Il cartellino marcatempo ha natura di atto pubblico (Cass. pen., n. 19299/2012)

 

Massima

Il foglio di presenza degli impiegati pubblici ha natura di atto pubblico, in quanto il dipendente che dichiara la sua presenza in ufficio assume il ruolo di pubblico ufficiale chiamato ad attestare un fatto rilevante non soltanto in funzione delle competenze retributive, ma anche di tutto ciò che possa inerire al regolare svolgimento del pubblico servizio.

 

 

1. Premessa

E’ risaputo che, al di là di alcune oscillazioni nella giurisprudenza penale,  specie con riferimento ai dipendenti di enti pubblici oramai privatizzati, l’orientamento decisamente prevalente è nel senso di riconoscere al foglio di presenza natura di atto pubblico, in quanto il dipendente che dichiara la sua presenza in ufficio assume il ruolo di pubblico ufficiale chiamato ad attestare un fatto rilevante non soltanto in funzione delle competenze retributive, ma anche di tutto ciò che possa inerire al regolare svolgimento del pubblico servizio (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. V, 15.10.2003, n. 39065). Se così è, non v’è dubbio che il momento perfezionativo dell’atto (rectius della molteplicità degli atti contenuti nel foglio di presenza, tanti quanto sono le attestazioni dei singoli dipendenti) coincide con la sottoscrizione dell’interessato, che autocertifica, così, un fatto produttivo di rilevanti effetti giuridici sul versante non solo dei rapporti interni fra lo stesso e l’ente di appartenenza, ma anche di quelli esterni. L’eventuale sottoscrizione del dirigente, in calce ed in aggiunta alle firme dei dipendenti, costituisce elemento accidentale ed ulteriore, che nulla aggiunge alla perfezione dell’atto, già in sè integro in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. la richiamata Cass. pen., sez. V, n. 834/1992). Ciò in quanto, con l’apposizione della firma, lo stesso dirigente non si fa garante della veridicità intrinseca dell’atto-presenza, non essendo chiamato ad assolvere anche funzioni di controllo in ordine al puntuale disimpegno dell’attività lavorativa dei dipendenti. Il titolare dell’ufficio si limita, infatti, ad una mera attestazione della regolarità estrinseca dell’atto, avallandone, anche ex post, l’esistenza ed il perfezionamento formale, ed assolvendo, così, ad un onere procedimentale che è presupposto ineludibile ai fini dell’ammissione dello stesso atto alla successiva procedura di liquidazione delle competenze retributive dei dipendenti.

 

 

2. Rassegna giurisprudenziale

In tema di falsità ideologica, configura il reato di cui all’art. 479 c.p. la falsa attestazione di aver pregiato servizio compiuta dal dipendente di un’azienda sanitaria locale (nella fattispecie: tecnico di radiologia alle dipendenze dell’Azienda di Alta specializzazione della Regione Sicilia) sottoscrivendo il foglio di presenza e facendo timbrare il proprio cartellino da terzi, attesa la funzione pubblica esercitata dall’imputato (non esclusa dal rapporto privatistico di lavoro) e in ragione del carattere di atti pubblici di tali documenti finalizzati anche a consentire il controllo sulle modalità in cui si esplica l’assistenza sanitaria, funzione essenziale dello Stato e della Regione (Cass. pen., Sez. V, 07/07/2004, n. 42245).

La sottoscrizione, da parte del dirigente di un ufficio pubblico (nella specie Conservatoria del Registro – Archivio Notarile), dei fogli di presenza dei dipendenti, effettuata in assenza di un effettivo controllo del personale in ufficio, non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), posto che il momento perfezionativo dell’atto pubblico costituito dal foglio di presenza coincide con la sottoscrizione dell’interessato, il quale autocertifica un fatto produttivo di effetti giuridici rilevanti, sul versante sia dei rapporti interni che di quelli esterni, mentre non sussiste alcun obbligo di controllo, positivamente sancito, che gravi sul dirigente in ordine all’apposizione della firma dei dipendenti in sua presenza, con la conseguenza che egli si limita ad una mera attestazione della regolarità estrinseca dell’atto, assolvendo così ad un onere procedimentale che è presupposto ai fini della liquidazione delle competenze retributive (Cass. pen., Sez. V, 28/04/2004, n. 32445).

Il cartellino orario e la scheda magnetica contenenti l’attestazione dell’attività prestata in un presidio ospedaliero dal personale sanitario costituiscono, a tutti gli effetti, atti pubblici, con equiparazione al foglio di presenza sottoscritto dal pubblico dipendente. I suddetti documenti, infatti, rientrano nell’attività certificativa che determina effetti giuridici rilevanti per la pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda la prova della presenza sul posto di lavoro del sanitario, sia per consentire il controllo dell’attività di assistenza fornita dall’ente ospedaliero, anche al fine di garantire un sufficiente livello di prestazioni sanitarie nell’ambito di una funzione considerata essenziale dallo Stato e dalla regione. Da queste premesse, è stato rigettato il ricorso dell’imputato, primario di un ospedale, cui era stato contestato il reato previsto dall’articolo 479 del c.p., perché, attraverso non veridiche timbrature e/o smarcature delle schede marcatempo degli orari di entrata e/o di uscita, aveva attestato falsamente la sua presenza in ospedale in orari in cui era invece assente, essendo impegnato nello svolgimento di prestazioni libero-professionali in una casa di cura privata (Cass. pen., Sez. V, 17/06/2003, n. 39065).

I cartellini segnatempo e i fogli di presenza del personale pubblico, in quanto consistono nella documentazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale e volte alla produzione di effetti giuridici nell’ambito di situazioni soggettive di rilievo pubblicistico sono atti pubblici. In particolare, ciò deve dirsi con riguardo ai cartellini di presenza e ai fogli di presenza dei medici convenzionati con le aziende sanitarie, che hanno non solo lo scopo “privato” di stabilire il numero delle ore lavorate in relazione al calcolo degli onorari spettanti, ma anche e soprattutto quello “pubblico” che emerge dalla normativa in materia, e cioè di consentire il controllo dell’attività di assistenza sanitaria fornita e di evitare disservizi nello svolgimento di quella che è una funzione essenziale dello Stato e della regione. Deve conseguentemente ritenersi che l’attestazione apposta dal medico sia espressione di potere certificativo e che, quindi, effettuando tale attestazione, questi riveste la qualità di pubblico ufficiale. Fattispecie in cui è stato ritenuto il reato previsto dall’art. 479 c.p. a carico di un medico di turno presso la guardia medica comunale che aveva falsamente attestato nel foglio di presenza di aver prestato regolare servizio, mentre in realtà era stato assente (Cass. pen., Sez. V, 09/10/2002, n. 38831).

In tema di reati contro la fede pubblica, il cartellino orario e la scheda magnetica costituiscono, a tutti gli effetti, atto pubblico, contenendo l’attestazione della attività prestata nel presidio ospedaliero, e vanno equiparati al foglio di presenza sottoscritto dal pubblico dipendente. I suddetti documenti, di conseguenza, sono suscettibili di produrre effetti giuridici per la p.a., sia per quanto riguarda la prova della presenza sul posto di lavoro del sanitario, sia per consentire il controllo della attività di assistenza fornita dalla USL, anche allo scopo di evitare disservizi nell’ambito di una funzione essenziale dello Stato e della regione (Cass. pen., Sez. V, 10/12/1998, n. 2898).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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