata ed organica la terminologia del Libro I del nostro Codice Civile.
Infine vale la pena menzionare il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2006 “Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”. Interessante è nel testo la locuzione “delitti contro la persona e la famiglia” perché l’accostamento tra persona e famiglia sottintende che ogni violenza contro un membro della famiglia si ripercuote contro tutta la famiglia, turbando l’equilibrio psicofisico di ognuno ed in modo particolare lo sviluppo armonico della personalità dei minori. Perché la famiglia non è solo un gruppo di persone ma è un intreccio di legami indissolubili (genitori-figli; coppia dei genitori) e di relazioni in via di evoluzione (passaggio dalla famiglia coniugale alla famiglia nucleare con la nascita dei figli, per tornare ad essere famiglia coniugale con l’uscita dei figli dal nucleo familiare; distacco dei figli dai genitori; eventuale separazione e divorzio dei coniugi). Intreccio di cui ogni persona diventa portatore nella sua vita sia personale che professionale: nel modo di rapportarsi con gli altri, nel modo di formare e indirizzare la propria famiglia, nell’esercitare la leadership o la partnership in un gruppo di lavoro ed altro (gli psicologi ed altri specialisti per designare tutto ciò parlano di sistema familiare d’origine, S.F.O.). In questo disegno di legge, tornando a parlare di violenza contro la famiglia (come avviene nel codice penale, a differenza dell’ultima legge in materia, la legge 154/2001 dedicata, invece, alla violenza nelle relazioni familiari), si è inteso tutelare la famiglia quale soggetto (istituzione) che contribuisce all’educazione e all’istruzione dei bambini e alla salute – intesa nel senso ampio di benessere – delle persone (non si dimentichi la disciplina e la collocazione che la famiglia ha trovato nella nostra Costituzione, artt. 29 e seguenti). “Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli debba ricevere l’assistenza e la protezione necessarie per assumere pienamente le sue responsabilità all’interno della comunità” (dal Preambolo alla Convenzione di New York; si noti il riferimento alle responsabilità che la famiglia ha all’interno della comunità, responsabilità che è imposta da una norma di legge immediatamente precettiva nel nostro ordinamento in seguito alla legge di ratifica della Convenzione, legge 27 maggio 1991 n. 176); la famiglia, espressione e realizzazione summa della vita e della libertà di ogni individuo e cellula fondamentale della società, come si può parafrasare quanto si ripete nelle fonti sui diritti umani, a livello internazionale e regionale. Combattendo la violenza in famiglia si vuole che questa riacquisti la sua vera natura di gruppo di persone, generalmente genitori e figli, che nasce per amore in cui si è l’uno al servizio dell’altro (da famulus , servo) e non l’uno contro l’altro. Si vuole anche arginare la spirale della violenza che dalla famiglia violenta si propaga nella società superando la logica sbagliata secondo cui “i panni sporchi si lavano in casa”. Occorre quindi che la famiglia italiana esca dall’atteggiamento di familismo, ovvero chiusura in se stessa ed estraneità alla società.
Il disegno di legge, apprezzabile per certi aspetti (campagne di sensibilizzazione e di prevenzione; “violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali”; rilevanza delle relazioni affettive), ha trascurato, tuttavia, di sostituire, nella proposta di novella dell’art.572 cod. pen., la formula “persona sottoposta alla sua autorità”, perché non bisogna dimenticare che qualsiasi relazione interpersonale, familiare o extrafamiliare, proprio perché rapporto tra persone non può mai essere considerata un rapporto di sottoposizione, nemmeno allorquando vi sia subalternità per ragioni professionali o di altra natura (cultura personalistica che, invece, ha permeato, anche se con certi limiti, la legge 9 gennaio 2004 n.6 sull’amministrazione di sostegno).
Questo quadro normativo suffraga l’evoluzione di sensibilità giuridica e sociale di questi ultimi anni nei confronti dei bambini e della famiglia con la speranza che si giunga quanto prima, come in altri Stati europei, allo Statuto del minore e/o allo Statuto della famiglia e al Tribunale per la famiglia, più volte auspicati e proposti nelle ultime legislature, o perlomeno a politiche più adeguate in materia minorile e familiare dati i sempre più elevati costi personali e sociali causati dai crescenti malesseri familiari.
 
 
Indicazioni bibliografiche
 
Sul rapporto tra famiglia e società:
Giorgio Campanini (docente universitario)
Dal cortile al mondo – La famiglia e la società
Edizioni San Paolo 2004
 
Sulle relazioni familiari conflittuali:
G. Belotti e S. Palazzo (psicologi e psicoterapeuti)
Relazioni fragili – Coppie e famiglie in cambiamento tra creatività e scacco
Elledici 2004
 
Sulla legge 9 gennaio 2006 n. 7:
Valentina Magnini
La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili. Le nuove fattispecie di cui agli artt. 583-bis e 583-ter C.P.
In Studium Iuris n. 10/2006, pagg. 1081 – 1089
 
Su alcuni effetti delle relazioni familiari:
Fulvio Scaparro (cofondatore della mediazione familiare)
Gli elefanti, proprio come noi…
In Messaggero di S. Antonio novembre 2006 pagg. 90 – 91

Dott.ssa Marzario Margherita

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento